L’imposta di bollo nei contratti pubblici

L’imposta di bollo nei contratti pubblici

Dalle Entrate i nuovi valori dell’imposta di bollo contratti pubblici in funzione delle fasce di importo del contratto, le modalità di pagamento e di compilazione del modello F24 Elide

Come ormai noto, dal 1° luglio hanno efficacia le disposizioni in merito al nuovo Codice appalti (D.Lgs. n. 36/2023) formalmente già in vigore dal 1° aprile 2023; sempre dal 1° luglio è in vigore anche l’imposta di bollo relativa alla stipulazione dei contratti pubblici.

Il Codice ha introdotto importanti modifiche che riguardano tra l’altro il pagamento dell’imposta di bollo commisurata al valore del contratto e con natura sostitutiva dell’imposta dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto; come stabilito ai sensi dell’allegato I.4 del Codice, le modalità da utilizzare per il versamento sono definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. A tal riguardo, il 28 giugno scorso il Fisco ha pubblicato il provvedimento n. 240013/2023.

Novità in arrivo, quindi, in materia di imposta di bollo sugli atti e negozi conclusi con le Pubbliche Amministrazioni: al momento della stipula del contratto l’appaltatore deve versare una nuova imposta di bollo commisurata al valore del contratto, determinata sulla base della tabella annessa. Per la redazione automatica di capitolati speciali d’appalto, capitolato generale, schemi di contratto, relazioni tecniche e modulistica, ti suggerisco il software per i capitolati sempre aggiornato, ideale per redigere rapidamente ed in assoluta sicurezza la documentazione per le opere pubbliche e private.

Imposta di bollo nel nuovo Codice appalti

In base a quanto disposto dal nuovo Codice appalti il pagamento dell’imposta, che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, ha natura sostituiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto (fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642).

In merito all’imposta di bollo, il comma 10, art. 18 (riferito al contratto e la sua stipulazione) prevede quanto segue:

Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Provvedimento AE di giugno: le modalità di versamento dell’imposta di bollo

Per l’individuazione delle modalità di versamento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 240013/2023 del 28 giugno 2023, contenente “Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto”.

Il presente documento, in attuazione dell’articolo 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e dell’articolo 3 dell’allegato I.4, indica le nuove modalità telematiche di versamento a cui l’appaltatore deve assolvere al momento della stipula del contratto.

Le modalità di versamento delineate dal presente provvedimento sono in linea con gli obiettivi di piena digitalizzazione del procurement e di riduzione degli oneri gestionali e di conservazione documentale e con lo sviluppo in corso di nuove soluzioni di integrazione e semplificazione degli adempimenti per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, connessi al pagamento delle imposte.

Quali sono i nuovi valori per l’imposta di bollo?

In base a quanto stabilito nell’articolo 1 dell’Allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023, per i contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2023:

Il valore dell’imposta di bollo, che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato.

L’imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall’imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Di seguito la tabella riepilogativa determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, come stabiliti dalla tabella A dell’articolo 3 del citato Allegato I.4.

IMPORTO CONTRATTO
IMPOSTA DI BOLLO

< 40mila euro
esente

40mila – < 150mila euro
40 euro

150.000 – < 1 ml euro
120 euro

1 mln – < 5 mln euro
 250 euro

5 mln – < 25 mln euro
500 euro

25 mln euro
1.000 euro

Imposta di bollo per i contratti d’appalto pubblici conclusi in modalità digitale e registrati mediante procedure telematiche

Ulteriori modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici conclusi in modalità digitale e registrati mediante procedure telematiche, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, possono essere stabilite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Infatti il provvedimento in esame, al punto 3, prevede che con successivo provvedimento possono essere definite ulteriori modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (pagoPA).
Le modalità di versamento delineate dal presente provvedimento sono in linea con gli obiettivi di piena digitalizzazione del procurement e di riduzione degli oneri gestionali e di conservazione documentale e con lo sviluppo in corso di nuove soluzioni di integrazione e semplificazione degli adempimenti per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, connessi al pagamento delle imposte.

Qual è la modalità di pagamento dell’imposta di bollo?

L’unica modalità di versamento dell’imposta di bollo per i procedimenti avviati a partire dal 1° luglio 2023, dovrà essere per via telematica utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). Questo per garantire un’associazione univoca del versamento effettuato con il contratto soggetto ad imposta, in linea con gli obiettivi di digitalizzazione e riduzione degli oneri gestionali previsti all’interno del nuovo Codice appalti.

Il modello di versamento deve contenere:

l’indicazione dei codici fiscali delle parti (stazione appaltante/ente concedente e appaltatore);
il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, un altro identificativo univoco del contratto.

Ulteriori modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici è attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma (pagoPA), possono essere stabilite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Come si compila il modello F24 Elide?

Per la compilazione del modello “F24 ELIDE” dovranno essere essere utilizzati i seguenti codici tributo:

1573 denominato Imposta di bollo sui contratti;
1574 denominato Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE;
1575 denominato Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI;
40 denominato stazione appaltante. Questo codice permette di identificare il soggetto controparte del contratto.

I codici tributo sopra citati devono essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità.

Nella sezione “Contribuente” devono essere indicati:

nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale della stazione appaltante, unitamente al codice identificativo “40”, da indicare nel campo “codice identificativo”.

Nella sezione “Erario ed altro”:

nel campo “tipo”, la lettera “R”;
nel campo “elementi identificativi”, il codice identificativo di gara (CIG), o altro codice indicato dalla stazione appaltante, del contratto per il quale si versa l’imposta di bollo;
nel campo “codice”, uno dei codici tributo;
nel campo “anno di riferimento”, l’anno di stipula del contratto, nel formato “AAAA”;
nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore.

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