D.Lgs. Correttivo Omnibus 2026: le novità fiscali per tecnici e professionisti

D.Lgs. Correttivo Omnibus 2026: le novità fiscali per tecnici e professionisti

Nuove regole per il concordato preventivo, i fringe benefit auto e l’accertamento su successioni, imposte ipotecarie e regime forfettario

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, subito ribattezzato Correttivo Omnibus 2026, introduce disposizioni integrative e correttive su un ampio numero di discipline fiscali e tributarie.

Per professionisti e imprese del settore edile, le principali modifiche da conoscere riguardano:

le nuove regole sul concordato preventivo biennale, con incentivi per chi rinnova l’adesione e un nuovo ravvedimento speciale per gli anni 2020-2023;
le modifiche alla tassazione dei fringe benefit delle auto aziendali;
la revisione di alcuni aspetti dell’accertamento, con particolare riferimento a successioni, imposte ipotecarie e catastali e contribuenti in regime forfettario;
il trattamento fiscale dei crediti d’imposta acquistati dagli esercenti arti e professioni.

Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, Supplemento ordinario n. 30; la sua entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi al 12 agosto 2026.

Ecco il testo PDF e una veloce sintesi delle novità.

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Concordato preventivo biennale 2026/2027: cosa cambia con il Correttivo Omnibus 2026

Uno degli interventi più rilevanti del D.Lgs. Correttivo Omnibus 2026 riguarda il concordato preventivo biennale (CPB).

Gli articoli 28 e 29 del decreto modificano la disciplina introdotta dal D.Lgs. 13/2024, intervenendo sui requisiti per l’adesione, sulle cause di esclusione e decadenza e soprattutto sui vantaggi riconosciuti ai contribuenti che decidono di rinnovare il concordato per il biennio 2026-2027.

A queste modifiche si aggiunge un nuovo ravvedimento speciale per i periodi d’imposta dal 2020 al 2023, riservato ai contribuenti ISA che rinnovano l’adesione al CPB.

Concordato inefficace se mancano i requisiti

Il decreto chiarisce innanzitutto le conseguenze dell’adesione effettuata senza rispettare le condizioni previste dalla normativa.

L’adesione al concordato:

in assenza dei requisiti richiesti;
oppure in presenza di una delle cause di esclusione,

è priva di effetti.

La disposizione punta quindi a definire in maniera più netta il rapporto tra requisiti di ingresso, cause ostative e validità dell’accordo con il Fisco.

Rinnovo del concordato e modifiche della compagine sociale

Il Correttivo introduce una specifica salvaguardia per le modifiche alla compagine sociale.

In caso di rinnovo del concordato, non fanno automaticamente venir meno i requisiti le modifiche derivanti dall’ingresso di soci o associati che, nell’anno precedente:

abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati;
oppure abbiano conseguito redditi d’impresa o di lavoro autonomo,

per un importo complessivamente non superiore a 35.000 euro.

Il decreto interviene inoltre sulle società tra professionisti e sulle società tra avvocati, introducendo specifici criteri di coerenza tra l’attività svolta in forma associata e l’ISA applicato individualmente dai soci.

Più benefici per chi rinnova il concordato 2026-2027

Il rinnovo del CPB viene accompagnato da un vero e proprio pacchetto di benefici.

Per chi rinnova sono riconosciuti:

esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA fino a 100.000 euro annui;
esonero dal visto per la compensazione di crediti relativi a imposte dirette e IRAP fino a 70.000 euro annui;
esonero dal visto di conformità o dalla garanzia per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro annui;
anticipazione di 2 anni dei termini di decadenza dell’accertamento;
eliminazione degli interessi sui versamenti rateali delle imposte relativi alle annualità 2026-2027.

Le agevolazioni sono espressamente disciplinate dall’articolo 28 del correttivo.

La logica è chiara: rendere il rinnovo del concordato fiscalmente più conveniente rispetto alla semplice prosecuzione dell’attività fuori dall’accordo.

Dichiarazione integrativa senza automatica decadenza dal CPB

Importante anche la maggiore flessibilità concessa in presenza di errori o omissioni.

Quando viene presentata una dichiarazione integrativa per correggere ricavi, compensi o altri dati utilizzati nella determinazione della proposta di concordato, il reddito concordato o il valore netto della produzione possono essere rideterminati sulla base dei nuovi dati.

Per le sanzioni collegate agli errori corretti è inoltre possibile utilizzare il ravvedimento operoso.

La modifica riduce quindi il rischio che una correzione dichiarativa determini automaticamente la perdita del concordato.

Cause di decadenza: la soglia del 30%

Il decreto interviene anche sulla disciplina della decadenza.

Tra le ipotesi individuate rientra il caso in cui, in seguito all’accertamento relativo al periodo d’imposta precedente a quelli oggetto del CPB, emergano errori od omissioni nei dati utilizzati per la proposta tali da determinare un reddito o un valore netto della produzione corretto superiore di almeno il 30% rispetto a quello concordato.

Restano inoltre rilevanti le altre violazioni considerate di non lieve entità.

Concordato preventivo 2026-2027: il nuovo ravvedimento speciale

L’articolo 29 del D.Lgs. 148/2026 introduce una delle misure più significative dell’intero provvedimento: un nuovo ravvedimento speciale collegato al rinnovo del concordato preventivo biennale.

Possono accedervi i soggetti che:

hanno applicato gli ISA;
rinnovano nei termini previsti l’adesione al concordato preventivo biennale per il 2026-2027.

Il ravvedimento interessa i periodi d’imposta 2020, 2021, 2022 e 2023 e si realizza attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP.

Ravvedimento CPB: come si calcola la base imponibile

L’incremento del reddito utilizzato come base per il calcolo dell’imposta sostitutiva è inversamente proporzionale al livello di affidabilità fiscale.

Più alto è il punteggio ISA, più contenuta è la maggiorazione.

Punteggio ISA
Incremento del reddito dichiarato

10
5%

da 8 a meno di 10
10%

da 6 a meno di 8
20%

da 4 a meno di 6
30%

da 3 a meno di 4
40%

inferiore a 3
50%

Le percentuali sono stabilite direttamente dall’articolo 29.

Il meccanismo premia quindi i contribuenti che negli anni interessati hanno ottenuto livelli di affidabilità fiscale più elevati.

Quali sono le aliquote dell’imposta sostitutiva

Per i periodi d’imposta 2022 e 2023, sull’incremento determinato secondo la tabella precedente si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali pari a:

10%, con ISA pari o superiore a 8;
12%, con ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
15%, con ISA inferiore a 6.

L’imposta sostitutiva IRAP è invece fissata al 3,9%.

Per gli anni 2020 e 2021, tenuto conto degli effetti della pandemia da Covid-19, le imposte sostitutive così determinate sono ridotte del 30%.

In ogni caso, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali non può essere inferiore a 1.000 euro per ciascuna annualità oggetto dell’opzione.

Quando si paga il ravvedimento speciale

Il versamento può essere effettuato:

in un’unica soluzione, tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027;
oppure in un massimo di 10 rate mensili di pari importo.

In caso di rateazione sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal 16 marzo 2027.

Le condizioni di accesso al ravvedimento e le regole di calcolo della base imponibile sono indicate all’articolo 29. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate stabilirà le modalità di comunicazione delle opzioni.

Ravvedimento speciale e controlli fiscali

Il principale effetto della regolarizzazione riguarda la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di procedere agli accertamenti sulle annualità interessate.

Con il pagamento dell’imposta sostitutiva, per gli anni dal 2020 al 2023 non possono in linea generale essere effettuate rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Il decreto individua tuttavia specifiche eccezioni, tra cui:

decadenza dal concordato preventivo biennale;
applicazione di determinate misure cautelari o rinvio a giudizio per alcuni reati;
mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione;
dichiarazione infedele di una delle cause di esclusione previste.

Per le annualità oggetto di ravvedimento, i termini di decadenza dell’accertamento vengono prorogati al 31 dicembre 2029.

Inoltre, per i contribuenti ISA che rinnovano il CPB 2026-2027, anche senza aderire al ravvedimento per tutte le annualità, i termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2026 sono prorogati al 31 dicembre 2027.

Concordato Preventivo 2026/2027: come si aderisce, a chi conviene

Fringe benefit auto aziendali: cosa cambia dal 2026

Un’altra modifica significativa del D.Lgs. Correttivo Omnibus 2026 interessa i fringe benefit derivanti dall’uso promiscuo delle auto aziendali.

L’articolo 2 modifica il criterio forfettario previsto dal TUIR.

Per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente continua ad assumersi come riferimento una percorrenza convenzionale di 15.000 km, valorizzata sulla base delle tabelle ACI.

La percentuale ordinaria è pari al 50% del costo chilometrico convenzionale.

Sono previste percentuali ridotte per i veicoli a minore impatto ambientale:

10% per i veicoli elettrici a batteria;
20% per i veicoli ibridi plug-in.

Auto con più di 5 anni: fringe benefit maggiorato del 50%

Il correttivo conferma inoltre una regola legata all’età del veicolo.

Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore del fringe benefit determinato secondo i criteri previsti viene incrementato del 50%.

Optional e accessori: maggiorazione del 5%

La principale novità riguarda però gli optional, gli accessori e gli allestimenti.

Quando il veicolo è dotato di accessori o allestimenti che:

non risultano valorizzati nelle tabelle ACI;
e non sono acquistati direttamente dal dipendente,

il valore del fringe benefit è aumentato forfetariamente del 5%.

Nella determinazione del valore restano considerate le eventuali somme trattenute al dipendente per la concessione del veicolo, comprese quelle relative agli accessori e agli allestimenti.

Auto ordinate entro il 31 dicembre 2024: la clausola di salvaguardia

Il decreto interviene anche sulla disciplina transitoria.

Continua ad applicarsi il regime fiscale vigente al 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione:

per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025.

La tutela viene espressamente estesa anche all’ipotesi in cui il veicolo sia successivamente assegnato a un altro dipendente.

La maggiorazione del 5% relativa ad accessori e allestimenti si applica dal 1° gennaio 2026 anche ai veicoli ricompresi nel regime di salvaguardia.

Sono però fatti salvi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 e non è previsto il rimborso delle eventuali maggiori imposte già versate.

D.Lgs. Correttivo Omnibus 2026 e accertamento: cosa cambia

Estensione alle imposte ipotecaria e catastale della disciplina della rateazione e al coordinamento della decorrenza degli interessi

Il Titolo VI del decreto è dedicato alla revisione della disciplina dell’accertamento.

Gli articoli 13 e 14 intervengono sulle disposizioni relative all’imposta sulle successioni e donazioni. L’obiettivo è coordinare la disciplina con il nuovo assetto normativo determinato dai testi unici emanati nell’ambito della riforma fiscale.

Il correttivo estende espressamente alle imposte ipotecaria e catastale alcune delle regole già previste nell’ambito delle successioni, coordinando il D.Lgs. 347/1990 con le nuove disposizioni.

Nella documentazione di accompagnamento al decreto la modifica viene ricondotta, in particolare, all’estensione della disciplina della rateazione e al coordinamento della decorrenza degli interessi.

L’articolo 15 contiene inoltre un intervento di coordinamento sul Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale

Un’ulteriore modifica interessa gli interessi dovuti.

La decorrenza non viene più collegata alla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale: gli interessi decorrono invece dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per l’adempimento.

Regime forfettario: cambiano i termini di accertamento

Una modifica particolarmente importante per professionisti e piccole attività riguarda il regime forfettario.

Fino al periodo d’imposta precedente al 2026, la disciplina prevedeva una riduzione di un anno dei termini di decadenza dell’accertamento per i contribuenti in regime forfettario il cui fatturato fosse costituito esclusivamente da fatture elettroniche.

L’articolo 21 del D.Lgs. 148/2026 elimina questa agevolazione.

La modifica ha effetto a partire dal periodo d’imposta 2026.

In pratica, dal 2026 i forfettari che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica non potranno più beneficiare della riduzione di un anno dei termini di accertamento.

È un cambiamento da tenere presente soprattutto sul fronte della conservazione della documentazione fiscale e della durata del periodo durante il quale il contribuente può essere sottoposto a controllo.

Crediti d’imposta: cosa cambia per professionisti e autonomi

Il D.Lgs. Correttivo Omnibus 2026 interviene anche sul trattamento fiscale dei crediti d’imposta acquistati dagli esercenti arti e professioni.

L’articolo 3 stabilisce che i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta agevolativi, compresi quelli collegati agli interventi agevolati dal Superbonus, costituiscono reddito di lavoro autonomo.

In particolare, la differenza positiva tra il valore del credito utilizzato o ceduto e il relativo costo di acquisto è assoggettata a un’imposta sostitutiva con aliquota del 26%, corrispondente a quella richiamata dall’articolo 5 del D.Lgs. 461/1997. La nuova disciplina si applica ai crediti d’imposta acquistati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.

Per i professionisti che determinano il reddito secondo le regole ordinarie previste dagli articoli 54 e seguenti del TUIR, il decreto consente inoltre di applicare la nuova disciplina anche ai crediti acquistati già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Se la dichiarazione dei redditi è già stata presentata, l’opzione può essere esercitata attraverso una dichiarazione integrativa. Non è tuttavia previsto il rimborso delle eventuali maggiori imposte già versate.

La modifica chiarisce quindi il trattamento fiscale delle plusvalenze generate dall’acquisto e dal successivo utilizzo dei crediti agevolativi da parte dei professionisti, uniformandone la tassazione attraverso l’applicazione dell’imposta sostitutiva.

 

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