Rischi interferenziali: cosa sono e come gestirli
Come valutare i rischi interferenziali derivanti dalla presenza di più imprese che svolgono la loro attività nello stesso luogo di lavoro
Durante le attività di appalto e subappalto, si verificano condizioni di rischio diverse rispetto a quelle normalmente presenti all’interno dell’azienda, poiché le attività svolte dal personale esterno si sovrappongono a quelle del personale interno, dando origine ai cosiddetti rischi interferenziali.
I rischi interferenziali sono, pertanto, i rischi nell’esecuzione di contratti per lavori, servizi e forniture, dovuti alla presenza di una ditta esterna, che appunto interferiscono in quanto rischi aggiuntivi rispetto ai normali rischi presenti.
Per prevenire o ridurre tali rischi, è fondamentale implementare un sistema di gestione della sicurezza che coinvolga sia il committente che i diversi appaltatori interessati, con lo scopo di garantire il rispetto delle procedure di sicurezza.
Non valutare correttamente i rischi interferenziali comporta la possibilità di incorrere in reati punibili sia amministrativamente che penalmente (arresto fino a 4 mesi!). Per non correre questo rischio, ti suggerisco di utilizzare un software per la redazione del DUVRI che ti aiuta nell’elaborazione, personalizzata e guidata, del documento di valutazione dei rischi interferenziali.
Rischi interferenziali: definizione
I rischi interferenziali in ambito aziendale (detti anche rischi da interferenza o interferenti) sono rischi derivanti dalla presenza di una ditta esterna nell’unità produttiva e derivano dai macchinari, dalle sostanze e dai processi lavorativi concomitanti che potrebbero interferire, ostacolarsi o essere reciprocamente fonte di pericolo l’uno per l’altro.
Si ha interferenza quando vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, sia in termini di contiguità fisica e di spazio, sia in termini di condivisione di attività lavorativa. Tale situazione si può riscontrare sia all’interno di un luogo di lavoro sia all’interno di un cantiere.
Nel luogo di lavoro le interferenze sono rappresentate dalla coesistenza dell’attività lavorativa dei dipendenti e di quella di imprese addette alla manutenzione di materiali e attrezzature, alle pulizie dei locali, ecc. All’interno di un cantiere è possibile che siano progettate e realizzate attività di idraulica, attività volta a realizzare un impianto elettrico o attività di muratura.
I rischi interferenziali non sono, quindi, i rischi propri dell’attività lavorativa delle aziende appaltatrici (che devono essere valutati nei DVR aziendali) ma sono tutti i rischi che hanno origine dall’interazione tra due o più aziende distinte che lavorano simultaneamente in uno stesso luogo di lavoro.
Classificazione dei rischi da interferenze
L’INAIL ha sviluppato linee guida dettagliate per la valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze lavorative. Queste linee guida delineano un quadro chiaro delle diverse tipologie di rischi da considerare durante la valutazione:
rischi specifici: si riferiscono ai rischi già presenti negli ambienti di lavoro soggetti all’appalto (desunti generalmente dal DVR aziendale);
rischi indotti presunti: questi rischi sono ipotizzati dal Committente in relazione all’attività che l’appaltatore svolgerà nell’ambiente di lavoro;
rischi standard: questa categoria rappresenta la combinazione dei rischi specifici e dei rischi indotti presunti;
rischi indotti effettivi: sono i rischi che l’appaltatore effettivamente introduce nell’ambiente di lavoro del Committente;
rischi reali: questa categoria include la somma dei rischi specifici, dei rischi indotti presunti e dei rischi indotti effettivi.
Rischi interferenziali: normativa
Gli aspetti normativi che regolamentano questo tipo di situazioni vengono affrontati nell’articolo 26 del D.Lgs. 81/08 che stabilisce gli obblighi connessi a contratti, d’appalto, d’opera o di somministrazione.
L’articolo individua le responsabilità e gli adempimenti sia per il committente che per il contraente. Innanzitutto, spetta al datore di lavoro committente, nei confronti delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi contraenti che operano all’interno della sua azienda, fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
In questo caso, sia il datore di lavoro committente che i datori di lavoro delle ditte appaltanti sono tenuti a:
collaborare all’implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività oggetto dell’appalto;
coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi ai quali sono esposti i lavoratori, condividendo informazioni anche per eliminare i rischi derivanti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nella realizzazione dell’opera complessiva.
In particolare, il datore di lavoro committente ha l’obbligo di promuovere e facilitare tali attività di cooperazione e coordinamento, elaborando un documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenti non altrimenti eliminabili. Questo documento è noto come DUVRI.
Valutazione dei rischi da interferenze: DUVRI
Il DUVRI è un documento che racchiude le misure da adottare per evitare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Con questo documento il datore di lavoro committente valuta i rischi specifici esistenti nell’ambiente lavorativo e indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi (ed eventuali subappaltatori) e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente.
L’individuazione dei rischi, derivanti da interferenze, deve essere adattata alle singole realtà aziendali nelle quali vengono rese operative la valutazione e la gestione delle interferenze.
Per redigere in maniera corretta il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali utilizza il software per la redazione del DUVRI.
Un esempio di valutazione dei rischi da interferenza
Per comprendere l’importanza di elaborare la documentazione sopra menzionata, consideriamo un esempio pratico: un cantiere edile, dove di solito intervengono più contraenti afferenti a diverse ragioni sociali.
Oltre all’impresa responsabile della costruzione civile, potrebbero essere coinvolti diversi impiantisti (elettrico, idraulico, aeraulico) così come professionisti individuali. Non è raro che alcuni di questi soggetti subappaltino specifiche attività ad altre aziende specializzate in un settore particolare.
Ogni soggetto coinvolto deve contribuire alla compilazione del documento sulle interferenze, fornendo informazioni relative alla propria attività specifica. Pertanto, è compito e responsabilità di un coordinatore designato dalla committenza elaborare un protocollo che tenga conto di tutte le possibili interferenze derivanti dall’interazione dei diversi soggetti coinvolti. Questo coordinatore proporrà, integrando la documentazione ricevuta, ulteriori misure preventive e protettive basate sul quadro completo dei rischi presenti nel cantiere.
Rischi interferenziali: sentenze di riferimento
Di seguito si riportano alcune sentenze che chiariscono aspetti fondamentali sui rischi interferenziali.
Cassazione penale 15045/2026 – Rischio interferenziale nel trasporto e scarico merci: l’art. 26 D.Lgs. 81/2008 si applica anche fuori dal cantiere
La sentenza n. 15045/2026 riguarda un grave infortunio avvenuto durante lo scarico di opere d’arte da un furgone, causato dal fissaggio non sicuro di due casse. La Corte ha confermato la responsabilità della società appaltatrice per mancata gestione del rischio interferenziale, assenza di coordinamento tra le imprese e inadeguate misure di sicurezza nella movimentazione dei carichi.
La decisione chiarisce che il rischio interferenziale non riguarda solo i cantieri edili, ma qualsiasi contesto in cui operano organizzazioni lavorative diverse, compresi trasporto e logistica. L’interferenza viene interpretata in senso funzionale: è sufficiente la coesistenza organizzativa delle attività, anche senza presenza simultanea dei lavoratori.
La Cassazione ribadisce inoltre che gli obblighi di cooperazione, coordinamento e informazione previsti dall’art. 26 si applicano indipendentemente dal tipo di contratto tra le imprese. La sentenza evidenzia infine che il DUVRI non costituisce un mero adempimento formale limitato ai cantieri, ma uno strumento essenziale per documentare e gestire la sicurezza in ogni attività svolta da più imprese nello stesso contesto operativo. Leggi l’approfondimento.
Cassazione penale 8034/2026 – La gestione del rischio interferenziale non è un atto formale
La sentenza n. 8034/2026 chiarisce che in cantieri edili il committente e i coordinatori per la sicurezza sono responsabili della gestione del rischio interferenziale, anche in presenza di comportamenti imprudenti dei lavoratori. La sentenza evidenzia che il PSC e il POS devono essere costantemente aggiornati e che il controllo sulla sicurezza deve essere attivo e continuativo, non solo documentale. Viene inoltre ribadita la responsabilità solidale tra i soggetti coinvolti, con implicazioni civili e operative. Leggi l’approfondimento.
Cassazione penale 19424/2025 – Il CSE è responsabile della coerenza di PSC e POS rispetto all’evoluzione reale dei lavori e alle interferenze prevedibili
La sentenza n. 19424/2025 della Corte di Cassazione riguarda un grave infortunio mortale avvenuto durante le operazioni di smontaggio e trasporto di un impianto industriale. L’impresa aveva affidato l’intervento ad un’altra impresa, la quale aveva a sua volta subappaltato ad impresa terza il trasporto dei macchinari. I fatti si sono verificati mentre alcuni lavoratori stavano caricando su un rimorchio sezioni di un nastro trasportatore, utilizzando un carrello elevatore telescopico modificato con un gancio, che lo rendeva di fatto simile ad una gru. A causa di un errore nella rimozione delle catene d’imbracatura, il nastro si è sollevando in modo irregolare colpendo il lavoratore, morto in seguito per le gravi lesioni riportate.
La Corte ha attribuito responsabilità al CSE per l’omessa adeguata valutazione delle interferenze tra le imprese coinvolte e per la carenza del PSC. Inoltre, è stato ritenuto responsabile l’amministratore dell’impresa affidataria per non aver garantito la formazione idonea dei lavoratori e per non aver coordinato correttamente le attività affidate.
Il CSE ha sostenuto che il giorno dell’incidente non vi fossero interferenze tra imprese, poiché operava solo l’impresa affidataria e che l’attività svolta prevedeva correttamente l’uso del sollevatore telescopico. Ha, inoltre, contestato l’interpretazione del piano di sicurezza e il presunto travisamento delle dichiarazioni di un lavoratore. L’amministratore ha criticato l’attendibilità del rapporto ispettivo, unico elemento probatorio e ha affermato che la scelta del mezzo di sollevamento era legata al peso dei componenti. Ha, inoltre, sostenuto che il lavoratore incaricato era regolarmente formato all’uso del carrello telescopico secondo le normative vigenti.
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi.
Per l’amministratore, ha ritenuto irrilevanti le inesattezze nel rapporto ispettivo, evidenziando l’ambiguità del POS dell’impresa affidataria e l’inadeguata formazione del lavoratore, che utilizzava un mezzo assimilabile a una gru. Per il CSE, invece, la Corte ha ribadito gli obblighi del coordinatore, anche in caso di interferenze prevedibili. Ha rilevato l’insufficienza del PSC nel definire chiaramente le modalità operative e la presenza di una prassi consolidata di attività simultanea tra le imprese. Le contestazioni sul travisamento delle prove sono state giudicate prive di fondamento.
In conclusione, la Cassazione ha riaffermato il ruolo sostanziale del coordinatore nel garantire l’effettiva coerenza e adeguatezza tra PSC e POS in relazione all’evoluzione reale dei lavori.
Cosa comporta non valutare i rischi da interferenza tra imprese che svolgono la stessa attività?
La sentenza n. 8297/2025, avverso la sentenza in data 03/07/2024 della Corte di Appello di Roma, aveva parzialmente modificato la decisione precedentemente emessa il 20 gennaio 2021 dal Tribunale di Civitavecchia. In primo grado, il tribunale aveva riconosciuto la responsabilità penale al datore di lavoro e al legale rappresentante dell’impresa, per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose. Gli era stata concessa la sospensione condizionale della pena.
L’incidente oggetto del processo era avvenuto a causa del ribaltamento di un autocarro durante lo scarico di blocchi di cemento “new jersey” mediante una gru installata sul mezzo. A seguito del ribaltamento del mezzo, tre dipendenti dell’azienda sono rimasti schiacciati (uno deceduto e due gravemente feriti).
La responsabilità del datore di lavoro sarebbe stata omettere le necessarie misure di sicurezza e di coordinamento, pur essendo presenti sul cantiere due imprese (la sua e quella appaltatrice principale), impegnate simultaneamente nella stessa attività pericolosa.
Secondo le decisioni dei giudici di merito, l’omissione del datore di lavoro nel predisporre un efficace coordinamento per prevenire i rischi da interferenza tra le imprese avrebbe avuto un ruolo determinante nella produzione dell’evento dannoso. In particolare, era stato permesso ai lavoratori di sostare sotto carichi sospesi, nonostante l’evidente pericolo.
Il legale dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione articolandolo in 3 motivi:
errore nell’applicazione della legge (art. 26 del D.Lgs. 81/08): si contesta l’interpretazione della Corte d’Appello che avrebbe ritenuto erroneamente in capo al subappaltatore la disponibilità giuridica del luogo dell’incidente, senza considerare quanto previsto dal contratto di subappalto con Autostrade per l’Italia, che richiedeva autorizzazioni specifiche per qualsiasi intervento;
assenza di rischio interferenziale: il secondo motivo contesta la valutazione del rischio interferenziale, sostenendo che non vi fosse alcuna sovrapposizione di attività, poiché entrambe le imprese erano impegnate nella stessa identica operazione e non in attività differenti che potessero generare interferenze;
mancanza di nesso causale e coordinamento già avvenuto: il terzo motivo rileva che la sentenza sarebbe basata su affermazioni generiche e contraddittorie, ignorando la documentazione (verbale di cooperazione del 9 ottobre 2014) che attesterebbe l’effettivo svolgimento del coordinamento. Inoltre, mancherebbe un’adeguata analisi causale su come la condotta omissiva avrebbe influenzato l’evento.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, la Corte ha chiarito che non è necessario che il subappaltatore abbia la disponibilità giuridica dei luoghi affinché sorgano a suo carico gli obblighi previsti dall’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/08, in quanto tale disponibilità è in capo al datore di lavoro-committente. La norma distingue tra gli obblighi del datore di lavoro committente (comma 1) e la cooperazione e il coordinamento tra tutti i datori di lavoro, inclusi i subappaltatori (comma 2), che si applica una volta che il committente ha la disponibilità dei luoghi e decide di affidare l’esecuzione a terzi.
Riguardo al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto corretta la valutazione del rischio interferenziale da parte della Corte territoriale. Il semplice fatto che più imprese operassero simultaneamente nello stesso luogo configura un rischio di interferenza, a prescindere dalla specificità delle mansioni svolte.
In merito al terzo motivo, la Corte ha giudicato congrua e coerente la motivazione della sentenza d’appello circa il mancato coordinamento, che ha contribuito all’evento lesivo. È stato ritenuto che, se le misure di sicurezza fossero state adottate, l’incidente non si sarebbe verificato. Il fatto che i lavoratori si trovassero sotto carichi sospesi è stato considerato sintomo evidente di un’omissione grave.
Infine, la Corte ha rilevato un errore materiale nella sentenza impugnata, relativo alla qualificazione giuridica del reato: la pena non avrebbe dovuto essere calcolata in base alla continuazione tra i reati, ma applicando l’art. 589 ultimo comma c.p., che disciplina specificamente il caso di morte e lesioni multiple.
Tuttavia, non essendosi determinata una pena illegale, la correzione è stata effettuata in sede di legittimità senza annullamento della sentenza.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Leggi l’approfondimento “responsabilità del datore di lavoro”
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