L’anticipazione del 10% è erogabile anche ai SIA in affidamento diretto?

L’anticipazione del 10% è erogabile anche ai SIA in affidamento diretto?

Se l’affidamento diretto non è una “gara”, è possibile prevedere l’anticipazione del prezzo in una procedura che, per definizione normativa, ne è priva? Il MIT

L’istituto dell’anticipazione del prezzo, disciplinato dall’art. 125 del D.Lgs. 36/2023, nasce con l’obiettivo di garantire all’appaltatore la liquidità necessaria per l’avvio delle prestazioni, mitigando l’onere finanziario iniziale. Storicamente, tale beneficio è stato garantito per i contratti di lavori e forniture, rimanendo invece precluso per i servizi, in particolare quelli di natura intellettuale.

Tuttavia, il quadro normativo ha subito una significativa evoluzione con l’entrata in vigore del D.L. 73/2025 (c.d. Decreto Infrastrutture), convertito nella Legge 105/2025, che ha introdotto il comma 1-bis all’art. 33 dell’Allegato II.14, estendendo eccezionalmente la facoltà di erogare l’anticipazione (nel limite del 10%) anche ai Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA), pur confermando l’esclusione per le altre tipologie di servizi intellettuali.

Nonostante l’apertura del legislatore, l’applicazione pratica della norma si scontra con un’ambiguità terminologica che rischia di paralizzare l’operato delle Stazioni Appaltanti (SA). La norma condiziona l’erogazione dell’anticipo a due requisiti:

la disponibilità finanziaria nel quadro economico dell’intervento;
la previsione espressa dell’istituto nei “documenti di gara”.

È proprio quest’ultimo inciso a generare il dubbio interpretativo. Secondo la definizione contenuta nell’Allegato I.1, art. 3, lett. d) del Codice, l’affidamento diretto è configurato come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara”. Sorge quindi spontaneo il quesito: se l’affidamento diretto non è una “gara”, è possibile prevedere l’anticipazione del prezzo in una procedura che, per definizione normativa, ne è priva?

Secondo il MIT, parere 3963/2026, in assenza di ulteriori prescrizioni, la locuzione “nei documenti di gara” deve essere intesa come riferita alla documentazione della procedura di affidamento e quindi anche agli affidamenti diretti, tenuto altresì conto che l’art. 125 del D.lgs. 36/2023 si riferisce al contratto senza distinguere tra le diverse procure di affidamento.

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