Più pergolati nello stesso terreno: vanno valutati come unica opera?
La presenza di quattro manufatti non basta a considerarli un unico intervento edilizio: occorre valutarne concretamente caratteristiche, funzione e precarietà. Se la PA ritiene superati i limiti dell’edilizia libera, deve motivare la necessità del titolo edilizio
Con la sentenza n. 408/2026, il CGARS affronta una controversia relativa a quattro manufatti realizzati su un terreno agricolo situato nella fascia dei 150 metri dalla battigia. Il TAR aveva ritenuto che la presenza di quattro strutture e la loro consistenza complessiva imponessero una valutazione unitaria e sistemica.
Il CGARS segue invece un’impostazione diversa: la pluralità dei manufatti non basta, da sola, a trasformare più opere autonome in un unico intervento edilizio. Occorre verificare concretamente le caratteristiche di ciascuna struttura, la sua funzione e il rapporto con le altre.
La pronuncia affronta inoltre altri profili di particolare interesse tra cui:
distinzione tra pergolato e tettoia;
precarietà e facile amovibilità della copertura;
presenza o assenza di fondazioni;
incremento di superficie utile e volumetria;
obbligo della PA di svolgere un’istruttoria completa e necessità di motivare il superamento dei limiti dell’edilizia libera.
Il caso: quattro strutture in zona agricola a circa 25 metri dal mare
Il caso riguarda la realizzazione di quattro pergolati, tre in legno e uno in ferro, su un terreno agricolo situato a circa 25 metri dalla battigia, quindi all’interno della fascia di 150 metri soggetta al vincolo di inedificabilità previsto dall’art. 15, lett. a), della L.R. Sicilia 78/1976.
Secondo quanto rappresentato dal proprietario, i manufatti erano costituiti da tre strutture lignee e una struttura metallica, destinate in parte a creare zone d’ombra e in parte a sostenere piante rampicanti.
Nel 2009 il proprietario aveva presentato una richiesta di sanatoria edilizia, respinta dal Comune. Da tale diniego sono seguiti diversi provvedimenti, tra cui ordinanze di demolizione, accertamenti di inottemperanza, acquisizioni delle opere e dell’area e un provvedimento di sgombero.
Il TAR Sicilia aveva sostanzialmente confermato la legittimità dell’operato del Comune, respingendo il ricorso principale e gran parte dei successivi motivi aggiunti. Secondo il giudice, la presenza di quattro strutture, considerate nel loro complesso, determinava una trasformazione edilizia e urbanistica dell’area, situata in una fascia sottoposta a vincolo di inedificabilità. Inoltre, non era stata dimostrata la destinazione delle opere alla diretta fruizione del mare.
Il proprietario ha quindi impugnato la sentenza, contestando innanzitutto la qualificazione delle opere e sostenendo che i manufatti avessero natura precaria e caratteristiche tali da rientrare nell’edilizia libera.
Il proprietario ha quindi impugnato la sentenza, sostenendo che le caratteristiche concrete dei manufatti — realizzati con elementi lignei o metallici e con foglie di palma utilizzate come frangisole — ne evidenziassero la precarietà e impedissero di considerarli opere urbanisticamente rilevanti o nuove costruzioni soggette a titolo edilizio. Sulla parte superiore erano state legate foglie di palma appassite con funzione frangisole, in attesa della crescita delle piante rampicanti.
L’appellante ha contestato anche il fatto che il TAR avesse considerato unitariamente i quattro manufatti. Secondo la sua tesi, ciascuna struttura aveva una propria funzione ed era caratterizzata da autonomia e precarietà, per cui avrebbe dovuto essere valutata singolarmente per stabilire se fosse soggetta o meno a titolo edilizio. La semplice presenza di quattro pergolati nella stessa area non sarebbe stata quindi sufficiente, di per sé, a trasformarli in un unico intervento edilizio rilevante.
È stata inoltre contestata la valutazione relativa alle opere realizzate nella fascia dei 150 metri dalla battigia, sostenendo che i pergolati non potessero essere considerati nuove costruzioni e non necessitassero quindi di autorizzazione edilizia. Ha inoltre censurato la conclusione sulla mancata destinazione alla “diretta fruizione del mare”, rilevando che tale caratteristica avrebbe dovuto costituire una qualità oggettiva dell’opera e non dipendere dalla sola volontà soggettiva del proprietario.
L’appellante ha poi lamentato la carenza di istruttoria e di motivazione del provvedimento comunale di diniego della sanatoria. Secondo la sua prospettazione, l’Amministrazione avrebbe dovuto descrivere con precisione le caratteristiche costruttive delle opere e spiegare per quali ragioni esse dovessero essere considerate interventi edilizi soggetti a titolo abilitativo, anziché strutture precarie rientranti nell’edilizia libera.
Le medesime contestazioni sono state estese agli atti successivi al diniego, tra cui l’ingiunzione di demolizione, gli accertamenti di inottemperanza, i provvedimenti di acquisizione delle opere e dell’area e l’ordinanza di sgombero. L’appellante ha sostenuto che tali provvedimenti fossero illegittimi in quanto fondati sul presupposto, ritenuto errato, dell’abusività dei manufatti.
Infine, è stata contestata anche la decisione del TAR relativa ai vizi dei provvedimenti di acquisizione e sgombero. econdo l’appellante, il provvedimento di acquisizione e quello di sgombero erano stati tempestivamente impugnati e con i relativi motivi aggiunti erano stati dedotti anche vizi propri degli atti, tra cui l’acquisizione disposta sulla base di un’ingiunzione di demolizione risalente nel tempo senza la notificazione di una nuova ordinanza di demolizione.
Pergolato o tettoia? Conta come l’opera è realmente costruita
I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto riguardano principalmente la possibilità di realizzare pergolati in un’area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta, compresa entro la fascia di 150 metri dalla battigia, nella quale l’art. 15, lettera a), della L.R. n. 78/1976 vieta gli interventi edilizi.
Secondo la giurisprudenza, il pergolato è una struttura destinata principalmente ad adornare e ombreggiare giardini o terrazzi. È generalmente costituito da montanti verticali collegati superiormente da elementi orizzontali, aperto almeno su tre lati e nella parte superiore, e destinato anche a sostenere piante rampicanti. Quando, invece, la parte superiore viene coperta, anche solo parzialmente, con una struttura non facilmente rimovibile, il manufatto deve essere assimilato a una tettoia e sottoposto alla relativa disciplina edilizia (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 306/2017).
Il pergolato, quindi, quando presenta le caratteristiche proprie di una struttura leggera e facilmente amovibile, rientra nell’ambito dell’edilizia libera e non richiede il preventivo rilascio di un titolo edilizio. Il permesso di costruire è infatti necessario per gli interventi di nuova costruzione che determinano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, ai sensi degli artt. 3 e 10 del D.P.R. 380/2001.
Nella parte decisoria, valutando le caratteristiche dei manufatti risultanti dalla documentazione fotografica, il CGARS prende in esame tre strutture in legno ricoperte da cannicci e una struttura in ferro destinata al sostegno di piante rampicanti e all’ombreggiamento.
All’esito della valutazione, il Collegio qualifica tutte le opere come semplici pergolati: non comportano aumento di volumetria o superficie utile, sono prive di fondazioni e utilizzano strutture precarie — cannicci e foglie di palma — facilmente rimovibili. Per il CGARS costituiscono quindi mero arredo dello spazio esterno e non richiedono alcun titolo edilizio.
Edilizia libera o titolo edilizio? Il Comune deve motivare la propria valutazione
La disciplina delle tettoie, peraltro, non appare regolamentata in modo univoco né nella normativa né in giurisprudenza per cui non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richieda, o non richieda, il titolo edilizio e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata.
Di conseguenza, spetta alla Pubblica Amministrazione svolgere un’istruttoria completa e fornire una motivazione adeguata, indicando con precisione le caratteristiche delle opere e spiegando per quali ragioni esse superino i limiti dell’edilizia libera (Cons. Stato, sez. II, 31 marzo 2020, n. 2179; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 5 giugno 2019, n. 546).
Nel caso concreto, l’Amministrazione avrebbe quindi dovuto spiegare puntualmente per quali motivi le strutture realizzate non potessero essere considerate opere di edilizia libera.
La presenza di più strutture all’interno dello stesso lotto impone una valutazione complessiva dell’intervento?
Il Collegio ritiene invece che i manufatti debbano essere qualificati come pergolati destinati al semplice arredo dell’area e, in quanto tali, non rilevanti sotto il profilo edilizio.
La loro qualificazione non cambia per il solo fatto che nell’area siano stati realizzati quattro pergolati. Ciascuna struttura, infatti, conserva una propria funzione e caratteristiche di precarietà.
Di conseguenza, le opere devono essere valutate singolarmente e non attraverso una considerazione complessiva dell’intervento.
Non può quindi essere condivisa la decisione del T.A.R. che aveva qualificato le strutture come una nuova opera idonea a modificare la sagoma e il prospetto dell’edificio, ritenendo necessario valutarle nel loro insieme anziché singolarmente.
In conclusione, accolta la censura relativa alla qualificazione dei manufatti, il CGARS dichiara assorbiti i motivi non espressamente trattati e annulla il diniego di sanatoria e gli atti successivi impugnati con motivi aggiunti, in quanto affetti da illegittimità derivata.
Approfondimenti
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