Risoluzione contratto di appalto: fac simile da scaricare

Risoluzione contratto di appalto: fac simile da scaricare

Risoluzione contratto di appalto: obbligo e discrezione della stazione appaltante, quando? Modello fac-simile da scaricare gratis

Quando la stazione appaltante può o deve risolvere un contratto pubblico? E qual è la procedura da seguire in caso di grave inadempimento o ritardo dell’appaltatore? Ecco cosa prevede l’articolo 122 del D.Lgs. 36/2023, quali sono gli effetti della risoluzione e quale fac simile utilizzare.

Nel corso dell’esecuzione di un appalto pubblico possono verificarsi circostanze tali da rendere necessario lo scioglimento anticipato del rapporto contrattuale.

La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 122 del D.Lgs. 36/2023, che distingue diverse ipotesi di risoluzione e, soprattutto, differenti procedimenti da seguire.

Non esiste, quindi, un’unica procedura valida per qualunque causa di risoluzione: bisogna distinguere tra i casi in cui la stazione appaltante può risolvere il contratto, quelli in cui deve farlo, il grave inadempimento contrattuale e il ritardo dovuto a negligenza dell’appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto, il RUP comunica all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto. È importante, quindi, che la comunicazione sia scritta a norma di legge, tenendo conto di una serie di circostanze da rispettare. Di sicuro può tornarti utile il modello di risoluzione contratto d’appalto, già incluso nel software relazioni tecniche e modulistica da usare in diverse circostanze, che potrai scaricare gratis in formato PDF.

Risoluzione del contratto di appalto pubblico: cos’è

La risoluzione determina lo scioglimento del contratto prima della sua naturale conclusione in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge o dal rapporto contrattuale.

Per gli appalti pubblici l’art. 122 del Codice dei contratti individua quattro principali fattispecie:

risoluzione rimessa alla valutazione della stazione appaltante, ai sensi del comma 1;
risoluzione obbligatoria, nei casi indicati dal comma 2;
risoluzione per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi del comma 3;
risoluzione per ritardo dovuto a negligenza dell’appaltatore, ai sensi del comma 4.

È importante individuare correttamente la fattispecie prima di predisporre contestazioni, comunicazioni e provvedimenti, perché cambiano presupposti, termini e adempimenti.

Quando la stazione appaltante può risolvere il contratto

Il comma 1 dell’art. 122 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto in materia di sospensione dall’art. 121, la stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo quando ricorre almeno una delle condizioni previste dalla norma.

La risoluzione può essere disposta in caso di:

modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova procedura di affidamento ai sensi dell’art. 120;
superamento dei limiti previsti dall’art. 120 per determinate modifiche del contratto in corso di esecuzione;
situazione nella quale l’aggiudicatario, già al momento dell’aggiudicazione, si trovava in una delle cause di esclusione automatica previste dall’art. 94, comma 1, e avrebbe pertanto dovuto essere escluso;
appalto che non avrebbe dovuto essere aggiudicato a causa di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati UE, accertata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 258 TFUE.

Risoluzione e modifiche del contratto: attenzione alle soglie dell’art. 120

Il rinvio all’art. 120 è particolarmente importante. Per le modifiche contemplate dall’art. 120, comma 1, lettere b) e c), il limite previsto dal comma 2 è pari al 50% del valore del contratto iniziale.

Per le modifiche di modesta entità previste dal comma 3, invece, il valore della modifica deve essere contemporaneamente inferiore:

alla relativa soglia di rilevanza europea prevista dall’art. 14;
al 10% del valore iniziale per contratti di servizi e forniture oppure al 15% per contratti di lavori.

Il D.Lgs. 209/2024 ha modificato in più punti l’art. 120: per questo motivo, nella valutazione di una causa di risoluzione collegata alle varianti o alle modifiche contrattuali è necessario fare riferimento alla disciplina applicabile al contratto interessato.

Quando la risoluzione del contratto è obbligatoria

Il comma 2 dell’art. 122 individua invece i casi nei quali la stazione appaltante deve risolvere il contratto.

L’obbligo scatta quando nei confronti dell’appaltatore interviene:

la decadenza dell’attestazione di qualificazione per produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
un provvedimento definitivo che applica una o più misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 159/2011;
una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati richiamati dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

In queste ipotesi non si tratta quindi di una semplice valutazione di opportunità della stazione appaltante, ma di una conseguenza prevista direttamente dal Codice.

Risoluzione contratto di appalto: obbligo e discrezione stazione appaltante

Risoluzione per grave inadempimento dell’appaltatore

Una fattispecie diversa è disciplinata dal comma 3.

Il contratto può essere risolto quando si verifica un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali dell’appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In questo caso è fondamentale il rispetto del contraddittorio.

Il direttore dei lavori oppure il direttore dell’esecuzione, se nominato, accerta il grave inadempimento e avvia il procedimento previsto dall’art. 10 dell’Allegato II.14.

All’esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, può dichiarare risolto il contratto con un atto scritto da comunicare all’appaltatore.

Grave inadempimento: contestazione e termine di 15 giorni

Per i lavori, l’art. 10 dell’Allegato II.14 stabilisce che il direttore dei lavori:

trasmette al RUP una relazione particolareggiata, corredata dalla documentazione necessaria e dalla stima dei lavori regolarmente eseguiti;
contesta gli addebiti all’appaltatore;
assegna all’esecutore un termine non inferiore a 15 giorni per presentare le proprie controdeduzioni al RUP.

Se le controdeduzioni vengono valutate negativamente oppure il termine scade senza risposta, la stazione appaltante può, su proposta del RUP, dichiarare risolto il contratto.

Nel comunicare la determinazione di risoluzione, il RUP dispone inoltre, con preavviso di 20 giorni, la redazione dello stato di consistenza, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna.

Il rispetto di questi passaggi non è un elemento meramente formale: contestazione, contraddittorio, istruttoria e motivazione devono risultare coerenti con la specifica causa di risoluzione contestata.

Risoluzione per ritardo dovuto a negligenza dell’appaltatore

Il comma 4 disciplina una fattispecie distinta dal grave inadempimento.

Quando, al di fuori del caso previsto dal comma 3, l’esecuzione delle prestazioni è ritardata per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione assegna all’appaltatore un termine per eseguire le prestazioni.

Il termine, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni.

Una volta scaduto:

viene redatto un processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore;
si verifica se l’inadempimento permane;
in caso positivo la stazione appaltante risolve il contratto mediante atto scritto comunicato all’esecutore.

Resta fermo il pagamento delle penali previste dal contratto.

Questa procedura non va confusa con la diffida ad adempiere prevista dall’art. 1454 del Codice civile, che costituisce un diverso istituto civilistico e prevede, in via generale, un termine non inferiore a 15 giorni salvo le eccezioni previste dalla stessa norma.

Cosa spetta all’appaltatore dopo la risoluzione

L’articolo 122, comma 5, stabilisce una regola generale: in tutti i casi di risoluzione l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Il comma 6 introduce però ulteriori conseguenze per alcune specifiche fattispecie. Nei casi previsti:

dal comma 1, lettere c) e d);
dal comma 2;
dal comma 3;
dal comma 4,

le somme riconosciute all’appaltatore sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale può inoltre rilevare, alle condizioni indicate dallo stesso comma 6 e nel coordinamento con l’art. 124, anche la maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

È quindi opportuno non affermare genericamente che le stesse decurtazioni si applicano a qualunque causa di risoluzione: il comma 6 individua espressamente le fattispecie interessate.

Stato di consistenza, inventario e presa in consegna

A seguito della risoluzione occorre fotografare con precisione la situazione tecnico-contabile dell’appalto.

Per i lavori, l’Allegato II.14 prevede la redazione dello stato di consistenza, l’inventario dei materiali, delle macchine e dei mezzi d’opera e la presa in consegna delle lavorazioni eseguite.

Se è stato nominato l’organo di collaudo, viene inoltre predisposto un verbale di accertamento tecnico e contabile finalizzato a verificare la corrispondenza tra le opere effettivamente eseguite, quelle ammesse in contabilità e quelle previste dal progetto e dalle eventuali varianti approvate.

L’appaltatore è inoltre tenuto al ripiegamento del cantiere e allo sgombero delle aree entro il termine stabilito dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto, possono essere posti a suo carico i relativi costi secondo quanto previsto dall’art. 122.

Come completare l’appalto dopo la risoluzione

La risoluzione non chiude necessariamente anche la necessità della stazione appaltante di completare i lavori, servizi o forniture.

L’articolo 124 del Codice prevede che, in caso di risoluzione ai sensi dell’articolo 122, la stazione appaltante possa procedere interpellando progressivamente gli operatori che avevano partecipato alla procedura originaria, seguendo la graduatoria, per stipulare un nuovo contratto destinato all’esecuzione o al completamento delle prestazioni, quando ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile.

Il nuovo affidamento avviene secondo le condizioni definite dall’articolo 124 e dai documenti della procedura.

Risoluzione e recesso: qual è la differenza?

Risoluzione e recesso non sono sinonimi. La risoluzione prevista dall’articolo 122 presuppone una delle cause individuate dal Codice: per esempio grave inadempimento, ritardo negligente, determinate cause riguardanti l’affidatario o modifiche contrattuali non consentite.

Il recesso, disciplinato dall’articolo 123, consente invece alla stazione appaltante di sciogliersi unilateralmente dal contratto in qualunque momento, ma comporta uno specifico obbligo di indennizzo nei confronti dell’appaltatore. In caso di recesso devono essere corrisposti i lavori o le prestazioni eseguite, il valore dei materiali utili e il decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite calcolato secondo l’art. 11 dell’Allegato II.14. Il recesso deve inoltre essere comunicato per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Una risoluzione può avere conseguenze sulle gare future?

Sì, in particolare quando si tratta di una risoluzione per inadempimento.

L’articolo 98, comma 3, lettera c), prevede tra gli elementi dai quali può essere desunto un grave illecito professionale la presenza di significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente appalto o concessione che abbiano determinato la risoluzione per inadempimento, il risarcimento del danno o conseguenze comparabili.

La precedente risoluzione costituisce inoltre uno dei mezzi di prova indicati dal comma 6.

Questo, però, non equivale ad un’automatica esclusione dalle gare successive: la stazione appaltante della nuova procedura deve effettuare la valutazione richiesta dagli artt. 95 e 98 sull’affidabilità e integrità dell’operatore e motivare la propria decisione.

Risoluzione contratto di appalto fac simile

La risoluzione del contratto è lo scioglimento del vincolo precedentemente fissato tra le parti.

Di seguito ti propongo un modello di comunicazione risoluzione ai sensi dell’art. 122 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 10 allegato II.14.

 

Modello comunicazione risoluzione contratto di appalto PriMus-C

 

E negli appalti privati?

La disciplina descritta fin qui riguarda i contratti pubblici soggetti al D.Lgs. 36/2023.

Per un contratto di appalto tra privati trovano invece applicazione le regole del Codice civile e le specifiche clausole contrattuali.

Tra le disposizioni rilevanti vi sono, a seconda del caso, l’art. 1454 sulla diffida ad adempiere e l’art. 1662 sulla verifica nel corso dell’esecuzione: quest’ultimo consente al committente, quando l’opera non procede secondo il contratto e a regola d’arte, di assegnare all’appaltatore un congruo termine per conformarsi, decorso inutilmente il quale il contratto è risolto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Per questo motivo il fac simile predisposto ai sensi dell’art. 122 del Codice dei contratti pubblici non va utilizzato automaticamente per un appalto privato.

Risoluzione contratto: le FAQ

Chi propone la risoluzione del contratto di appalto pubblico?

La risoluzione viene disposta dalla stazione appaltante. Nei casi di grave inadempimento, il provvedimento è adottato su proposta del RUP, sulla base degli accertamenti e del procedimento previsto dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e dall’Allegato II.14.

La risoluzione del contratto comporta automaticamente l’incameramento della cauzione?

No. L’eventuale escussione della garanzia deve essere valutata in relazione alla specifica causa di risoluzione e alle conseguenze dell’inadempimento dell’appaltatore, nel rispetto della disciplina del Codice dei contratti e delle clausole contrattuali.

Cosa succede ai materiali e ai mezzi dell’appaltatore presenti in cantiere dopo la risoluzione?

Dopo la risoluzione devono essere effettuati l’inventario dei materiali, delle macchine e dei mezzi d’opera e la relativa presa in consegna, secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile. Le operazioni devono essere documentate attraverso appositi verbali.

La stazione appaltante può affidare a un altro operatore il completamento dell’appalto risolto?

Sì. L’art. 124 del D.Lgs. 36/2023 consente, alle condizioni previste dalla norma, di interpellare progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura originaria, seguendo l’ordine della graduatoria, per stipulare un nuovo contratto di completamento.

La risoluzione per inadempimento può incidere sulla partecipazione dell’impresa alle successive gare d’appalto?

Sì, può costituire un elemento rilevante nella valutazione del grave illecito professionale prevista dagli artt. 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023. Tuttavia, la risoluzione non determina automaticamente l’esclusione dalle gare successive: occorre una valutazione concreta dell’affidabilità e dell’integrità dell’operatore.

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