Aree idonee in Piemonte, cosa prevede il disegno di legge sulle rinnovabili
Il Piemonte punta a 4.991 MW di nuova potenza da fonti rinnovabili entro il 2030 e mette a punto un disegno di legge per individuare ulteriori aree idonee
Il Piemonte prova a ridefinire l’equilibrio tra sviluppo delle fonti rinnovabili, tutela del territorio e salvaguardia delle aree agricole. Con il disegno di legge regionale 10 aprile 2026, n. 136, la Regione disciplina infatti l’individuazione di ulteriori aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, in aggiunta a quelle già previste dalla normativa statale. L’obiettivo dichiarato è contribuire al raggiungimento del target assegnato al Piemonte al 2030, pari a 4.991 MW di potenza nominale da fonti energetiche rinnovabili, secondo la traiettoria annuale riportata nell’allegato A del provvedimento.
Il testo si muove nel solco del d.lgs. 190/2024, ma introduce una serie di criteri regionali che puntano a orientare la localizzazione degli impianti verso aree già compromesse o urbanizzate, limitando invece l’occupazione dei suoli agricoli.
Le ulteriori aree idonee individuate dal Piemonte
Uno dei punti centrali del disegno di legge è contenuto nell’articolo 4, dove vengono elencate le ulteriori aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, con esclusione dei siti UNESCO e delle relative zone di protezione. In particolare, rientrano tra le aree idonee:
i siti non agricoli già interessati da impianti della stessa fonte, nei quali si realizzano interventi di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, a condizione che l’aumento dell’area occupata non superi il 40%;
le aree entro 50 metri dai siti oggetto di bonifica;
le aree non agricole entro 350 metri da zone industriali, artigianali, commerciali, direzionali, logistiche o destinate a data center;
il sito di interesse nazionale di Balangero.
Il limite all’uso dei terreni agricoli
L’articolo 3 stabilisce che le aree agricole qualificabili come idonee non possano superare lo 0,8% della superficie agricola utilizzata (SAU) regionale, includendo nel conteggio anche le superfici occupate da impianti agrivoltaici già in esercizio o autorizzati. A livello comunale, il limite massimo è fissato al 2% della SAU, con possibilità di incremento fino al 3% per impianti destinati all’autoconsumo industriale o alle comunità energetiche rinnovabili.
A rafforzare questa impostazione interviene poi l’articolo 5, secondo cui l’installazione di impianti fotovoltaici in area agricola deve comunque escludere interventi che non consentano il pieno ripristino della produttività agricola dei luoghi. La Giunta regionale dovrà inoltre definire, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, ulteriori criteri per l’installazione e le modalità di monitoraggio degli impianti agrivoltaici, con l’obiettivo di garantire la continuità dell’attività agricola e la tutela del potenziale produttivo regionale.
Cumulo degli impianti e passaggio a procedure più complesse
Un altro capitolo rilevante è quello dedicato al cumulo degli impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici. L’articolo 8 prevede che, quando due o più progetti fanno capo al medesimo soggetto o a soggetti riconducibili allo stesso centro di interessi e risultano localizzati in aree contermini o a distanza ravvicinata, le relative istanze debbano essere considerate come un’unica istanza. In questo caso, il regime amministrativo applicabile viene determinato sulla base della potenza complessiva risultante dalla somma dei singoli progetti.
Il ddl introduce inoltre una stretta sui progetti che, pur rientrando formalmente nell’attività libera o nella PAS, determinano in concreto un’elevata concentrazione territoriale di impianti. Se, entro un raggio di due chilometri, la potenza cumulata supera le soglie previste, il progetto può essere assoggettato a un regime amministrativo più oneroso, passando dall’attività libera alla PAS o dalla PAS all’Autorizzazione Unica. Si tratta di una misura pensata per contrastare il frazionamento artificioso dei progetti e per valutare meglio gli impatti cumulativi sul territorio.
Accumuli, monitoraggio e aggiornamento del PEAR
Il provvedimento non guarda solo agli impianti di produzione, ma anche ai sistemi di accumulo. Nelle ulteriori aree idonee individuate dal ddl, le semplificazioni previste dalla normativa statale vengono estese anche agli impianti di accumulo elettrochimico funzionalmente integrati e alle opere di rete connesse comprese nelle stesse aree. Per gli accumuli non integrati, la Giunta dovrà definire indirizzi localizzativi specifici, con attenzione ai profili di sicurezza, paesaggio, ambiente, dissesto e tutela delle colture di pregio.
Sul piano della governance, il Piemonte prevede poi l’adeguamento del Piano energetico ambientale regionale (PEAR) mediante uno specifico piano stralcio dedicato alle fonti energetiche rinnovabili. Il monitoraggio degli impianti e del loro cumulo dovrà avvenire attraverso la piattaforma digitale SUER, così da consentire alla Regione di verificare l’andamento delle installazioni e prevenire fenomeni di straordinaria concentrazione territoriale.
Fotovoltaico obbligatorio per le nuove strutture commerciali
Tra le novità più operative per il settore edilizio e commerciale c’è l’articolo 6, che impone l’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici o sulle pensiline dei parcheggi all’aperto nei casi di nuova costruzione di medie e grandi strutture di vendita. La potenza da installare deve essere pari a quella prevista dal d.lgs. 199/2021 per le nuove costruzioni.
L’obbligo scatta, in misura ridotta al 50%, anche in caso di interventi edilizi superiori al restauro e risanamento conservativo sulle stesse strutture, salvo comprovata impossibilità di reperire superfici disponibili. Il testo precisa inoltre che le eventuali coperture dei parcheggi realizzate a tale scopo sono ammesse anche in deroga ai rapporti di copertura previsti per le aree commerciali. Anche gli articoli allegati valorizzano questo passaggio, leggendo la norma come una spinta alla trasformazione dei poli commerciali in superfici utili alla produzione energetica distribuita.
Misure compensative e riequilibrio territoriale
Per gli impianti superiori a 1 MW, l’articolo 9 prevede che il procedimento autorizzativo definisca anche un programma di misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, sentito il Comune sede dell’impianto. Le misure devono privilegiare interventi di efficienza energetica, inclusa l’illuminazione pubblica, e iniziative a favore dell’autoconsumo da fonti rinnovabili e della costituzione di comunità energetiche rinnovabili. La mancata realizzazione delle misure nei tempi previsti comporta la decadenza del titolo autorizzativo o abilitativo.
Download GratuitoDisegno di legge regionale del Piemonte sulle aree idonee (136/2026)
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