PSEM: cos’è e come redigere il piano di sicurezza museale
PSEM: cos’è, normativa, analisi dei rischi e 10 step per redigere il Piano di Sicurezza ed Emergenza Museale e proteggere persone e patrimonio
Il PSEM, Piano di Sicurezza ed Emergenza Museale, è lo strumento con cui un museo organizza in modo unitario la prevenzione dei rischi, la sicurezza delle persone, la protezione dell’edificio e la salvaguardia delle collezioni prima, durante e dopo un’emergenza.
Non coincide con il DVR o con il piano di emergenza ed evacuazione: li utilizza e li integra, trasformando dati, rischi, responsabilità, priorità di salvataggio e procedure operative in una strategia specifica per ogni museo.
Ecco cosa è importante sapere…
Prima di continuare, ti informiamo che questo approfondimento è stato elaborato sulla base della Guida alla preparazione del PSEM. Piano di Sicurezza e Emergenza Museale a tutela del patrimonio culturale, a cura di Antonella Nonnis e Federica Sacco, ICOM Italia, giugno 2026, integrandone il metodo con le fonti normative e istituzionali aggiornate.
La pubblicazione ICOM accompagna musei e operatori nella redazione, attuazione, verifica e aggiornamento del piano.
Che cos’è il PSEM e a cosa serve?
Il PSEM è la strategia complessiva con cui il museo governa sicurezza ed emergenze, mettendo in relazione persone, edificio, impianti, patrimonio culturale, organizzazione e contesto territoriale. È quindi molto più di un piano di evacuazione o di un documento da utilizzare solo quando si verifica un evento critico.
Il D.M. 30 giugno 2016 stabilisce per i musei e luoghi della cultura statali un Piano della sicurezza che comprende il piano della sicurezza e dell’emergenza, il piano della vigilanza e quello dell’accoglienza. L’allegato tecnico precisa che il piano della sicurezza e dell’emergenza è elaborato sulla base dell’analisi dei rischi e individua misure, azioni, responsabilità e compiti necessari a tutelare beni e persone.
Il PSEM deve perciò occuparsi contemporaneamente di quattro dimensioni:
Ambito
Cosa deve governare
Persone
lavoratori, visitatori, volontari, soccorritori, persone con esigenze specifiche
Edificio e impianti
struttura, vie di esodo, impianti, protezioni attive e passive, manutenzione
Patrimonio
opere esposte, depositi, archivi, beni mobili e inamovibili, priorità di recupero
Organizzazione
ruoli, catena di comando, formazione, comunicazioni, risorse e continuità operativa
Il PSEM deve essere costruito sulla realtà del singolo istituto. La collocazione territoriale, il tipo di edificio, le caratteristiche delle collezioni, l’affollamento, i depositi, il personale disponibile e i rischi esterni rendono impraticabile l’adozione di un modello identico per tutti i musei.
Il PSEM è obbligatorio e qual è la normativa di riferimento?
Il quadro normativo del PSEM non deriva da un’unica disposizione, ma dall’integrazione tra norme sui musei, tutela dei beni culturali, salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi e gestione delle emergenze. Per i musei e i luoghi della cultura statali il riferimento diretto è il D.M. 30 giugno 2016, mentre gli altri provvedimenti definiscono obblighi e criteri che il Piano di Sicurezza ed Emergenza Museale deve coordinare.
La stessa Guida alla preparazione del PSEM di ICOM Italia richiama il principio secondo cui il PSEM non sostituisce i documenti di sicurezza già esistenti, ma li integra in un sistema unitario riferito a persone, edificio, patrimonio e organizzazione.
Normativa specifica per musei e Sistema Museale Nazionale
D.M. 30 giugno 2016 – “Criteri per l’apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali”
È il riferimento più diretto per il PSEM nei musei statali. Il decreto prevede un Piano della sicurezza, articolato nelle componenti relative alla sicurezza e all’emergenza, alla vigilanza e all’accoglienza. Il piano deve derivare dall’analisi dei rischi e individuare misure, azioni, responsabilità e compiti finalizzati alla tutela delle persone e dei beni. Per gli istituti statali il piano è redatto dal direttore e sottoposto ad aggiornamento almeno triennale.
D.M. 10 maggio 2001 – Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei
Il decreto ha introdotto gli standard nazionali di funzionamento dei musei e dedica specifica attenzione alla sicurezza delle persone, delle collezioni e degli edifici, alla prevenzione dei rischi, alla conservazione e alla gestione degli spazi museali. Rappresenta uno dei presupposti metodologici dei successivi Livelli uniformi di qualità.
D.M. 21 febbraio 2018 – Adozione dei Livelli uniformi di qualità per i musei e attivazione del Sistema Museale Nazionale
Il decreto definisce i Livelli uniformi di qualità – LUQ, adottati ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 42/2004. Nell’ambito dedicato alla sicurezza sono considerati la conformità alle norme applicabili, l’analisi dei rischi, le misure di mitigazione, la pianificazione dell’emergenza, la formazione del personale e la tutela delle collezioni.
Codice dei beni culturali
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio
Il Codice costituisce il quadro generale per tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale. È rilevante per il PSEM perché la gestione dell’emergenza deve essere compatibile con gli obblighi di conservazione del bene culturale, dell’immobile tutelato e delle collezioni custodite. Il D.Lgs. 42/2004 costituisce inoltre la base normativa dei Livelli uniformi di qualità e delle regole tecniche antincendio specifiche per gli edifici sottoposti a tutela.
Sicurezza dei lavoratori e gestione delle emergenze
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
Il PSEM deve essere coordinato con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, in particolare con:
artt. 17 e 28, relativi alla valutazione dei rischi e al Documento di Valutazione dei Rischi – DVR;
art. 43, relativo alle disposizioni generali per la gestione delle emergenze;
art. 44, relativo ai diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato;
art. 45, primo soccorso;
art. 46, prevenzione incendi.
Il DVR resta quindi distinto dal PSEM: valuta prioritariamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, mentre il PSEM amplia l’analisi a visitatori, patrimonio culturale, edificio, collezioni e continuità operativa.
Decreti antincendio nei luoghi di lavoro
In attuazione dell’art. 46 del D.Lgs. 81/2008 devono essere considerati i tre decreti del settembre 2021, che hanno sostituito il precedente quadro generale del D.M. 10 marzo 1998:
D.M. 1 settembre 2021 – “Decreto Controlli”
Disciplina i criteri generali per controllo e manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, nonché la qualificazione dei tecnici manutentori.
D.M. 2 settembre 2021 – “Decreto GSA”
Definisce i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, la formazione degli addetti antincendio e i casi in cui deve essere predisposto il piano di emergenza. È uno dei riferimenti più importanti per il raccordo tra PSEM, organizzazione delle squadre e Piano di Emergenza ed Evacuazione.
D.M. 3 settembre 2021 – “Decreto Minicodice”
Definisce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e completa il superamento del D.M. 10 marzo 1998.
Prevenzione incendi specifica per musei ed edifici tutelati
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151
Il regolamento individua le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Nell’attività n. 72 dell’Allegato I rientrano gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, aperti al pubblico, destinati a musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
È il regolamento contenente le norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre. Disciplina sia prescrizioni tecniche sia aspetti gestionali e individua specifiche responsabilità in materia di sicurezza.
È il corrispondente regolamento antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche e archivi. È rilevante quando il complesso museale comprende anche funzioni archivistiche o bibliotecarie.
D.M. 3 agosto 2015 – Codice di prevenzione incendi
Il Codice costituisce la Regola Tecnica Orizzontale – RTO della prevenzione incendi e introduce l’impostazione prestazionale basata sui profili di rischio e sulle strategie antincendio. Il Codice è integrato da specifiche Regole Tecniche Verticali – RTV.
D.M. 10 luglio 2020 – Regola Tecnica Verticale V.10
Il decreto introduce nel Codice di prevenzione incendi il capitolo V.10 “Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati”. La RTV V.10 si applica agli edifici tutelati aperti al pubblico compresi nell’attività 72 del D.P.R. 151/2011 e può essere utilizzata, nei casi previsti, in alternativa al D.M. 569/1992 e al D.P.R. 418/1995.
La RTV V.10 è particolarmente importante per il PSEM perché introduce espressamente il tema della salvaguardia dei beni culturali e della limitazione dei danni, da coordinare con le procedure di emergenza.
Piano di Limitazione dei Danni – PLD
Il D.M. 10 luglio 2020, attraverso la RTV V.10, costituisce il riferimento normativo principale per il Piano di Limitazione dei Danni – PLD nell’ambito della prevenzione incendi degli edifici tutelati.
Il quadro è stato successivamente approfondito dal Ministero della Cultura con gli indirizzi operativi relativi al PLD, pubblicati con Circolare della Direzione generale Tutela 1135/2025, documento che approfondisce l’organizzazione della salvaguardia dei beni culturali e il coordinamento del piano con gli altri strumenti di sicurezza.
Il PLD non sostituisce il PSEM: costituisce invece uno degli strumenti specialistici da coordinare all’interno del sistema complessivo di sicurezza e gestione dell’emergenza.
Protezione civile e rischi territoriali
D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile
Il Codice disciplina previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, pianificazione e gestione delle emergenze. È particolarmente rilevante per il PSEM nella valutazione degli scenari territoriali quali terremoti, alluvioni, frane, incendi boschivi ed eventi meteorologici estremi e nel raccordo tra il museo e i piani comunali o regionali di protezione civile. L’art. 2 definisce espressamente previsione, prevenzione, mitigazione e gestione dell’emergenza come attività di protezione civile.
Norme tecniche volontarie utili alla redazione del PSEM
Accanto alle disposizioni cogenti possono essere utilizzate norme tecniche UNI, EN e ISO. Queste norme non diventano automaticamente obbligatorie per il solo fatto di esistere: costituiscono riferimenti di buona tecnica, salvo che una legge, un regolamento, un progetto, un capitolato o un contratto ne renda obbligatoria l’applicazione.
Tra le più pertinenti al PSEM rientrano:
UNI ISO 31000:2018 – Gestione del rischio – Linee guida
Fornisce principi, struttura e processo generale per identificare, analizzare, valutare, trattare, monitorare e riesaminare i rischi. È particolarmente utile per strutturare metodologicamente l’analisi del rischio del PSEM.
UNI CEI EN IEC 31010:2019 – Gestione del rischio – Tecniche di valutazione del rischio
Integra la ISO 31000 fornendo metodi e tecniche utilizzabili nel risk assessment, utili per costruire matrici di rischio, scenari e criteri di priorità.
UNI EN 16893:2018 – Conservazione del patrimonio culturale
Definisce specifiche per la scelta del luogo, la costruzione e l’adattamento di edifici e locali destinati al deposito o all’esposizione di collezioni. Considera espressamente rischi connessi a sicurezza, incendio, acqua, ambiente e infestanti ed è quindi particolarmente pertinente all’analisi di vulnerabilità di edifici e depositi museali.
UNI EN 17820:2023 – Conservazione del patrimonio culturale – Gestione delle collezioni di opere d’arte mobili
Fornisce un quadro metodologico per la gestione delle collezioni museali, comprese politiche, procedure, responsabilità e processi di revisione e miglioramento continuo. È utile soprattutto per inventari, localizzazione, movimentazione, gestione e priorità delle collezioni.
ISO 21110:2019 – Information and documentation – Emergency preparedness and response
È specificamente dedicata alla preparazione, risposta e recupero in emergenza per collezioni di archivi, biblioteche e musei. Descrive un ciclo di predisposizione, esercitazione e revisione del piano e costituisce uno dei riferimenti tecnici internazionali più direttamente collegabili alla filosofia del PSEM.
Possono inoltre risultare pertinenti, in relazione alle caratteristiche delle collezioni, norme tecniche dedicate alla conservazione preventiva e alle condizioni ambientali, come la UNI 10829 per la misurazione e l’analisi delle condizioni ambientali di conservazione e la UNI EN 15757 per temperatura e umidità relativa dei materiali organici igroscopici.
Il quadro normativo del PSEM in sintesi
Il PSEM deve quindi essere costruito coordinando almeno quattro livelli:
sicurezza e qualità museale: D.M. 30 giugno 2016, D.M. 10 maggio 2001 e D.M. 21 febbraio 2018;
tutela del patrimonio: D.Lgs. 42/2004;
sicurezza sul lavoro e gestione dell’emergenza: D.Lgs. 81/2008 e D.M. 1, 2 e 3 settembre 2021;
prevenzione incendi e tutela dei beni: D.P.R. 151/2011, D.M. 569/1992 oppure Codice di prevenzione incendi – D.M. 3 agosto 2015 con RTV V.10 del D.M. 10 luglio 2020, oltre al D.P.R. 418/1995 quando siano presenti biblioteche o archivi.
A questi si aggiungono il Codice della protezione civile – D.Lgs. 1/2018, gli eventuali piani territoriali applicabili e le norme UNI/EN/ISO utilizzate come riferimenti di buona tecnica.
Ne consegue che non esiste un unico “modello normativo” di PSEM valido indistintamente per ogni museo: il quadro applicabile deve essere individuato caso per caso in funzione della titolarità dell’istituto, della tutela dell’edificio, delle attività svolte, della soggezione ai controlli di prevenzione incendi, delle caratteristiche delle collezioni e degli specifici rischi presenti.
Qual è la differenza tra PSEM, DVR, PEE e PLD?
PSEM, DVR, PEE e PLD hanno finalità diverse ma devono dialogare. Il PSEM non dovrebbe duplicare informazioni già disponibili: deve raccoglierle, coordinarle e completarle dal punto di vista specifico della sicurezza museale e della tutela del patrimonio.
Documento
Funzione prevalente
Rapporto con il PSEM
DVR
valuta i rischi per salute e sicurezza sul lavoro
fornisce rischi, misure e organizzazione già analizzati
PEE/Piano di emergenza
organizza comportamento, esodo e gestione dell’emergenza
costituisce una base operativa da coordinare
Piano/gestione antincendio
prevenzione, protezione e risposta al rischio incendio
confluisce negli scenari e nelle misure del PSEM
PLD
limita i danni ai beni culturali durante un evento critico
approfondisce le procedure per la salvaguardia del patrimonio
PSEM
integra rischi, persone, edificio, patrimonio e continuità
costituisce la strategia museale complessiva
Manuale di Emergenza
traduce il PSEM in istruzioni operative per scenario
è il braccio operativo del PSEM
Per il piano di emergenza e di evacuazione si veda l’approfondimento BibLus Piano di emergenza e di evacuazione: cos’è, quando è obbligatorio e come si redige.
Per il quadro antincendio nei luoghi di lavoro: Obblighi di prevenzione incendi del datore di lavoro.
Chi deve partecipare alla redazione del PSEM?
Il PSEM dovrebbe essere costruito da un gruppo multidisciplinare e non affidato a una sola figura. Direzione, sicurezza, conservazione, manutenzione e gestione delle collezioni devono contribuire perché nessuna singola professionalità possiede tutte le informazioni necessarie.
Il team interno dovrebbe comprendere, in funzione delle dimensioni dell’istituto, direzione, RSPP o responsabili della sicurezza, conservatori, registrar, personale tecnico e manutentivo, amministrazione, addetti all’accoglienza e alla vigilanza.
Il confronto deve poi estendersi ai soggetti che potrebbero intervenire durante l’emergenza: Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze dell’Ordine e in particolare Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, oltre a restauratori, tecnici strutturisti o altri specialisti quando il rischio lo richiede.
All’avvio del progetto devono essere definiti almeno coordinatore, referenti, responsabilità, scadenze, modalità di approvazione e risorse disponibili.
Quali documenti servono per iniziare a redigere il PSEM?
La redazione del PSEM dovrebbe iniziare dalla documentazione già disponibile, prima ancora di produrre nuovi elaborati. Il patrimonio informativo esistente permette di individuare rapidamente lacune, dati già verificati e informazioni da aggiornare.
Tra i documenti da raccogliere rientrano:
planimetrie dell’edificio e dei singoli piani;
DVR e valutazioni dei rischi disponibili;
piano di emergenza e PEE;
documentazione antincendio;
certificazioni, collaudi e documentazione strutturale;
registri di controllo e manutenzione degli impianti;
PEBA e documentazione sull’accessibilità;
inventari e cataloghi aggiornati delle collezioni;
localizzazione dei beni nei depositi e nelle sale;
condition report e Facility Report disponibili;
studi sismici, geologici, idraulici o ambientali;
Piano comunale di Protezione Civile;
vincoli sull’edificio e sul contesto;
elenco e qualifiche del personale addetto alle emergenze.
La raccolta documentale non sostituisce il sopralluogo. Planimetrie, certificati e procedure devono essere verificati sul campo per controllare lo stato effettivo degli spazi, l’accessibilità, le vie di fuga, gli impianti, i depositi e gli ostacoli che potrebbero compromettere una risposta all’emergenza. Anche il Facility Report dedica un’intera area a PSEM, procedure, sistemi di protezione e collegamenti con Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine.
Come si analizzano i rischi nel PSEM?
L’analisi dei rischi del PSEM parte dai pericoli reali del contesto e arriva progressivamente al singolo ambiente e al singolo bene. Occorre valutare non solo se un evento può verificarsi, ma anche quanto persone, edificio e collezioni siano vulnerabili ed esposti alle sue conseguenze.
La guida ICOM propone un’analisi per cerchi concentrici:
contesto esterno → edificio → piano o area funzionale → sala o locale → singolo bene.
Tra i pericoli da considerare possono rientrare terremoti, alluvioni, frane, incendi, eventi meteorologici, furti, vandalismi, guasti impiantistici, errori nella movimentazione, affollamento, incidenti esterni e criticità connesse alla manutenzione.
La guida rappresenta metodologicamente il rischio attraverso la relazione R = P × V × E, dove P indica la pericolosità/probabilità, V la vulnerabilità ed E l’esposizione. È utile impiegarla come modello di ragionamento e classificazione, non come una formula normativa universale applicabile indistintamente a qualsiasi sistema di risk assessment.
Per ogni rischio il PSEM dovrebbe arrivare a definire:
Domanda
Risultato atteso
Quale evento può verificarsi?
scenario credibile
Con quale probabilità/intensità?
livello di pericolosità
Cosa può subire danno?
persone, edificio, opere, attività
Quanto è vulnerabile?
fragilità specifica
Quanto è esposto?
frequenza/durata dell’esposizione
Quali misure esistono?
prevenzione e protezione attuale
Qual è il rischio residuo?
priorità di intervento
Cosa occorre fare?
misura, responsabile, scadenza, budget
Come si stabiliscono le priorità di salvaguardia delle opere?
Le priorità di intervento devono essere definite prima dell’emergenza, combinando valore, vulnerabilità, posizione, accessibilità e scenario di rischio. Decidere cosa proteggere o movimentare mentre l’emergenza è già in corso aumenta tempi, errori e pericoli.
L’inventario deve quindi essere aggiornato e comprendere non solo le opere esposte ma anche depositi, magazzini e altri spazi. Per ogni bene o nucleo di beni è utile registrare tipologia, stato di conservazione, vulnerabilità rispetto ai diversi pericoli, localizzazione e criticità di movimentazione.
La guida propone anche sistemi visuali di priorità, per esempio codici colore, accompagnati da identificativi univoci e planimetrie. Una priorità non è però permanente: nuove acquisizioni, variazioni dell’allestimento, restauri, spostamenti o nuovi scenari di rischio possono modificarla.
Come si redige un PSEM in 10 step?
Il metodo ICOM organizza la costruzione del PSEM in dieci passaggi consecutivi ma ciclici: conoscenza, valutazione, pianificazione, azione e miglioramento. Il decimo step riporta infatti al primo, perché un PSEM efficace deve essere continuamente verificato e aggiornato.
Step
Attività
Output
1
definire il team
ruoli, coordinatore, responsabilità
2
raccogliere i documenti
repository tecnico e amministrativo
3
effettuare il sopralluogo
criticità e riscontro dello stato reale
4
individuare i rischi
scenari credibili
5
individuare le priorità
matrice rischi e priorità dei beni
6
definire le misure
mitigazione, compensazione, budget e tempi
7
approvare e adottare il PSEM
piano formalizzato e condiviso
8
redigere i Manuali di Emergenza
procedure operative per scenario
9
organizzare le squadre
formazione, ruoli ed esercitazioni
10
monitorare e aggiornare
verifiche, revisioni e miglioramento
Il valore del processo sta soprattutto nell’emersione delle criticità. Una misura a costo ridotto — liberare un percorso, aggiornare un contatto, fissare correttamente un’opera o chiarire una responsabilità — può essere attuata subito; gli interventi strutturali e impiantistici più onerosi possono invece confluire in un cronoprogramma pluriennale.
Che cosa deve contenere il Manuale di Emergenza del PSEM?
Il Manuale di Emergenza è il documento operativo da utilizzare quando l’evento si verifica. A differenza del PSEM, che contiene analisi, strategie e priorità, il Manuale deve essere breve, immediato e organizzato per singolo scenario.
Per incendio, alluvione, terremoto o altri rischi considerati credibili, il Manuale dovrebbe indicare almeno chi fa cosa, catena di comando, numeri di contatto, modalità di allerta, planimetrie, vie di fuga, punti di raccolta, posizione dei kit, attrezzature disponibili e procedure per la messa in sicurezza dei beni prioritari.
La guida precisa anche un aspetto di security: nel Manuale destinato alla consultazione operativa non dovrebbero essere riportati codici di allarme o informazioni sensibili sui sistemi di sicurezza. Il documento deve invece rendere immediatamente disponibili le informazioni logistiche necessarie a intervenire.
Il Manuale va rivisto quando cambiano spazi, responsabili, attrezzature, procedure o rischi.
Come si collega il PSEM al Piano di Limitazione dei Danni?
PSEM e PLD sono complementari: il PSEM governa l’intero sistema di sicurezza museale, mentre il Piano di Limitazione dei Danni approfondisce le misure e le procedure finalizzate alla salvaguardia dei beni culturali durante un evento critico.
Il D.M. 10 luglio 2020 ha introdotto la RTV V.10 per edifici sottoposti a tutela aperti al pubblico destinati a musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. Il relativo Piano di Limitazione dei Danni deve individuare operatori formati, distribuzione dei beni, priorità e procedure di allontanamento, luoghi di ricovero, protezione in loco e possibili limitazioni nell’impiego degli estinguenti.
Gli indirizzi ministeriali pubblicati nel 2025 ampliano l’approccio oltre il solo incendio e trattano il PLD rispetto ai diversi rischi che possono interessare il patrimonio. Il documento ufficiale è pubblicato dal MiC come Circolare DiT 1135/2025 e individua il PLD come documento coordinato con DVR e piano di gestione della sicurezza e dell’emergenza.
La regola fondamentale resta la priorità delle persone. Le procedure per il patrimonio devono essere progettate in modo da non interferire con evacuazione, soccorso e sicurezza degli operatori.
Approfondimenti:
Piano di Limitazione dei Danni e RTV V.10 del D.M. 10 luglio 2020.
Circolare 1135/2025 – Linee guida per il Piano di Limitazione del Danno.
PSEM e prevenzione incendi: quali documenti devono essere coordinati?
Il PSEM deve recepire il rischio incendio e le procedure già definite dalla disciplina antincendio, evitando di creare una catena di comando parallela o istruzioni incompatibili.
Nel quadro attuale della sicurezza sul lavoro, il riferimento è costituito dal D.Lgs. 81/2008 e dai decreti del 1°, 2 e 3 settembre 2021 per controllo e manutenzione, gestione dell’emergenza/formazione e criteri di sicurezza antincendio.
Nel museo dovranno essere coerenti almeno valutazione del rischio incendio, PEE, addetti antincendio, procedure di chiamata e assistenza ai Vigili del Fuoco, planimetrie, sistemi di allarme, priorità di sicurezza delle persone e, dove applicabile, PLD.
Approfondimenti:
D.M. 1 settembre 2021 – “Decreto Controlli”
D.M. 2 settembre 2021 – “Decreto GSA”
D.M. 3 settembre 2021 – “Decreto Minicodice”
Come devono essere organizzate squadre, formazione ed esercitazioni?
Un PSEM funziona soltanto se le persone conoscono in anticipo ruoli, procedure e limiti del proprio intervento. La formazione deve quindi essere collegata agli scenari reali del museo e verificata attraverso esercitazioni pratiche.
La guida propone almeno quattro aree operative: gestione delle persone, salvaguardia del patrimonio, sicurezza dell’edificio e amministrazione/comunicazione. Per ciascuna occorre identificare responsabili, sostituti e personale formato.
ICOM raccomanda nella guida esercitazioni pratiche delle squadre almeno due volte all’anno; questa indicazione va letta come raccomandazione metodologica PSEM, distinta dalle periodicità minime eventualmente stabilite dalla normativa applicabile ai singoli obblighi di sicurezza e antincendio.
Ogni esercitazione dovrebbe produrre un risultato verificabile: tempi effettivi, problemi riscontrati, informazioni non aggiornate, attrezzature mancanti, difficoltà di comunicazione e azioni correttive.
Ogni quanto deve essere aggiornato il PSEM?
Il PSEM va verificato ogni volta che mutano rischi, edificio, organizzazione o collezioni e dopo ogni evento significativo; la guida ICOM propone inoltre una revisione completa almeno annuale. Per i musei statali, il D.M. 30 giugno 2016 prescrive per il Piano della sicurezza un aggiornamento almeno triennale. Le due indicazioni non sono in contrasto: il controllo annuale costituisce una pratica gestionale più ravvicinata.
La revisione dovrebbe verificare almeno contatti, ruoli, planimetrie, inventari, opere prioritarie, nuovi rischi, modifiche agli impianti, procedure, formazione ed esiti delle esercitazioni.
È utile indicare chiaramente sul documento data dell’ultima revisione, versione e responsabile dell’aggiornamento.
Come può essere digitalizzato il PSEM?
Digitalizzare il PSEM significa gestire dati, documenti, rischi e procedure in un sistema aggiornabile, non limitarsi a convertire il piano cartaceo in PDF. La digitalizzazione può facilitare l’allineamento tra inventari, edifici, impianti, scenari, squadre e priorità di recupero.
Un’esperienza rilevante è EGIDA PSEM, sviluppata in Emilia-Romagna per la gestione digitale delle informazioni relative a sicurezza ed emergenza. Il progetto pilota ha coinvolto 11 musei nel 2025; la guida ICOM riferisce il proseguimento nel 2026 con ulteriori 10 istituti museali.
La piattaforma organizza sezioni relative, tra l’altro, ad anagrafe, squadre, edifici, impianti, locali, beni, analisi dei rischi, percorsi e scenari d’emergenza.
La digitalizzazione richiede però particolare attenzione a accessi, autorizzazioni e sicurezza delle informazioni: il sistema PSEM contiene dati che possono essere sensibili anche sotto il profilo della security delle collezioni.
Qual è la checklist essenziale per verificare un PSEM?
Un PSEM può considerarsi realmente operativo quando analisi, risorse e procedure sono state trasformate in responsabilità verificabili. La checklist seguente può essere utilizzata in fase di prima redazione o di audit periodico.
Verifica
OK
Team PSEM formalmente individuato
□
Responsabile e sostituti definiti
□
DVR, PEE e documentazione antincendio coordinati
□
Planimetrie aggiornate
□
Sopralluogo documentato
□
Rischi territoriali e dell’edificio analizzati
□
Inventario e localizzazione delle collezioni aggiornati
□
Vulnerabilità e priorità dei beni definite
□
Scenari di emergenza credibili individuati
□
Misure di prevenzione e mitigazione programmate
□
Responsabile, costo e scadenza associati alle misure
□
Manuale di Emergenza disponibile per gli scenari rilevanti
□
PLD coordinato, quando previsto/applicabile
□
Squadre e contatti aggiornati
□
Formazione ed esercitazioni documentate
□
Procedure post-emergenza definite
□
Data di revisione e versione del PSEM visibili
□
FAQ sul PSEM
Che cosa significa PSEM?
PSEM significa Piano di Sicurezza ed Emergenza Museale. È lo strumento che organizza analisi dei rischi, prevenzione, protezione di persone e patrimonio, responsabilità e procedure da attuare nelle condizioni ordinarie e durante le emergenze.
Il PSEM è uguale al piano di emergenza ed evacuazione?
No. Il PEE è principalmente rivolto alla gestione dell’emergenza e dell’evacuazione delle persone secondo la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il PSEM ha un perimetro più ampio e integra anche edificio, collezioni, rischi territoriali, priorità dei beni e continuità operativa.
Chi redige il PSEM?
Nei musei statali il D.M. 30 giugno 2016 attribuisce al direttore la redazione del Piano della sicurezza. Operativamente, il PSEM richiede però il contributo di un team multidisciplinare composto da direzione, sicurezza, conservazione, personale tecnico e altri soggetti interessati.
Il PSEM deve contenere il PLD?
PSEM e PLD devono essere coordinati quando il Piano di Limitazione dei Danni è previsto o adottato. Il PLD approfondisce le procedure di protezione dei beni culturali e, nei casi disciplinati dalla RTV V.10 e dalla normativa applicabile, assume uno specifico ruolo nel progetto antincendio.
Quali rischi deve considerare un PSEM?
Il PSEM deve prendere in esame gli scenari credibili per quello specifico museo: rischi naturali, strutturali, impiantistici, antropici e contestuali. L’analisi deve considerare probabilità, vulnerabilità, esposizione e conseguenze per persone, edificio e patrimonio.
Ogni quanto va aggiornato il PSEM?
La guida ICOM raccomanda una revisione completa almeno annuale e revisioni straordinarie quando cambiano condizioni, procedure o rischi. Per i musei statali, il D.M. 30 giugno 2016 prevede l’aggiornamento del Piano della sicurezza almeno ogni tre anni.
Che cos’è il Manuale di Emergenza?
Il Manuale di Emergenza è la parte operativa del PSEM. Organizza per ciascuno scenario le azioni da compiere, i responsabili, i contatti, le planimetrie, le attrezzature e le procedure necessarie per gestire l’emergenza rapidamente.
Esiste un modello PSEM uguale per tutti i musei?
No. Struttura, localizzazione, patrimonio, personale e rischi rendono ogni museo diverso. Checklist e metodologie possono essere condivise, ma analisi, scenari, priorità e procedure devono essere adattati alla singola istituzione.
Guida alla preparazione del PSEM: scarica il manuale ICOM Italia
Per approfondire il metodo e disporre di un riferimento operativo completo è disponibile la “Guida alla preparazione del PSEM. Piano di Sicurezza e Emergenza Museale a tutela del patrimonio culturale”, a cura di Antonella Nonnis e Federica Sacco con il contributo di Laura Biagi, Ilaria Navarro e Alessia Strozzi.
Pubblicata da ICOM Italia nel giugno 2026, la guida accompagna il lettore attraverso analisi dei rischi, pianificazione, dieci step operativi, Manuale di Emergenza, digitalizzazione e strumenti di approfondimento.
Quali strumenti digitali possono supportare la redazione e la gestione del PSEM?
La redazione e l’aggiornamento del PSEM possono essere supportati da software specifici per la valutazione dei rischi, la gestione della sicurezza e la prevenzione incendi, utili per integrare analisi, documentazione tecnica, planimetrie, procedure di emergenza e controlli periodici.
In particolare, strumenti specialistici consentono di predisporre piani di emergenza ed evacuazione, valutare il rischio incendio, verificare il carico d’incendio e la resistenza al fuoco, sviluppare tavole con simbologia antincendio, gestire la modulistica e mantenere aggiornati registri, verifiche e interventi di manutenzione.
A queste funzioni possono affiancarsi piattaforme cloud e ambienti di condivisione dati nei quali centralizzare planimetrie, inventari, documenti, procedure e informazioni sugli asset dell’edificio.
L’impiego di modelli BIM e sistemi di facility management consente inoltre di associare dati e interventi direttamente agli spazi, agli impianti e alle attrezzature, mantenendo le informazioni accessibili e aggiornate e facilitando la collaborazione tra direzione, responsabili della sicurezza, manutentori e altre figure coinvolte.
Nel contesto del PSEM, queste tecnologie possono quindi supportare l’intero ciclo di gestione: raccolta della documentazione, analisi dei rischi, rappresentazione degli scenari, pianificazione delle misure, gestione delle procedure di emergenza, controllo delle attrezzature, manutenzione e revisione periodica del piano.
Piattaforme digitali specificamente dedicate alla sicurezza museale, come quelle richiamate dalla guida ICOM, possono spingersi oltre integrando in un unico ambiente anche dati su collezioni, edifici, impianti, squadre di emergenza, percorsi e priorità di salvaguardia. Il software, tuttavia, resta uno strumento di supporto: contenuti, scenari e procedure del PSEM devono sempre derivare dall’analisi concreta del singolo museo e dal coordinamento tra le professionalità coinvolte.
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