SCIA e dati omessi sulla sicurezza: quando si può annullare oltre i 12 mesi?
Consiglio di Stato: omissioni essenziali o dati fuorvianti nella SCIA possono integrare una “falsa rappresentazione” e legittimare l’autotutela tardiva
La sentenza 2973/2026 del Consiglio di Stato analizza il rapporto tra dati riportai nella SCIA edilizia, poteri di autotutela della pubblica amministrazione e tutela dell’incolumità pubblica. In particolare, viene esaminato il caso in cui un intervento edilizio, apparentemente legittimo, si collochi in un’area soggetta a vincoli derivanti da un piano di emergenza per rischio industriale. La decisione chiarisce i limiti dell’affidamento del privato e il ruolo delle informazioni fornite nella segnalazione certificata di inizio attività.
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Il caso
Una società aveva presentato una SCIA alternativa al permesso di costruire con l’obiettivo di realizzare alcune strutture sportive – in particolare campi da gioco e una piscina – da destinare a pertinenza di un’abitazione privata, precisando che si trattava di opere prive di volumetria e senza finalità lucrative.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori, tuttavia, una società operante nel settore del gas segnalava la presenza del cantiere alle autorità competenti. A seguito delle verifiche effettuate, emergeva che l’area interessata dall’intervento ricadeva all’interno della fascia di sicurezza di uno stabilimento soggetto a rischio di incidente rilevante.
Alla luce di tali elementi, il Comune avviava un procedimento di autotutela, che si concludeva con l’annullamento della SCIA. Il provvedimento si fondava essenzialmente su due presupposti: da un lato, la destinazione urbanistica agricola dell’area; dall’altro, la collocazione dell’intervento in una zona classificata come a rischio da un piano di emergenza esterno, il quale vietava la realizzazione di nuovi insediamenti.
La parte privata impugnava tale decisione, contestando l’operato dell’amministrazione sotto diversi profili. In particolare, sosteneva che il Comune fosse intervenuto oltre i termini previsti per l’esercizio del potere inibitorio e che, nel frattempo, si fosse consolidato un legittimo affidamento, considerato che le opere erano ormai prossime al completamento. Veniva inoltre dedotta la carenza di una motivazione adeguata sull’interesse pubblico concreto, nonché l’illegittimità del piano di emergenza, ritenuto irragionevole nella parte in cui aveva esteso la zona di rischio da 70 a 250 metri. Secondo la ricorrente, tale estensione risultava sproporzionata, anche alla luce del fatto che l’area era già urbanizzata e densamente abitata. In via subordinata, veniva richiesta anche la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni subiti.
Le amministrazioni resistenti, dal canto loro, difendevano la legittimità del proprio operato, evidenziando come l’intervento edilizio ricadesse in una zona caratterizzata da elevati rischi per la sicurezza pubblica. Sottolineavano inoltre che il piano di emergenza si fondava su valutazioni tecniche e che la SCIA presentata risultava carente, in quanto non segnalava un elemento essenziale quale la presenza dello stabilimento pericoloso nelle immediate vicinanze. Tale omissione, secondo la difesa pubblica, aveva impedito un corretto esercizio dei controlli nei termini ordinari e precludeva, in ogni caso, la configurabilità di un affidamento giuridicamente tutelabile da parte del privato.
Il giudice amministrativo, in primo grado, ha respinto il ricorso ritenendo che la SCIA fosse incompleta e non veritiera, in quanto non rappresentava un elemento essenziale: la vicinanza a un impianto a rischio.
La parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, lamentando diversi errori di diritto e di valutazione.
In particolare, sostiene che il giudice abbia erroneamente qualificato la SCIA come incompleta o non veritiera, nonostante la documentazione presentata rappresentasse correttamente lo stato dei luoghi e l’intervento progettato. Secondo la ricorrente, l’area era già urbanizzata e caratterizzata dalla presenza di edifici e abitazioni, circostanza che avrebbe reso plausibile l’assentibilità delle opere.
Si evidenzia inoltre che la SCIA era completa della documentazione richiesta e idonea a consentire i controlli nei termini di legge, con conseguente consumazione del potere inibitorio dell’amministrazione.
Ulteriore censura riguarda la mancata ponderazione degli interessi in gioco e la scarsa valorizzazione della buona fede del privato, anche alla luce della natura non volumetrica dell’intervento.
Infine, si contesta il mancato riconoscimento di un legittimo affidamento e la conseguente omissione dell’esame della domanda risarcitoria.
Le amministrazioni resistenti si sono costituite chiedendo il rigetto dell’appello e difendendo la correttezza della decisione impugnata.
Un piano di emergenza e le aree di rischio possono essere contestati?
Il Consiglio di Stato conferma la decisione di primo grado, chiarendo in più passaggi i limiti dell’impugnazione e la legittimità delle scelte amministrative in materia di sicurezza.
Il piano di emergenza, atto generale, è impugnabile solo se incide direttamente e attualmente sulla posizione giuridica del destinatario. Nel caso concreto, al momento della sua adozione il soggetto non aveva ancora avviato alcuna attività edilizia, sicché l’incidenza del piano era solo potenziale. L’interesse a ricorrere è quindi sorto soltanto con il provvedimento applicativo che ha concretamente impedito l’intervento.
Nel merito, l’appello è stato esaminato nei limiti dei motivi dedotti e ritenuto infondato. L’impianto GPL coinvolto rientra tra le attività a rischio rilevante, soggette a specifica disciplina e a piano di emergenza obbligatorio predisposto dalla Prefettura.
Il piano vigente, approvato con atto prefettizio, ha ampliato la fascia di sicurezza da 70 a 250 metri sulla base di valutazioni tecniche finalizzate alla tutela dell’incolumità pubblica. Tale scelta è stata contestata dalla parte privata, ma ritenuta legittima perché coerente con le finalità preventive e adeguatamente motivata.
Il giudice ha infine ribadito che il sindacato sulle valutazioni tecniche dell’amministrazione è limitato alla verifica di manifesta illogicità o errore evidente, senza possibilità di sostituzione del giudizio tecnico. Nel caso di specie, l’estensione delle aree di rischio è stata ritenuta corretta, proporzionata e immune dai vizi denunciati.
Quando l’amministrazione può intervenire in autotutela su una SCIA anche oltre i termini ordinari previsti dalla legge?
Le censure proposte in appello non possono essere accolte.
La parte appellante sostiene, in sintesi, che la SCIA fosse completa e correttamente documentata e che, pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto esercitare i propri poteri di controllo entro i termini previsti dall’art. 19 della legge 241/1990, decorsi i quali il potere inibitorio si sarebbe consumato. Viene inoltre dedotta la mancata considerazione della buona fede del privato e del legittimo affidamento maturato.
Le doglianze non sono fondate.
In via preliminare, il Collegio richiama l’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge 241/1990, il quale stabilisce che i provvedimenti amministrativi ottenuti sulla base di rappresentazioni non veritiere dei fatti possono essere annullati anche oltre il termine ordinario di dodici mesi. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che tale disciplina si applica anche nei casi di rappresentazione incompleta o fuorviante della realtà, quando essa incida in modo determinante sull’azione amministrativa.
Inoltre, ai sensi dell’art. 19, comma 4, della stessa legge, l’amministrazione può comunque intervenire anche dopo la scadenza del termine ordinario previsto per la SCIA, nei casi in cui ricorrano i presupposti dell’autotutela di cui all’art. 21-nonies.
Nel caso concreto, è pacifico che l’intervento ricada in un’area interessata dalla presenza di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante e che tale circostanza non sia stata adeguatamente rappresentata negli elaborati progettuali. Tale omissione ha impedito all’amministrazione di effettuare tempestivamente le valutazioni necessarie in materia di sicurezza pubblica.
Il Collegio rileva che la mancata indicazione di un elemento essenziale ai fini istruttori integra una forma di rappresentazione non corretta della realtà, idonea a giustificare l’esercizio del potere di autotutela anche oltre i termini ordinari. In tali ipotesi, inoltre, non può essere invocato un affidamento incolpevole, poiché il comportamento del privato ha inciso direttamente sulla formazione del provvedimento favorevole.
Ne consegue che l’intervento amministrativo, anche se adottato oltre il termine ordinario di verifica della SCIA, risulta legittimo, in quanto finalizzato alla tutela di un interesse pubblico primario quale la sicurezza e l’incolumità pubblica.
La circostanza che l’area sia stata indicata come urbanizzata o che l’intervento sia privo di volumetria non è idonea a superare il vincolo derivante dalla disciplina di sicurezza, che impone specifiche distanze di tutela rispetto alla fonte di rischio.
Per tali ragioni, viene altresì esclusa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno risarcibile, non essendo configurabile un affidamento giuridicamente tutelabile.
In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.
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