Sicurezza sul lavoro e smart working: normativa e gestione dei rischi

Sicurezza sul lavoro e smart working: normativa e gestione dei rischi

Regole sulla sicurezza nel lavoro agile: normativa, classificazione dei rischi, obblighi datore di lavoro e lavoratori, informativa sui rischi in vigore dal 7 aprile 2026

L’evoluzione del paradigma lavorativo verso forme agili e ibride ha reso necessario un aggiornamento strutturale del quadro prevenzionistico italiano. Con l’approvazione della Legge annuale per le Piccole e Medie Imprese (Legge 34/2026), la sicurezza nello smart working non è più considerata una “zona grigia” amministrativa, ma un pilastro codificato del D.Lgs. 81/08.

Per i professionisti della sicurezza (RSPP, ingegneri, consulenti), questo implica una transizione dalla semplice gestione contrattuale a una valutazione tecnica dei rischi dinamica e sanzionabile. Per evitare sanzioni, è bene dotarsi di specifici software per la compilazione del DVR, che consentono di individuare le criticità del luogo di lavoro in funzione dello specifico processo produttivo e produrre documenti di valutazione dei rischi dettagliati, personalizzati e contestualizzati che tengono conto delle specificità di attività, processi e luoghi di lavoro.

Sicurezza e smart working

Quali sono le caratteristiche del lavoro agile/smart working?

Il lavoro agile rappresenta una modalità organizzativa della prestazione lavorativa caratterizzata da elevata flessibilità e autonomia operativa, soprattutto in relazione alla gestione del tempo e alla scelta del luogo di svolgimento dell’attività. In questo modello, il lavoratore dispone di un margine significativo di auto-organizzazione, che deve comunque avvenire nel rispetto degli obiettivi definiti nell’accordo individuale e delle condizioni stabilite tra le parti.

Tale autonomia, tuttavia, comporta una conseguenza rilevante dal punto di vista della sicurezza: il datore di lavoro non è in grado di esercitare un controllo diretto e continuativo sull’idoneità dei luoghi in cui la prestazione viene svolta. Di conseguenza, risulta oggettivamente complesso verificare in modo sistematico la conformità degli ambienti di lavoro ai requisiti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza.

Per far fronte a tale limite strutturale, il datore di lavoro adotta un insieme di misure preventive che si fondano su due pilastri principali:

la messa a disposizione di strumenti informatici e tecnologici conformi agli standard tecnici e normativi vigenti, costantemente aggiornati per garantire sicurezza e affidabilità operativa;
la predisposizione e diffusione dell’informativa, un documento finalizzato a rendere il lavoratore consapevole dei rischi generali e specifici connessi allo svolgimento dell’attività in modalità agile, nonché delle relative misure di prevenzione da adottare.

Come scegliere il luogo/ambiente per lo smart working tutelando la sicurezza sul lavoro?

La scelta del luogo di lavoro in modalità smart working richiede una valutazione attenta delle condizioni ambientali, poiché la libertà di individuare lo spazio operativo deve sempre essere bilanciata dal rispetto di criteri di sicurezza, salubrità e idoneità ergonomica. In questo contesto, è possibile distinguere due principali tipologie di ambienti: quelli chiusi e quelli all’aperto, ciascuno con specifiche caratteristiche e requisiti di idoneità.

Negli ambienti chiusi, la prestazione lavorativa deve essere svolta in spazi salubri, ben illuminati, adeguatamente ventilati e privi di condizioni di disagio come umidità, rumore eccessivo o scarsa igiene. È fondamentale garantire un’illuminazione corretta, sia naturale che artificiale, in grado di evitare abbagliamenti e affaticamento visivo, oltre a un adeguato ricambio d’aria per prevenire l’accumulo di inquinanti indoor. Anche il microclima deve risultare confortevole, con temperature e livelli di umidità controllati, mentre il livello di rumorosità deve essere compatibile con l’attività lavorativa. L’ambiente deve inoltre garantire servizi essenziali come acqua corrente e servizi igienici, risultando idoneo anche all’eventuale allestimento di una postazione ergonomica.

Negli ambienti all’aperto, invece, la scelta del luogo deve privilegiare condizioni di sicurezza e stabilità, evitando aree isolate, degradate o potenzialmente pericolose. Sono preferibili spazi ombreggiati, curati e non esposti direttamente alla radiazione solare, come parchi o giardini mantenuti in buone condizioni. È necessario assicurare la presenza di copertura di rete e la possibilità di comunicazione, oltre alla distanza da fonti di inquinamento, traffico intenso, impianti industriali o infrastrutture potenzialmente critiche. Anche in questo caso, il principio guida resta quello di garantire condizioni equivalenti di sicurezza e benessere rispetto agli ambienti interni, compatibilmente con la natura del contesto esterno.

Aspetto
Ambienti chiusi
Ambienti all’aperto

Sicurezza generale
Spazi salubri e privi di umidità, rumori eccessivi o scarsa igiene
Luoghi sicuri e stabili, evitando aree isolate o degradate

Illuminazione
Corretta illuminazione naturale e artificiale, senza abbagliamenti
Preferibilmente zone ombreggiate, non esposte direttamente al sole

Ventilazione e aria
Adeguato ricambio d’aria per evitare inquinanti indoor
Distanza da fonti di inquinamento (traffico, impianti industriali, ecc.)

Microclima
Temperature e umidità controllate e confortevoli
Condizioni climatiche favorevoli e non estreme

Rumore
Livelli di rumorosità compatibili con l’attività lavorativa
Evitare aree con traffico intenso o fonti di rumore

Ergonomia
Possibilità di allestire una postazione ergonomica adeguata
Condizioni che permettano comunque comfort e postura adeguata

Connettività
Generalmente stabile
Necessaria copertura di rete e possibilità di comunicazione

Contesto ambientale
Ambiente controllato e strutturato
Spazi curati (parchi, giardini), lontani da rischi e infrastrutture critiche

Qual è la principale normativa di riferimento per lo smart working e la sicurezza sul lavoro?

La principale normativa di riferimento in materia di smart working e sicurezza sul lavoro è rappresentata dalla Legge 81/2017, che introduce un quadro organico volto sia a tutelare il lavoro autonomo non imprenditoriale sia a disciplinare il lavoro agile per i lavoratori subordinati.

In particolare, il Capo II definisce il lavoro agile come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro basata su un accordo tra le parti, caratterizzata da flessibilità organizzativa e dalla possibilità di svolgere l’attività sia all’interno sia all’esterno dei locali aziendali, senza una postazione fissa e con l’ausilio di strumenti tecnologici, secondo una logica per obiettivi, fasi e cicli, nel rispetto comunque dei limiti di orario stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro resta responsabile della sicurezza e del corretto funzionamento degli strumenti utilizzati e la disciplina si applica, ove compatibile, anche al settore pubblico.

La normativa prevede inoltre specifiche tutele per alcune categorie di lavoratori, come genitori con figli piccoli, persone con disabilità e caregiver, ai quali deve essere riconosciuta priorità nell’accesso al lavoro agile, insieme al divieto di subire discriminazioni o ritorsioni per la relativa richiesta.

L’accordo di lavoro agile deve essere stipulato in forma scritta e disciplinare puntualmente le modalità di esecuzione della prestazione, l’esercizio del potere direttivo, l’utilizzo degli strumenti di lavoro, i tempi di riposo e il diritto alla disconnessione; può essere a tempo determinato o indeterminato, con regole specifiche di recesso e preavviso, più tutelanti per i lavoratori con disabilità.

Al lavoratore in modalità agile è garantito un trattamento economico e normativo non inferiore rispetto a chi svolge le stesse mansioni in presenza e può essere previsto anche il diritto alla formazione continua e alla certificazione delle competenze.

L’accordo disciplina inoltre le modalità di controllo della prestazione nel rispetto della normativa sui controlli a distanza e individua le condotte rilevanti ai fini disciplinari. Sul piano della sicurezza, il datore di lavoro è tenuto a garantire la tutela della salute e della sicurezza anche quando l’attività è svolta al di fuori dei locali aziendali, fornendo un’informativa periodica sui rischi e promuovendo la collaborazione del lavoratore nell’attuazione delle misure preventive.

Sono inoltre previsti obblighi di comunicazione telematica dell’attivazione del lavoro agile e la copertura assicurativa INAIL contro infortuni e malattie professionali, compresi quelli occorsi durante il tragitto tra abitazione e luogo scelto per lo svolgimento dell’attività, se ragionevole e funzionale al lavoro. Nel complesso, questa disciplina mira a bilanciare flessibilità organizzativa, tutela del lavoratore e continuità delle garanzie contrattuali e previdenziali.

Accanto a questo quadro, il riferimento più recente in materia di salute e sicurezza nello smart working è individuato nel nuovo art. 3, comma 7-bis del D.Lgs. 81/2008, introdotto dalla Legge 34/2026, che estende espressamente le tutele prevenzionistiche anche alle attività svolte in ambienti non direttamente controllati dal datore di lavoro, come abitazioni private, spazi di coworking o altri luoghi scelti dal lavoratore.

7 -bis . Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Che cosa si intende per “luoghi non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro”?

La disposizione si applica esclusivamente alle attività svolte in luoghi che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.

Si tratta di ambienti:

non aziendali (es. abitazione del lavoratore);
non soggetti a potere di controllo ispettivo continuo;
non gestiti secondo standard organizzativi del datore di lavoro.

Da un punto di vista tecnico-normativo, questo comporta una riduzione del livello di governabilità del rischio da parte del datore di lavoro, che non può applicare le classiche misure di controllo proprie del luogo di lavoro aziendale.

Quali sono i rischi e requisiti legati all’uso di videoterminali nello smart working?

La norma evidenzia in modo specifico i rischi legati all’utilizzo dei videoterminali (VDT), riconoscendo che lo smart working comporta una forte esposizione a tali fattori:

rischio ergonomico posturale;
affaticamento visivo;
stress cognitivo continuativo;
riduzione dei tempi di recupero fisiologico.

Dal punto di vista tecnico, lo smart working è assimilabile a una attività VDT prolungata, con esposizione spesso superiore ai livelli tipici di ufficio tradizionale non controllato.

La postazione di lavoro utilizzata per attività al videoterminale deve essere concepita come un sistema ergonomico integrato, composto da piano di lavoro, seduta e dispositivi informatici (monitor, tastiera, mouse e periferiche). A questi elementi principali possono aggiungersi accessori funzionali come telefono, stampante, lampada da tavolo o poggiapiedi, in funzione delle esigenze operative.

L’obiettivo principale dell’allestimento è ridurre al minimo l’esposizione a rischi biomeccanici e visivi, prevenendo disturbi muscolo-scheletrici e affaticamento dell’apparato oculo-visivo, soprattutto nei casi di utilizzo prolungato.

In generale, la postazione deve essere progettata secondo criteri di adattabilità all’operatore e conformità agli standard di sicurezza ergonomica, privilegiando arredi regolabili, stabili e privi di elementi potenzialmente pericolosi come spigoli vivi.

In particolare:

il piano di lavoro deve garantire stabilità, superficie antiriflesso e dimensioni adeguate per mantenere una postura corretta con angoli articolari di circa 90°, favorendo anche l’eventuale uso di supporti come il poggiapiedi;
la sedia deve assicurare stabilità, regolabilità e supporto lombare grazie a una struttura ergonomica con base a cinque razze e materiali traspiranti;
tastiera e mouse devono essere posizionati in modo da consentire un uso naturale degli arti superiori, con appoggio degli avambracci e riduzione delle tensioni muscolari;
il monitor deve garantire elevata qualità visiva, assenza di riflessi e possibilità di regolazione di inclinazione e luminosità, così da prevenire l’affaticamento degli occhi e mantenere una postura corretta durante l’attività prolungata.

Nel caso del computer portatile, è necessario utilizzare supporti rialzati e, se possibile, dispositivi esterni come tastiera e mouse per migliorare la postura ed evitare sovraccarichi articolari, limitando l’uso del laptop in condizioni non ergonomiche. Per quanto riguarda le apparecchiature elettriche, è essenziale verificarne l’integrità e la conformità, evitare sovraccarichi e utilizzi impropri di multiprese, mantenere i cavi in sicurezza per prevenire inciampi e garantire sempre una corretta dissipazione del calore, riducendo così il rischio di incidenti elettrici e malfunzionamenti.

Leggi l’approfondimento su Rischio da videoterminale: normativa e obblighi

Come attestare la sicurezza sul lavoro nello smart working?

L’assolvimento degli obblighi di sicurezza avviene tramite un documento formale: l’informativa scritta sui rischi.

Tale documento ha funzione di:

trasferimento del rischio residuo al lavoratore consapevole;
standardizzazione delle misure preventive;
tracciabilità dell’adempimento normativo.

L’informativa deve essere consegnata al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) con cadenza almeno annuale.

Cosa contiene l’informativa sicurezza sul lavoro smart working?

L’informativa sulla sicurezza nel lavoro agile deve essere strutturata in modo chiaro e deve distinguere tra due categorie fondamentali di rischio.

Da un lato vi sono i rischi generali, cioè quei pericoli che non dipendono direttamente dalla modalità di smart working, ma dall’ambiente in cui l’attività viene svolta. In questa categoria rientrano, ad esempio, i rischi legati all’impianto elettrico domestico, che potrebbe non essere sempre adeguatamente verificato o conforme agli standard di sicurezza. A questi si aggiunge il rischio di incendio, spesso connesso all’uso di dispositivi elettrici e prese multiple non correttamente dimensionate. Un ulteriore elemento riguarda l’uso improprio delle attrezzature di lavoro, che può derivare da una scarsa conoscenza delle corrette modalità operative o dall’utilizzo di strumenti non ergonomici. Infine, rientrano anche le condizioni ambientali non controllate, come illuminazione insufficiente, rumore o spazi non adeguati.

Dall’altro lato l’informativa deve considerare i rischi specifici dello smart working, cioè quelli direttamente legati alla modalità di lavoro agile. Tra questi si evidenziano innanzitutto le posture scorrette mantenute per periodi prolungati, che possono causare disturbi muscolo-scheletrici e affaticamento fisico. Un altro aspetto rilevante è l’isolamento organizzativo, che può ridurre la comunicazione con colleghi e superiori, incidendo sul coordinamento delle attività e sul benessere psicologico. A ciò si aggiunge il rischio di sovraccarico cognitivo, dovuto all’intensificazione delle attività digitali e alla continua gestione di informazioni e comunicazioni. Infine, è importante considerare la gestione non strutturata dei tempi di lavoro, che può portare a una perdita di equilibrio tra vita professionale e privata e a un aumento del rischio di stress lavoro-correlato.

Informativa dei rischi

Qual è l’obbligo dei lavoratori nell’ambito della sicurezza sul lavoro nello smart working?

Secondo quanto sancito dalla norma sul lavoro agile, il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro, attenendosi alle indicazioni ricevute e contribuendo attivamente alla gestione dei rischi connessi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali.

Il lavoratore è chiamato a individuare in modo ragionevole e consapevole i luoghi più idonei allo svolgimento della prestazione, tenendo conto delle esigenze organizzative e della conciliazione tra vita privata e attività lavorativa, e rispettando in ogni caso le indicazioni contenute nella presente informativa.

Quali sono le sanzioni per mancata attuazione delle norme di sicurezza sul lavoro nello smart working?

La Legge 34/2026, inserita nel più ampio quadro di aggiornamento della disciplina sul lavoro agile, ha introdotto un significativo irrigidimento degli obblighi prevenzionistici in materia di smart working, trasformando l’informativa annuale sulla sicurezza da adempimento sostanzialmente formale a obbligo assistito da sanzione penale.

In particolare, la mancata consegna dell’informativa ai lavoratori in modalità agile e al RLS comporta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 81/2008 come modificato, l’applicazione di pene fino all’arresto da due a quattro mesi o ammende fino a 7.403,96 euro.

Art. 55 comma 5, lettera c) – D.lgs. 81/08

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: […] c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.708, 61 a 7.403, 96 euro per la violazione dell’obbligo informativo di cui all’articolo 3, comma 7 -bis, e dell’articolo 18, comma 1, lettere c) e) f) e q) 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis) 46, comma 2;

FAQ – Sicurezza e smart working

Di seguito sono riportate delle domande brevi in riferimento alla sicurezza sul lavoro in ambito smart working.

Cos’è la sicurezza nello smart working?

La sicurezza nello smart working è l’insieme delle misure organizzative, tecniche e preventive previste dal D.Lgs. 81/2008 per garantire la tutela della salute del lavoratore anche quando l’attività viene svolta al di fuori dei locali aziendali. Comprende la gestione dei rischi legati agli ambienti non controllati, l’uso corretto delle attrezzature informatiche e la diffusione di informazioni sui comportamenti sicuri da adottare.

Qual è la normativa di riferimento per lo smart working?

La disciplina principale è contenuta nella Legge 81/2017, che regolamenta il lavoro agile come modalità flessibile basata su un accordo tra datore di lavoro e dipendente.
A questa normativa si affianca il D.Lgs. 81/2008, (art. 3 comma 7-bis introdotto dalla legge 34/2026) che estende gli obblighi di salute e sicurezza anche alle attività svolte in modalità agile, rafforzando la tutela del lavoratore attraverso strumenti come l’informativa sui rischi.

Chi è responsabile della sicurezza nello smart working?

La responsabilità della sicurezza rimane in capo al datore di lavoro, che deve garantire la tutela della salute del lavoratore anche quando la prestazione si svolge al di fuori dell’azienda.
Tuttavia, non potendo esercitare un controllo diretto e continuo sui luoghi di lavoro scelti in autonomia dal dipendente, la gestione della sicurezza si basa su prevenzione, informazione e collaborazione attiva tra le parti.

Che cos’è l’informativa sui rischi nello smart working?

L’informativa sui rischi è il documento obbligatorio attraverso il quale il datore di lavoro comunica al lavoratore agile i rischi generali e specifici connessi alla prestazione lavorativa svolta in ambienti non aziendali.
Deve essere consegnata con cadenza almeno annuale anche al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e rappresenta lo strumento principale per garantire consapevolezza e prevenzione in assenza di controllo diretto del luogo di lavoro.

Quali sono i principali rischi dello smart working?

I rischi connessi allo smart working riguardano sia l’aspetto fisico che organizzativo. Tra i principali si evidenziano i rischi ergonomici e visivi legati all’uso prolungato dei videoterminali, i disturbi muscolo-scheletrici dovuti a posture scorrette e il sovraccarico cognitivo legato all’intensità del lavoro digitale.
A questi si aggiungono rischi organizzativi, come l’isolamento lavorativo e la gestione non strutturata dei tempi di lavoro, oltre ai rischi ambientali derivanti da luoghi non controllati o non adeguati dal punto di vista della sicurezza.

Quali sono gli obblighi del lavoratore nello smart working?

Il lavoratore è tenuto a collaborare con il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione, seguire le indicazioni ricevute e scegliere consapevolmente ambienti idonei allo svolgimento dell’attività.
La normativa valorizza quindi un modello di responsabilità condivisa, in cui la prevenzione dipende anche dai comportamenti del lavoratore.

Ci sono sanzioni in caso di mancata sicurezza nello smart working?

Il mancato rispetto degli obblighi in materia di sicurezza, in particolare la mancata consegna dell’informativa sui rischi, comporta sanzioni penali a carico del datore di lavoro.
Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 possono includere ammende e, nei casi più gravi, anche l’arresto, a dimostrazione del rafforzamento dell’apparato sanzionatorio introdotto dalla normativa più recente.

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