Segnalazione certificata di agibilità: guida completa e modello PDF
La segnalazione certificata di agibilità (SCAGI) va presentata entro 15 giorni dalla fine dei lavori. Ecco cos’è, come farla e il modello PDF aggiornato al 2026
Il D.Lgs. 222/2016 (il cosiddetto Decreto SCIA 2) ha modificato l’art. 24 del D.P.R. 380/2001 (testo unico edilizia) e ha sostituito il vecchio certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità.
La segnalazione certificata agibilità è uno degli adempimenti amministrativi più importanti nel campo dell’edilizia perché attesta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico di un immobile e dei relativi impianti. Non essere in possesso di questo documento può far incorrere in sanzioni per abuso edilizio. Per evitare tali conseguenze amministrative e penali, ti suggerisco di utilizzare il software per i titoli abilitativi con tutti i modelli aggiornati facili da compilare e di archiviare i vari documenti in maniera organizzata con l’apposita piattaforma per la gestione documentale online.
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Cos’è la segnalazione certificata di agibilità?
La segnalazione certificata di agibilità (SCA) è una comunicazione ufficiale che deve essere presentata al Comune in cui si trova l’immobile.
Essa attesta che l’edificio è idoneo all’uso per cui è stato progettato e costruito, confermando il rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia.
La SCA ha sostituito il certificato di agibilità e quello di abitabilità nel 2016, semplificando le procedure burocratiche.
Senza questa segnalazione, un edificio non può essere utilizzato legalmente per scopi residenziali o commerciali, e i servizi pubblici possono essere negati.
Le norme di riferimento possono variare da una regione all’altra, pertanto è sempre bene consultare le disposizioni locali per non rischiare di incorrere in sanzioni.
Segnalazione certificata di agibilità: normativa di riferimento
La segnalazione certificata di agibilità (SCA) è stata introdotta dal D.Lgs. 222/2016, noto anche come Decreto SCIA 2, che ha modificato l’articolo 24 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia).
Questa normativa ha sostituito il precedente certificato di agibilità con una procedura che prevede l’autocertificazione da parte di un tecnico abilitato, eliminando così la necessità di un rilascio formale da parte del Comune.
1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata. […]
Quando è necessaria la segnalazione certificata di agibilità?
La Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere presentata in diverse circostanze:
nuove costruzioni;
ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
interventi sugli edifici esistenti che possono compromettere le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
A seconda dell’intervento, l’agibilità può essere attestata per:
l’intero immobile: nelle specifiche autorizzate nel permesso di costruire e nelle successive varianti;
singoli edifici o porzioni: a condizione che siano funzionalmente autonome, con opere di urbanizzazione collaudate e certificate per le parti comuni;
singole unità immobiliari: a condizione che le opere strutturali siano completate e collaudate, gli impianti certificati e le parti comuni ultimate.
Questa normativa ha sostituito il precedente certificato di agibilità con una procedura che prevede l’autocertificazione da parte di un tecnico abilitato, eliminando così la necessità di un rilascio formale da parte del Comune.
Inoltre, se si desidera vendere o affittare un immobile, è consigliabile avere la SCA, poiché la sua assenza può complicare tali operazioni.
Quando va presentata la segnalazione certificata di agibilità?
La segnalazione certificata di agibilità deve essere presentata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori (art. 24 D.P.R. 380/01, comma 2).
Chi può presentarla?
La SCA può essere presentata da:
il titolare del permesso di costruire;
il soggetto detentore di SCIA, CILA;
il proprietario dell’immobile;
i loro successori o aventi causa.
Chi rilascia la segnalazione certificata di agibilità?
La segnalazione certificata di agibilità non viene più rilasciata dal Comune, come avveniva con il certificato di agibilità, ma è il tecnico abilitato a certificare la presenza delle condizioni di agibilità dell’immobile, assumendosi la totale responsabilità in caso di dichiarazione falsa o di errori presenti nella documentazione.
Validità e revoca della segnalazione certificata di agibilità
A differenza di altri documenti, la segnalazione certificata di agibilità non ha una scadenza specifica e può essere considerata valida indefinitamente.
Tuttavia, in particolari circostanze come ristrutturazioni, ricostruzioni o sopraelevazioni (sia totali che parziali), l’agibilità già concessa perde la sua efficacia. In queste situazioni, è necessario presentare una nuova richiesta per ottenere una certificazione aggiornata.
Inoltre, in caso di danni strutturali che compromettano la stabilità dell’immobile o in presenza di interventi edilizi non autorizzati che non rispettano le normative vigenti, si corre il rischio di revoca.
Procedura di presentazione
La SCA va presentata dal professionista, utilizzando il modello nazionale unificato, al Comune di riferimento. Al modello vanno allegati una serie di documenti, come attestazione del direttore dei lavori, il certificato di collaudo, etc.
L’edificio può essere utilizzato a partire dalla data di presentazione della segnalazione allo sportello unico.
Modello segnalazione certificata di agibilità
Come si fa una SCAGI edilizia?
Per una SCA è necessario far riferimento alla modulistica segnalazione certificata di agibilità unificata a livello nazionale nata a seguito della Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 che ha portato ad un accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’adozione di una modulistica unificata per le procedure edilizie.
Il modello unificato per la segnalazione certificata di agibilità è così composto:
dati anagrafici del titolare;
dati identificativi dell’immobile;
destinazione d’uso dell’immobile;
titolo che ha legittimato l’intervento;
dati sulla presentazione della comunicazione di fine lavori (in alternativa la stessa segnalazione certificata di agibilità può valere come comunicazione di fine lavori);
indicazione della SCIA/SCIA unica per:
agibilità relativa all’immobile oggetto dell’intervento edilizio;
agibilità parziale relativa a singoli edifici o a singole porzioni della costruzione (art. 24, comma 4, lett. a D.P.R. n. 380/2001);
agibilità parziale relativa a singole unità immobiliari (art. 24, comma 4, lett. b del D.P.R. n. 380/2001);
attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato;
comunicazioni sui “soggetti coinvolti”;
quadro riepilogativo della documentazione allegata.
Al modello per la segnalazione certificata di agibilità è necessario allegare la seguente documentazione come previsto dall’art. 24, comma 5, del D.P.R. 380/2001:
attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità;
certificato di collaudo statico ovvero, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
dichiarazioni di conformità degli impianti.
Inoltre, è possibile che siano richieste anche ulteriori attestazioni imposte esclusivamente dalle normative regionali.
Quanto costa una segnalazione certificata di agibilità?
I costi relativi al certificato di agibilità possono differire a seconda del Comune, ma generalmente comprendono vari elementi:
diritti di segreteria;
marche da bollo;
spese per la documentazione necessaria, come l’APE (Attestato di Prestazione Energetica), e altro;
costi per il collaudo;
spese per la verifica degli impianti.
A queste spese si aggiungono anche le tariffe professionali del tecnico abilitato, che si occupa di effettuare il collaudo statico e di preparare la documentazione. Per ottenere una stima precisa e rapida dei compensi professionali, è consigliabile utilizzare il software dedicato al calcolo delle parcelle, che facilita il calcolo delle tariffe in base alla tipologia di prestazione, tenendo sempre conto della qualità e della complessità del lavoro eseguito.
Sanzioni per mancata SCA
Chi non presenta la segnalazione certificata entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori può incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall’art. 24 (comma 3) del D.P.R. 380/2001 (testo unico sull’edilizia).
Il mancato rispetto di questa scadenza può comportare una multa che varia da 77 a 464 euro.
Inoltre, la mancata richiesta del certificato di agibilità non comporta solo conseguenze sanzionatorie, ma può anche complicare la vendita dell’immobile. Infatti, secondo la normativa attuale, la responsabilità per la mancanza di tale certificato ricade sui successori o sui titolari dei diritti, anche se questi ultimi non hanno partecipato ai lavori.
Agibilità: quali novità con il decreto salva casa?
La Legge 105/2024, che ha convertito il D.L. 69/2024 (decreto salva casa), introduce delle modifiche riguardo l’agibilità degli immobili, mantenendo l’obbligo di conformità ai requisiti igienico-sanitari stabiliti dal D.M. 5 luglio 1975. Ora, il tecnico progettista può attestare la conformità del progetto per l’ottenimento dell’agibilità in alcune situazioni specifiche, come:
locali con un’altezza interna minima inferiore a 2,70 metri, ma non meno di 2,40 metri;
unità abitative con una superficie inferiore ai limiti normativi (20 m2 per una persona, 28 m2 per 2 persone).
Affinché l’attestazione sia ammissibile, è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
il requisito di adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal D. Min. LL.PP. 236/1989 per il superamento delle barriere architettoniche;
verifica di almeno una delle seguenti condizioni:
i locali si trovano in edifici sottoposti a interventi di recupero e miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie;
viene presentato un progetto di ristrutturazione che preveda soluzioni alternative per garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie in relazione al numero di occupanti. Queste soluzioni possono includere un aumento della superficie dell’alloggio e dei vani abitabili, oppure un miglioramento della ventilazione naturale attraverso finestre di dimensioni adeguate, riscontri d’aria trasversali o l’uso di sistemi di ventilazione naturale ausiliari.
Queste disposizioni resteranno valide fino alla successiva revisione dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa.
Aggiornamento SCIA per agibilità: le novità approvate in Conferenza Unificata
Dopo l’approvazione della Conferenza Unificata del 30 luglio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2025 il testo con le modifiche alla modulistica edilizia concernenti la segnalazione certificata per l’agibilità. Le modifiche recepiscono le disposizioni introdotte dal D.L. 69/2025 di conversione della Legge 105/2024.
L’Accordo approvato stabilisce tempistiche precise: le Regioni avevano l’obbligo di adeguare entro il 30 settembre 2025 i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati alle modifiche previste, in relazione alle specifiche normative regionali; i Comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni dell’accordo entro e non oltre il 30 ottobre 2025.
La novità più rilevante riguarda la Sezione B del modello SCA, dedicata all’“Attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato”, che è stata integrata con specifiche previsioni riferite ai casi contemplati dall’art. 24, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater del D.P.R. 380/2001.
Con l’ultimo aggiornamento normativo, il modello della Segnalazione certificata di agibilità (SCA) è stato oggetto di significative integrazioni, che riguardano in particolare l’attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato e l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Integrazioni alla Sezione B – Attestazione del Direttore dei Lavori o del Professionista abilitato
Alla dichiarazione relativa alla sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e conformità dell’opera al progetto, è stato aggiunto un passaggio specifico per i casi previsti dall’art. 24, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del D.P.R. 380/2001.
Il professionista, oltre alle consuete attestazioni, è ora chiamato a precisare se l’intervento ricade in una delle seguenti fattispecie:
locali con altezza interna ridotta, inferiore a 2,70 metri, ma non al di sotto di 2,40 metri;
alloggi mono-stanza con superficie minima inferiore a 28 m2, ma non inferiore a 20 m2 per una persona e inferiore a 38 m2, fino al limite massimo di 28 m2 per 2 persone.
Tali unità abitative devono comunque rispettare il requisito dell’adattabilità previsto dal D.M. 236/1989, e soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
l’intervento ha comportato recupero edilizio e miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
è stata realizzata una ristrutturazione con soluzioni alternative idonee a garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie.
Nei casi di cui all’art. 24, comma 5-quater, D.P.R. 380/2001, occorre inoltre specificare il provvedimento normativo o regolamentare che disciplina i requisiti igienico-sanitari di riferimento.
Aggiornamento dell’informativa sul trattamento dei dati personali
Le modifiche riguardano anche la Sezione A, la Sezione B e la Sezione C del modulo, con la sostituzione integrale dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, in conformità all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Il nuovo testo introduce una struttura più dettagliata e uniforme, che chiarisce:
l’identità del titolare del trattamento (Comune competente) e i relativi recapiti;
la finalità del trattamento, collegata all’esercizio di funzioni di interesse pubblico;
le modalità di trattamento, sia cartacee sia informatiche, a cura di personale autorizzato;
i destinatari dei dati, nei casi previsti dalla normativa sull’accesso e sui controlli delle dichiarazioni sostitutive;
i diritti dell’interessato, inclusi accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e reclamo al Garante;
il periodo di conservazione dei dati, limitato al tempo strettamente necessario o previsto dalla legge.
Infine, il dichiarante deve attestare di aver preso visione dell’informativa pubblicata sul sito istituzionale del SUAP/SUE.
Segnalazione certificata agibilità (SCAGI): modello PDF 2025
Di seguito ti fornisco il modello unico PDF della segnalazione certificata di agibilità, aggiornato al 2025 con le modifiche introdotte dall’Accordo della Conferenza Unificata del 30 luglio 2025.
Download GratuitoModello segnalazione certificata per l’agibilità 2025
Oltre alla SCAGI, sono numerose le pratiche edilizie da gestire in ambito edilizio ed è importante riuscire ad individuare correttamente il tipo di titolo abilitativo richiesto in funzione dell’intervento da realizzare. Per questo può esserti utile il software per i titoli abilitativi che ti permette di avere a disposizione tutti i modelli che ti occorrono sempre aggiornati e una guida per la compilazione semplificata del modello.
Modello segnalazione certificata per l’agibilità: software Praticus-TA
Per scaricare tutti i modelli Regione per Regione leggi l’approfondimento: modulistica edilizia unificata 2025 Salva Casa
Sentenze di riferimento
Di seguito si riportano una serie di sentenze in cui si chiariscono degli aspetti fondamentali in relazione all’agibilità degli immobili.
SCA senza conformità urbanistica: va annullata?
Sentenza 2242/2026 – Tar Campania
L’amministrazione è legittimata ad annullare in autotutela l’agibilità e a ordinare la demolizione di opere edilizie quando le difformità, valutate unitariamente, determinano una trasformazione sostanziale dell’immobile e risultano prive dei necessari titoli abilitativi.
Agibilità: requisiti igienico-sanitari inderogabili anche con condono?
Sentenza 479/2026 – Tar Veneto
Il rispetto dei requisiti igienico-sanitari essenziali, quali l’altezza minima interna dei locali, costituisce condizione imprescindibile e non derogabile anche in presenza di condono edilizio; ne consegue che la mancanza di tali requisiti impedisce il rilascio o l’efficacia della segnalazione certificata di agibilità e legittima l’amministrazione ad inibire l’uso dell’immobile.
Niente agibilità per un locale commerciale senza la conformità urbanistica
L’assenza di conformità urbanistica e di un titolo valido per l’occupazione del suolo pubblico rende impossibile ottenere il certificato di agibilità e avviare legittimamente un’attività commerciale.
Lo ha stabilito la sentenza del TAR Campania 2233/2024.
Nel caso in esame, la controversia nasce dalla trasformazione di un chiosco, originariamente destinato alla vendita di giornali e riviste e concesso su suolo pubblico dal Comune, in un’attività di ristorazione senza somministrazione. I ricorrenti, dopo aver acquisito il chiosco tramite un contratto di comodato d’uso, hanno presentato più SCIA (Segnalazioni Certificate di Inizio Attività) e SCA (Segnalazioni Certificate di Agibilità), contestualmente proponendo un’istanza di sanatoria per i lavori di ampliamento del chiosco. Il Comune ha respinto tali richieste, annullando le SCIA e le SCA, per due motivi principali: la mancanza di conformità urbanistico-edilizia del manufatto e l’assenza di un valido titolo di disponibilità del suolo pubblico, condizioni fondamentali per il legittimo esercizio di un’attività commerciale.
I ricorrenti hanno sostenuto che, essendo subentrati nei titoli concessori originari, avrebbero dovuto beneficiare delle autorizzazioni precedenti e che le SCIA e le SCA presentate erano complete della documentazione richiesta. Tuttavia, il TAR ha chiarito che le concessioni originarie, rilasciate per un’attività di natura diversa (vendita di giornali), non erano trasferibili automaticamente né applicabili all’attività di ristorazione, che comporta requisiti igienico-sanitari e urbanistici più stringenti. Inoltre, le concessioni per l’occupazione del suolo pubblico hanno carattere personale e non possono essere cedute senza un nuovo atto amministrativo.
Il TAR ha ribadito che la conformità urbanistico-edilizia è un presupposto imprescindibile per l’agibilità, poiché garantisce il rispetto delle norme a tutela di interessi pubblici come sicurezza, salubrità e regolarità edilizia. In assenza di questa conformità, un immobile non può essere considerato idoneo per qualsiasi utilizzo, compreso quello commerciale. La SCA presentata dai ricorrenti è stata dunque correttamente annullata dal Comune poiché faceva riferimento a un immobile oggetto di un procedimento di sanatoria ancora pendente, successivamente rigettato per mancanza di un valido titolo di disponibilità del suolo.
Pertanto, la mancanza di conformità urbanistica e di un titolo legittimo per l’utilizzo del suolo pubblico impedisce sia il rilascio del certificato di agibilità sia l’avvio regolare di un’attività commerciale.
Download GratuitoSentenza Tar Salerno 2233/2024 – Agibilità e conformità urbanistica
L’agibilità può provare la regolarità urbanistico-edilizia di un manufatto edilizio?
Il certificato di agibilità non garantisce la regolarità urbanistico-edilizia di un manufatto, ma si limita a certificarne l’idoneità all’uso in termini di sicurezza e salubrità.
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 9580/2024, sottolineando che il rilascio di tale certificato non implica una sanatoria implicita per eventuali abusi edilizi. In una recente controversia su un immobile oggetto di difformità edilizie, i giudici hanno chiarito che il permesso di costruire e il certificato di agibilità rispondono a presupposti distinti: mentre il primo attesta la regolarità urbanistica, il secondo si concentra su aspetti tecnici. L’agibilità, ora autocertificata tramite Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), non preclude interventi successivi dell’amministrazione per contestare violazioni edilizie. Infine, le sanzioni per abusi restano applicabili a prescindere dalla buona fede dei proprietari, sancendo l’oggettività delle norme edilizie.
Immobile venduto senza agibilità: il mediatore ha responsabilità?
La sentenza n. 24534/2022 della Corte di Cassazione chiarisce quali sono le conseguenze nel caso in cui un immobile sia venduto senza agibilità, il mediatore che responsabilità ha.
Nello specifico, il pronunciamento della Corte di Cassazione pone in evidenza l’importanza del dovere del mediatore nell’ambito di compravendite immobiliari, specificamente riguardo allo stato di agibilità dell’immobile.
Sebbene la mancanza di agibilità non invalidi la compravendita in sé, il mediatore è obbligato a fornire informazioni accurate all’acquirente in merito a questa condizione o sulla possibilità di ottenerla, insieme ad altri dettagli di sua conoscenza.
La sentenza affronta un caso in cui l’acquirente, scoprendo l’assenza del certificato di abitabilità, rifiuta il pagamento della provvigione al mediatore. I giudici hanno ribaltato la decisione del giudice di pace, sostenendo che il mediatore non ha adempiuto ai doveri di corretta informazione, trascurando di comunicare la mancanza del certificato di abitabilità e di esibire l’attestato di certificazione energetica.
La sentenza richiama anche l’importanza dell’indice di prestazione energetica nei materiali pubblicitari, sottolineando che gli intermediari devono avere accesso alle informazioni energetiche dell’immobile per garantire pubblicità accurata e verificabile. In conclusione, la sentenza evidenzia l’importanza del dovere di corretta informazione del mediatore, sancendo la sua responsabilità nei confronti dell’acquirente e sottolineando la necessità di adottare la massima diligenza professionale nel processo di compravendita immobiliare.
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FAQ – Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA / SCAGI)
Di seguito ti propongono una serie di domande frequenti in relazione alla SCA agibilità.
Cos’è la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)?
La SCA è la comunicazione ufficiale che attesta che un edificio è sicuro, igienico, salubre e conforme alle norme energetiche e urbanistiche. Dal 2016 ha sostituito il vecchio certificato di agibilità e di abitabilità, semplificando le procedure burocratiche.
Quando va presentata?
Entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori (art. 24 D.P.R. 380/2001). È necessaria per:
nuove costruzioni;
ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali;
interventi su edifici esistenti che modificano sicurezza, igiene, salubrità o impianti.
Chi può presentarla?
La SCA può essere presentata da:
titolare del permesso di costruire;
soggetto detentore di SCIA o CILA;
proprietario dell’immobile o i loro successori/aventi causa.
Chi la rilascia?
Non viene più rilasciata dal Comune. È un tecnico abilitato a certificare la conformità dell’edificio e la presenza dei requisiti necessari, assumendosi la responsabilità legale.
Qual è la validità della SCA?
La SCA non ha scadenza specifica. Tuttavia, se l’immobile subisce lavori strutturali o interventi non autorizzati, occorre presentare una nuova segnalazione.
Quanto costa?
Il costo varia in base al Comune e comprende:
diritti di segreteria e marche da bollo;
spese per documenti obbligatori (es. APE);
collaudi e verifiche impiantistiche;
parcelle del tecnico abilitato.
Quali sono le sanzioni per mancata presentazione?
Non presentare la SCA entro i 15 giorni previsti comporta una sanzione pecuniaria. La mancanza della SCA può inoltre complicare vendita o affitto dell’immobile.
Fonte: Read More
