Esperto assicurativo catastrofale: identikit di una nuova professione

Esperto assicurativo catastrofale: identikit di una nuova professione

Il D.L. 25/2026 disciplina la figura dell’esperto assicurativo catastrofale: accesso, formazione, sanzioni e regime transitorio

L’articolo 19 del D.L. 25/2026, attualmente in fase di conversione in legge, introduce una disciplina organica volta a qualificare e regolamentare l’attività di accertamento e stima economica dei danni derivanti da eventi calamitosi sugli immobili assicurati. Si tratta di un intervento normativo di particolare rilievo per il settore edilizio, in quanto incide direttamente sulle procedure di valutazione tecnica post-evento e sulla professionalità dei soggetti coinvolti.

La norma prevede l’istituzione, presso CONSAP S.p.A. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici), di un apposito elenco ufficiale denominato “ruolo degli esperti assicurativi catastrofali” con lo scopo di realizzare un registro dove possono iscriversi esclusivamente persone fisiche in possesso di specifici requisiti soggettivi, morali e professionali.

L’obiettivo è garantire elevati standard qualitativi nelle attività di accertamento e quantificazione dei danni causati da eventi naturali estremi, tra cui alluvioni, sismi, frane, eruzioni vulcaniche, mareggiate e fenomeni climatici intensi.

Come si diventa esperti assicurativi catastrofali?

L’accesso al ruolo degli esperti assicurativi catastrofali è disciplinato da un sistema selettivo particolarmente rigoroso, finalizzato a garantire elevati standard di competenza, affidabilità e integrità professionale. La complessità delle attività di accertamento e stima dei danni derivanti da eventi calamitosi impone, infatti, la presenza di figure tecniche altamente qualificate, in grado di operare con competenze interdisciplinari e nel rispetto del quadro normativo vigente.

In questo contesto, il legislatore ha individuato una serie di requisiti stringenti che definiscono in modo puntuale il profilo professionale richiesto per l’iscrizione al ruolo è subordinata al possesso di requisiti stringenti, che riguardano:

idoneità giuridica e morale, con assenza di condanne per reati rilevanti, soprattutto in ambito pubblicistico, economico e patrimoniale;
affidabilità professionale, escludendo soggetti coinvolti in procedure concorsuali in ruoli apicali negli anni precedenti;
requisiti antimafia, in linea con la normativa vigente;
titolo di studio tecnico, coerente con il settore edilizio (diploma CAT, laurea (L) e la laurea magistrale (LM) in ambito tecnico-scientifico con competenze nel settore edilizio di tipo tecnico o strutturale, percorsi ITS nell’area “Sistema casa”);
per i profili non laureati esperienza pratica, attraverso tirocinio biennale presso un esperto assicurativo catastrofale iscritto nel registro;
superamento di un esame di idoneità, che verifica competenze tecniche, giuridiche ed economiche.

Si tratta, quindi, di una figura professionale ad alta specializzazione, con competenze trasversali che integrano aspetti costruttivi, estimativi e normativi.

Il D.L. 25/2026 ammette al ruolo anche ai professionisti provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Svizzera; l’esercizio dell’attività è consentito in forma temporanea, nell’ambito della libera prestazione di servizi, oppure  in forma stabile, previo riconoscimento della qualifica professionale.

Infine, il funzionamento complessivo del ruolo è demandato a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con i Ministri competenti e sentita la CONSAP, che disciplinerà il procedimento disciplinare per le infrazioni, le modalità di aggiornamento formativo e professionale continuo obbligatorio e la decorrenza dell’obbligo di iscrizione al ruolo, comunque non oltre il 1° gennaio 2027.

In fase di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, è prevista una disciplina transitoria che consente l’iscrizione al ruolo anche ai soggetti senza tirocinio o esame di idoneità, purché dimostrino un’adeguata capacità professionale e un’esperienza comprovata di almeno tre anni nell’attività di accertamento e valutazione dei danni catastrofali su immobili assicurati; le modalità di verifica di tali requisiti sono demandate a un apposito regolamento della CONSAP.

Cosa comporta l’obbligo di iscrizione al ruolo degli esperti assicurativi catastrofali?

Un elemento centrale della disciplina è rappresentato dall’introduzione dell’obbligo di iscrizione al ruolo per l’esercizio dell’attività di esperto assicurativo catastrofale.

I professionisti iscritti possono operare sia come liberi professionisti, sia in forma associata, oppure all’interno di strutture organizzate; l’iscrizione comporta inoltre il versamento di un contributo annuale alla CONSAP, denominato contributo di gestione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, determinato entro il 30 maggio 2026 con decreto ministeriale e finalizzato a coprire i costi di gestione del registro, l’organizzazione delle prove di idoneità e le spese legali connesse alle attività istituzionali.

Per le perizie relative ai danni derivanti da frana, dissesto idrogeologico, fenomeni vulcanici o instabilità dei versanti, sprofondamenti, voragini o doline di crollo, l’esperto assicurativo catastrofale è anche obbligato ad acquisire una relazione geologica redatta da un geologo abilitato all’esercizio della professione.

La CONSAP è responsabile della gestione operativa del ruolo, disciplinando gli obblighi informativi, le procedure di cancellazione — per rinuncia, perdita dei requisiti, radiazione o mancato versamento del contributo — nonché le modalità di pubblicità e accesso al registro, al fine di garantire la massima trasparenza e fruibilità delle informazioni da parte del pubblico.

Quali sanzioni sono previste per lo svolgimento in assenza di iscrizione?

Lo svolgimento della professione in assenza di iscrizione costituisce esercizio abusivo e viene sanzionato penalmente ai sensi dell’art. 348 del codice penale

Il D.L. 25/2026 introduce un sistema sanzionatorio graduato per gli esperti che violino la normativa di settore, in particolare il Codice delle assicurazioni private. Le sanzioni previste sono:

richiamo, per infrazioni lievi;
censura, per violazioni di maggiore gravità;
radiazione, nei casi più gravi.

Il sistema disciplinare previsto introduce un meccanismo graduato di sanzioni, calibrato in funzione della gravità delle violazioni commesse nell’esercizio dell’attività professionale: il richiamo, consistente in una formale dichiarazione scritta di biasimo motivato, è applicato nei casi di lieve irregolarità; la censura interviene per infrazioni di particolare gravità; mentre la radiazione rappresenta la misura più severa, riservata ai comportamenti di eccezionale gravità che compromettono in modo significativo l’affidabilità del professionista.

Cosa comporta il nuovo ruolo di esperto assicurativo catastrofale per i professionisti delle costruzioni?

Come ha osservato la Rete delle Professioni Tecniche, la nuova figura “confligge con la disciplina ordinistica delle professioni coinvolte, già ampiamente in possesso delle necessarie competenze qualificate”, già ampiamente in possesso delle necessarie competenze qualificate.

Secondo l’associazione “le attività di accertamento tecnico, valutazione strutturale, analisi del danno e stima economica siano riservate alle professioni tecniche regolamentate. Esse coincidono con l’accertamento del danno edilizio e strutturale e la valutazione tecnico‑economica dei costi di ripristino”. Si fa notare che, come specificato dal Corte costituzionale, “l’introduzione di un’ulteriore prova di idoneità per l’esercizio di attività già ricomprese nelle competenze dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi determinerebbe una inutile duplicazione dei percorsi abilitanti”.

Infine, secondo RPT, “le attività tecniche inerenti alla sicurezza e all’integrità degli immobili sono riservate alle professioni regolamentate e non è ammissibile istituire figure parallele incaricate di espletare le medesime prestazioni.”

Srtumenti per un’efficace perizia danni

Per un tecnico/perito assicurativo, proponiamo una combinazione mirata di software ACCA:

Fotus + BlockNotus per il sopralluogo e la prova documentale;
PriMus per il computo metrico estimativo del ripristino;
EsTimus per la stima immobiliare e l’eventuale deprezzamento;
EdiLus quando ci sono lesioni strutturali o danni sismici;
usBIM.dossier per creare il fascicolo digitale della pratica assicurativa.

Per sinistri più complessi, aggiungerei Edificius/usBIM.pointcloud per rilievi 3D e digital twin, usMEP per impianti danneggiati, CerTus per la sicurezza dei lavori di ripristino e usBIM.resolver per tracciare criticità, foto e attività sul campo.

 

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