Quando la verifica facoltativa dell’offerta anomala diventa obbligatoria?

Quando la verifica facoltativa dell’offerta anomala diventa obbligatoria?

Quando la verifica facoltativa dell’offerta anomala diventa necessaria? Il TAR Piemonte chiarisce il ruolo decisivo dei costi della manodopera negli appalti pubblici

La verifica dell’anomalia dell’offerta costituisce uno degli strumenti attraverso cui la stazione appaltante valuta la sostenibilità economica delle proposte presentate dagli operatori. Ma cosa accade quando la verifica è formalmente facoltativa e, tuttavia, emergono elementi concreti che mettono in dubbio la congruità dei costi dichiarati? La discrezionalità della stazione appaltante non è illimitata: in presenza di scostamenti significativi e documentati, soprattutto relativi al costo della manodopera, la verifica dell’offerta può diventare necessaria prima dell’aggiudicazione.

È quanto chiarisce il TAR Piemonte con la sentenza n. 1947 del 14 ottobre 2026, relativa a una concessione pluriennale di servizi di ristorazione scolastica.

Il caso: aggiudicazione senza verifica della congruità

La controversia riguarda una procedura aperta per l’affidamento in concessione, per nove anni, del servizio di ristorazione scolastica destinato ad asili nido, scuole dell’infanzia, primarie, secondarie e centri estivi comunali. Il valore complessivo stimato della concessione ammontava a circa 22,4 milioni di euro, di cui oltre 8,2 milioni relativi alla manodopera.

Alla gara partecipavano due operatori economici, le cui offerte ottenevano punteggi estremamente ravvicinati:

prima classificata: 73,92 punti, con un prezzo unitario del pasto pari a 5,88 euro;
seconda classificata: 73,80 punti, con un prezzo unitario del pasto pari a 5,89 euro.

La commissione giudicatrice non riteneva anomala l’offerta prima classificata e procedeva all’aggiudicazione senza attivare la verifica di congruità, neppure con riferimento al costo della manodopera. La seconda classificata impugnava il provvedimento, contestando la sostenibilità economica dell’offerta aggiudicataria.

I motivi del ricorso: costi della manodopera sottostimati

La ricorrente sosteneva che l’offerta vincitrice presentasse significative incongruenze nella quantificazione dei costi del personale. In particolare, considerando il monte ore settimanale dichiarato dall’aggiudicataria, pari a 1.560 ore, e applicando i valori delle tabelle di riferimento del settore, il costo complessivo della manodopera sarebbe risultato pari a circa 11,15 milioni di euro.

Secondo la ricorrente, tale importo evidenziava uno scostamento di circa 1,5 milioni di euro rispetto al costo dichiarato dall’aggiudicataria. Venivano inoltre contestati l’insufficienza del personale previsto per alcuni plessi scolastici, l’organizzazione dei trasporti e i tempi di consegna dei pasti.

La seconda classificata censurava anche alcuni punteggi attribuiti all’offerta tecnica. L’aggiudicataria, dal canto suo, difendeva la sostenibilità della proposta richiamando un minore tasso di assenteismo, vantaggi competitivi aziendali e il fatto che il costo della manodopera dichiarato fosse superiore alla stima posta a base di gara.

La decisione: quando la verifica facoltativa diventa necessaria

Il TAR Piemonte accoglie il ricorso nei limiti della richiesta subordinata di sottoporre l’offerta aggiudicataria a verifica di congruità. Il Collegio richiama preliminarmente il principio secondo cui la scelta di procedere alla verifica facoltativa dell’anomalia rientra nell’ampia discrezionalità amministrativa.

Tale scelta è generalmente sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o decisivi errori di fatto. Nel caso esaminato, tuttavia, la ricorrente aveva evidenziato uno scostamento significativo tra i costi dichiarati nell’offerta e quelli risultanti dall’applicazione dei parametri tabellari alle ore di lavoro previste.

Le giustificazioni dell’aggiudicataria, fondate su minore assenteismo e vantaggi competitivi non adeguatamente circostanziati, non erano sufficienti a superare i dubbi sollevati.

Il TAR osserva, inoltre, che il semplice superamento del costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante non costituisce, di per sé, una prova decisiva della sostenibilità dell’offerta.

Il Collegio afferma:

Gli elementi evidenziati dalla ricorrente principale pongono seriamente in dubbio la sostenibilità dei costi della manodopera contenuti nell’offerta prima classificata, cosicché la verifica di tale profilo e, più in generale, dell’intera proposta, ancorché formalmente “facoltativa”, doveva essere necessariamente svolta prima dell’aggiudicazione.

La verifica facoltativa diventa dunque necessaria quando emergono elementi concreti e significativi che rendono irragionevole omettere il controllo sulla sostenibilità economica dell’offerta.

La verifica dell’anomalia non comporta automaticamente l’esclusione

La pronuncia chiarisce anche un secondo aspetto fondamentale: l’esistenza di dubbi sulla congruità dell’offerta non equivale all’accertamento della sua anomalia. Il giudice non può sostituirsi alla stazione appaltante nello svolgimento della verifica economica.

Per questo motivo, il TAR non dispone l’aggiudicazione alla seconda classificata, ma accoglie la richiesta subordinata di attivare il procedimento di verifica dell’offerta vincitrice. Le ulteriori contestazioni sull’organizzazione del personale e sull’attribuzione dei punteggi tecnici non vengono accolte. Il TAR respinge anche il ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria contro l’ammissione della concorrente.

L’esito della controversia comporta quindi la necessità di riesaminare la sostenibilità dell’offerta prima di procedere all’aggiudicazione.

 

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