Piattaforme di lavoro elevabili (PLE): le norme di sicurezza
La prevenzione dei rischi determinati dall’utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE). Norme di riferimento, approfondimenti INAIL e indicazioni ministeriali
Nel settore delle costruzioni, le piattaforme di lavoro elevabili sono strumenti di fondamentale importanza per garantire la sicurezza sul lavoro. Si tratta di attrezzature meccaniche impiegate per consentire l’esecuzione di attività in quota, laddove l’accesso con soluzioni tradizionali o più sicure non sia tecnicamente possibile o adeguato.
L’articolo 71, comma 11 del D.Lgs. 81/08, prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII al medesimo decreto, tra le quali le piattaforme di lavoro elevabili, siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. Per eseguire la verifica delle attrezzature di lavoro attraverso uno specifico archivio contenente tutte le prescrizioni per il rispetto dei requisiti di sicurezza puoi utilizzare il software per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Cosa si intende per PLE (piattaforma di lavoro elevabile)?
La sigla PLE sta per piattaforme di lavoro elevabili. Sono macchine mobili progettate per consentire agli operatori di raggiungere postazioni situate ad altezze elevate superiori a 2 m rispetto ad un piano stabile. L’utilizzo avviene direttamente dalla piattaforma di lavoro, alla quale gli operatori accedono e da cui escono attraverso una posizione di accesso specificamente prevista.
La funzione principale di una PLE, quindi, è quella di sollevare e abbassare in sicurezza il lavoratore verso l’area operativa.
A seconda del modello, la struttura può essere composta da scale meccanizzate, elevatori a braccio, piattaforme telescopiche o altri sistemi di sollevamento analoghi. Il controllo dell’attrezzatura è affidato direttamente all’operatore, il quale può manovrarla in posizione eretta o seduta, in base alle caratteristiche specifiche del dispositivo utilizzato.
Secondo la UNI EN 280, la piattaforma di lavoro mobile elevabile è costituita principalmente da:
una piattaforma di lavoro, dove l’operatore si trova a lavorare;
una struttura estensibile, che permette di raggiungere altezze diverse;
un telaio, la base su cui la PLE si muove e, nei modelli con stabilizzatori, fornisce la stabilità necessaria;
stabilizzatori (in alcuni casi), necessari per garantire la stabilità della PLE.
Quali sono le applicazioni più comuni delle piattaforme di lavoro elevabili?
Le piattaforme trovano largo impiego nei settori della costruzione, manutenzione e installazione, in particolare quando è necessario svolgere lavori in quota, ad esempio per l’allestimento di impianti di illuminazione o la posa di sistemi di climatizzazione e aerazione.
Nello specifico, le applicazioni più comuni includono:
edilizia e costruzioni: le PLE sono ampiamente impiegate nel settore edile per consentire l’accesso sicuro a zone in altezza durante lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione;
manutenzione industriale: le piattaforme di lavoro elevabili sono utilizzate per eseguire operazioni di manutenzione su macchinari industriali, impianti e strutture in ambienti industriali;
installazioni elettriche e idrauliche: nei settori dell’elettricità e dell’idraulica, le PLE consentono agli operatori di raggiungere facilmente punti di lavoro in altezza per installare, riparare o ispezionare impianti e cablaggi;
pulizia e manutenzione degli edifici: le piattaforme di lavoro elevabili sono utilizzate per la pulizia e la manutenzione di edifici, finestre, facciate e strutture esterne;
eventi e spettacoli: nell’ambito degli eventi e degli spettacoli, le PLE vengono impiegate per allestire palchi, installare luci e strutture scenografiche in altezza;
agricoltura: in agricoltura, le piattaforme elevabili sono utilizzate per la potatura degli alberi, la raccolta dei frutti e altre attività agricole in altezza;
ispezioni e sorveglianza: le PLE sono impiegate per condurre ispezioni e sorveglianza in ambienti industriali, infrastrutture, ponti, torri e altre strutture ad altezza elevata;
riparazioni e manutenzione di veicoli: nei settori dell’automotiva e dei trasporti, le piattaforme elevabili consentono di effettuare riparazioni e manutenzioni su veicoli pesanti e mezzi di trasporto.
Queste sono solo alcune delle applicazioni più comuni delle piattaforme di lavoro elevabili, che dimostrano la loro versatilità e importanza in diversi settori lavorativi.
Come si classificano le piattaforme elevabili?
Secondo la norma UNI EN 280 le piattaforme di lavoro mobili elevabili sono suddivise in 2 gruppi principali:
gruppo A: piattaforme di lavoro mobili elevabili nelle quali la proiezione verticale del centro della piattaforma in tutte le configurazione della piattaforma alla massima inclinazione del telaio specificata dal fabbricante è sempre all’interno delle linee di ribaltamento;
gruppo B: tutte le altre piattaforme di lavoro mobili elevabili (con proiezione verticale del baricentro del carico anche all’esterno delle linee di ribaltamento).
La linea di ribaltamento varia in funzione della tipologia di piattaforma di lavoro elevabile e della configurazione operativa adottata. Si tratta di un asse verticale teorico che attraversa il baricentro della macchina e rappresenta il limite oltre il quale viene compromessa la stabilità, determinando il potenziale ribaltamento dell’attrezzatura.
Relativamente allo spostamento, le piattaforme di lavoro mobili elevabili sono suddivise in 3 tipi:
tipo 1: lo spostamento è ammesso solo con la piattaforma di lavoro mobile elevabile in posizione di trasporto;
tipo 2: lo spostamento con la piattaforma di lavoro sollevata è controllato da un punto di controllo sul telaio;
tipo 3: lo spostamento con la piattaforma di lavoro sollevata è controllato da un punto di controllo sulla piattaforma di lavoro.
I tipi 2 e 3 possono essere combinati.
Quali sono le tipologie e criteri di scelta per le PLE?
A seconda del contesto operativo e delle esigenze specifiche, è possibile individuare numerosi modelli disponibili sul mercato, che si differenziano per struttura e modalità di spostamento.
Per tipologia di struttura le PLE possono essere suddivise in:
articolate: dotate di bracci snodati che consentono di aggirare ostacoli e raggiungere aree difficilmente accessibili;
telescopiche: caratterizzate da bracci estensibili in linea retta, ideali per raggiungere notevoli altezze in modo diretto;
verticali a pantografo: progettate per movimenti verticali precisi e stabili, tipiche di ambienti interni o superfici regolari.
Per modalità di spostamento le PLE si suddividono in:
autocarrate: installate su autocarri, facilmente trasportabili e adatte a interventi su più aree;
rimorchiate (o trainabili): montate su carrelli, richiedono un mezzo per lo spostamento e sono utili in contesti con operazioni occasionali;
semoventi: autonome negli spostamenti, ideali per lavorazioni continue o su superfici ampie.
PLE con e senza stabilizzatori
Le piattaforme elevabili si distinguono anche per la loro configurazione strutturale in:
PLE con stabilizzatori;
PLE senza stabilizzatori.
PLE con stabilizzatori consentono una maggiore mobilità della piattaforma di lavoro, ma sono posizionate in un punto determinato e vincolante, che ne limita la possibilità di movimento del telaio portante.
Per quanto riguarda, invece, PLE senza stabilizzatori il movimento del telaio portante consente spostamenti anche con il lavoratore in quota, ma la mobilità della piattaforma di lavoro è ridotta rispetto alla versione con stabilizzatori.
Qual è la normativa di riferimento per piattaforme elevatrici?
La normativa di riferimento per le piattaforme di lavoro elevabili (PLE) include:
D.Lgs. 81/08 (testo unico sicurezza);
Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 che definisce le modalità e i contenuti dei corsi di formazione per gli operatori di PLE;
UNI EN 280 che definisce i requisiti per la costruzione e la sicurezza delle PLE;
UNI ISO 18893 che specifica i requisiti per la selezione, l’ispezione, l’addestramento, la manutenzione, la riparazione e il funzionamento in sicurezza delle PLE;
UNI ISO 18878 fornisce i requisiti per il contenuto del materiale di formazione e per la gestione della formazione standardizzata per gli operatori di piattaforme di lavoro mobili elevabili;
Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) che stabilisce i requisiti fondamentali in materia di sicurezza da rispettare nella progettazione e costruzione delle macchine, incluse le piattaforme di lavoro elevabili.
Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE): le norme tecniche di riferimento
Le diverse versioni della norma EN 280 (recepita in italiano attraverso la UNI EN 280-1:2022 “Piattaforme di lavoro mobili elevabili – Parte 1: Calcoli per la progettazione – Criteri di stabilità – Costruzione – Sicurezza – Esami e prove“) armonizzata alla direttiva macchine per le PLE, rappresentano il punto di riferimento per la sicurezza di queste macchine nel tempo.
Le norme armonizzate, come la EN 280-1:2022, diventano il minimo livello di sicurezza atteso per un dato prodotto, conferendo presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza. Tuttavia, i fabbricanti possono adottare soluzioni tecniche diverse, purché dimostrino che mantengono un livello di sicurezza equivalente a quello della norma armonizzata.
La norma EN 280-1:2022 si concentra sulla salvaguardia degli operatori, specialmente in situazioni di guasto della macchina o malessere dell’operatore. Si richiede maggiore consapevolezza da parte degli operatori nell’utilizzo delle PLE, sottolineando l’importanza della formazione per garantire la piena dimestichezza con l’attrezzatura e la gestione delle situazioni critiche.
In Italia, le PLE sono considerate particolarmente pericolose, e il legislatore impone controlli e verifiche periodiche condotte da enti terzi per garantire la sicurezza. La norma EN 280 diventa un punto di riferimento anche per i verificatori, che devono accertare lo stato di conservazione, efficienza e conformità delle PLE.
La normativa definisce i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute, offrendo linee guida dettagliate per garantire la conformità e la sicurezza nell’utilizzo delle PLE.
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro che utilizza una PLE?
All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro deve obbligatoriamente controllare la conformità alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto; le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V, del D. Lgs 81/2008, ss.mm.ii.
E’ tenuto inoltre a valutare:
i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
i rischi derivanti da eventuali interferenze.
Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
A tale scopo, il datore di lavoro cura la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a:
eseguire le attività ordinarie e straordinarie di controllo e manutenzione;
fare eseguire le verifiche periodiche previste;
conservare i documenti che dimostrano che queste attività sono state fatte.
In caso di vendita, noleggio/ concessione in uso/locazione finanziaria di piattaforme costruite o messe in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, occorre attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V, D. D.Lgs. 81/2008.
Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.
Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione auto certificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.
Quali misure di sicurezza e DPI adottare per le piattaforme elevabili?
L’Allegato VI del D. Lgs. 81/2008 prevede che sulle PLE e simili gli operai addetti devono fare uso di idonea cintura di sicurezza.
Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro pone attenzione:
alla formazione e all’addestramento specifico;
alla scelta di una PLE adeguata/idonea per il lavoro da eseguire;
al corretto utilizzo dei punti di trattenuta identificati all’interno del cestello;
al rispetto delle indicazioni specifiche riportate nel manuale uso e manutenzione del costruttore;
al rispetto dei limiti di utilizzo previsti;
alla predisposizione di un piano di recupero e salvataggio dell’operatore.
Di fondamentale importanza è il dispositivo di trattenuta che, per la lunghezza del cordino e del posizionamento dell’ancoraggio, rende impossibile la caduta dell’operatore e, in caso di eventuale caduta, trattiene l’operatore impedendola. Il DPI comprende un dispositivo di presa per il corpo (imbracatura) e un sottosistema di collegamento con cordino corto che impedisca totalmente la caduta. Deve essere agganciato correttamente al punto identificato dal costruttore posto all’interno del cestello.
Vanno gestire le criticità legate al trasporto, carico e scarico della PLE dall’autocarro.
La PLE deve essere trasportata completamente richiusa, così come indicato nel manuale di istruzioni; al fine di preservare la cesta porta operatore dalle inevitabili sollecitazioni che si generano durante il trasporto, è utile fissarla al mezzo di trasporto con cinghie o catene appositamente predisposte per tale scopo e rimuovere dal cestello eventuali attrezzi/accessori.
Nelle operazioni di carico e scarico della PLE dall’autocarro, si devono utilizzare rampe di carico adeguate, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal costruttore, come riportato nel manuale d’uso e manutenzione. A titolo di esempio, si riportano alcuni accorgimenti che l’operatore incaricato dell’uso, deve seguire durante le fasi di carico e scarico:
Circolare ministeriale 7/2024: problematiche di sicurezza legate all’uso delle Piattaforme Elevabili:
La Circolare n. 7 del 12 settembre 2024 del Ministero del Lavoro fornisce indicazioni di carattere generale concernenti gli aspetti connessi alla progettazione, alla costruzione, alla verifica e all’utilizzo in sicurezza di questa tipologia di macchine.
L’analisi condotta dal Ministero e dall’INAIL sui dati sugli eventi infortunistici avvenuti negli ultimi dieci anni connessi all’utilizzo delle PLE ha evidenziato che, in molti casi, gli eventi infortunistici sono riferibili a cedimenti strutturali che si sono presentati su macchine installate su veicolo con meno di 10 anni di vita ovvero con meno di 10 anni di vita dalla loro prima messa in servizio, per cui gli aspetti connessi alla progettazione e fabbricazione sembrano risultare rilevanti nella determinazione dell’evento incidentale.
Tali cedimenti strutturali delle piattaforme medesime sono riconducibili a fenomeni di fatica, imbozzamento e non corretta esecuzione delle saldature.
Di conseguenza, la circolare intende richiamare l’attenzione sulla necessità di mantenere costantemente sotto osservazione e documentare l’effettivo stato di conservazione della macchina mediante le attività, sia ordinarie che straordinarie, di controllo e manutenzione, effettuate da personale delle ditte utilizzatrici e di verifica periodica di tali attrezzature, effettuate sia da Soggetti Pubblici (ASL/ARPA, INAIL) sia da Soggetti pubblici e privati abilitati; attività che sono parte essenziale di un processo finalizzato a mantenere le condizioni di sicurezza durante l’intero ciclo di vita delle macchine.
A tal fine si ribadisce l’importanza e la necessità di conservazione, tra le altre cose, della seguente documentazione:
comunicazione di messa in servizio;
scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione;
istruzioni del fabbricante fornite con l’attrezzatura;
verbali di verifica periodica;
registro di controllo contenente tutti i controlli e le manutenzioni effettuate, secondo le indicazioni del fabbricante nelle istruzioni d’uso, inclusi gli esiti di eventuali indagini approfondite;
esito dell’indagine supplementare di cui al decreto interministeriale 11 aprile 2011.
Infine, vengono fornite le seguenti raccomandazioni:
ai fabbricanti di garantire, nella fase di progettazione e costruzione della macchina, almeno i livelli di sicurezza stabiliti dalle norme armonizzate applicabili;
agli utilizzatori di attenersi alle indicazioni fornite dal fabbricante nelle istruzioni d’uso riguardo ai limiti d’utilizzo previsti e ai controlli e alla manutenzione da garantire nel tempo, da riportare nell’apposito registro;
ai soggetti che effettuano verifiche periodiche di porre particolare attenzione, durante le verifiche, allo stato di conservazione della macchina, supportando tale valutazione con le evidenze del registro di controllo. Valutare, se necessario, la sospensione dell’attività di verifica periodica per far eseguire controlli non distruttivi o altri esami e/o approfondimenti tecnici sullo stato dei componenti più sollecitati e soggetti a usura, considerando l’effettivo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dal fabbricante, le specifiche costruttive della PLE e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo, indipendentemente dalla data di fabbricazione o di messa in servizio;
agli organi di vigilanza di assicurarsi che le PLE siano state sottoposte alle verifiche periodiche e, attraverso l’esame del registro di controllo, che siano stati effettuati gli interventi di controllo periodici e straordinari, al fine di garantire il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro, secondo le prescrizioni di cui all’art. 71, comma 4, lettera b) e comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Caduta da piattaforma elevabile: imprudenza o carenza nei documenti di sicurezza aziendali?
I lavori in copertura espongono i lavoratori ad un elevato rischio di caduta dall’alto ed in caso di infortunio le conseguenze comportano lesioni gravi, in alcuni casi mortali. Per svolgere in sicurezza i lavori su copertura è necessario partire da un’adeguata valutazione dei rischi che puoi effettuare utilizzando uno specifico software calcolo linea vita.
Con sentenza n. 9456/2025, la Corte d’Appello di Trieste ha parzialmente modificato la decisione emessa dal Tribunale di Rovereto in sede di giudizio abbreviato. Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità penale del presidente della società e datore di lavoro, del consigliere delegato e dirigente della stessa società e del coordinatore della sicurezza per il reato di lesioni personali gravi colpose, in cooperazione colposa, a causa di imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle normative sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull’igiene del lavoro.
Il reato era stato commesso in relazione all’art. 590 in riferimento all’art. 583, comma 1 n. 1) del codice penale, per aver causato lesioni gravi al dipendente. L’infortunio si era verificato mentre il lavoratore stava rimuovendo vecchi cavi elettrici. Per accedere ad un soppalco posto a circa 4,5 metri di altezza, utilizzava una piattaforma di lavoro elevabile, aerea e semovente. Nell’atto di scendere dalla piattaforma e ritornare dal soppalco al cestello, aveva perso l’equilibrio ed era caduto a terra, riportando un grave trauma cranico-facciale con emorragia cerebrale che aveva determinato una malattia superiore a 40 giorni.
Secondo l’accusa, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il datore di lavoro non avevano redatto adeguatamente il Piano Operativo di Sicurezza (POS), omettendo la corretta valutazione dei rischi legati alla rimozione dei cavi e all’uso della piattaforma. Il consigliere delegato e dirigente della stessa società era accusato di non aver scelto metodi sicuri per l’accesso al luogo di lavoro in quota, permettendo l’uso improprio della piattaforma senza prevedere adeguate misure di sicurezza alternative come impalcature o ponteggi.
Al coordinatore per la sicurezza (durante l’esecuzione dei lavori) si contestava di non aver verificato l’idoneità del POS e non aver aggiornato il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in relazione alle modifiche operative necessarie per svolgere i lavori in sicurezza. In generale, i giudici di merito avevano riscontrato una grave carenza nell’organizzazione delle misure di prevenzione e protezione, il che aveva determinato l’infortunio occorso al lavoratore.
Gli imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello sostenendo che la motivazione della sentenza fosse viziata da contraddizioni e travisamenti della prova, affermando che il POS già includeva valutazioni sufficienti sui rischi delle lavorazioni in quota. Hanno, inoltre, argomentato che il comportamento imprudente del lavoratore e la presenza di un preposto per la sicurezza avrebbero dovuto escludere il nesso di causalità tra le loro omissioni e l’evento lesivo.
Infine, hanno contestato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato elementi favorevoli, come la formazione ricevuta dal lavoratore, il rispetto complessivo delle normative sulla sicurezza da parte della società e gli interventi correttivi messi in atto dopo l’infortunio.
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, sottolineando come le sentenze di primo e secondo grado, pienamente conformi, avessero accertato che l’infortunio era conseguenza diretta di una grave omissione nella valutazione dei rischi specifici legati alla lavorazione.
È stato ribadito che il comportamento imprudente del lavoratore non poteva considerarsi abnorme o imprevedibile e, pertanto, non interrompeva il nesso causale. La responsabilità del datore di lavoro e degli altri garanti non veniva esclusa dalla presenza di un preposto, poiché permaneva il dovere primario di organizzare il lavoro in modo sicuro. La Cassazione ha, inoltre, chiarito che non vi era stato alcun travisamento della prova e che il rischio concreto di caduta dal soppalco era stato ignorato nei documenti di sicurezza aziendali.
Sul piano delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione della sentenza impugnata, evidenziando che i giudici di merito avevano adeguatamente valorizzato la mancanza di elementi positivi e la persistente insistenza degli imputati nell’attribuire la colpa esclusivamente al lavoratore. Di conseguenza, i ricorsi sono stati rigettati con condanna dei ricorrenti alle spese processuali.
La verifica periodica della piattaforma PLE ogni quanto deve essere fatta?
L’articolo 71 del testo unico sicurezza stabilisce che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII siano sottoposte a verifiche periodiche, volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
Gli interventi di controllo volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro devono essere effettuati da persona competente. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli Organi di Vigilanza.
Il registro di controllo, in particolare, è lo strumento attraverso cui il datore di lavoro o l’utilizzatore dimostra di aver rispettato gli obblighi di controllo e manutenzioni previsti dal Decreto Legislativo 81/08 (art. 71 commi 4 e 8).
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare:
la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso
lo stato di manutenzione e conservazione;
il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
Il datore di lavoro sottopone le PLE, riportate in allegato VII, a verifiche periodiche obbligatorie:
Attrezzatura
Periodicità Intervento
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano
Verifica biennale
La prima di tali verifiche è effettuata dall‘INAIL mentre, le periodiche successive alla prima, sono effettuate da ATS/ASL/ARPA, o soggetti pubblici/privati incaricati dal datore di lavoro. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Secondo quanto previsto dal D. M. 11/04/2011, nel corso delle verifiche periodiche sulle PLE, sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari finalizzate ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.
La norma prevede anche interventi di controllo straordinari in caso di riparazioni, trasformazioni, fenomeni naturali incidenti, periodi prolungati di inattività.
Quali sono i documenti da conservare e rendere disponibili all’Organo di Vigilanza?
Comunicazione di messa in servizio
Verbale di prima verifica periodica INAIL/omologazione ISPESL
Istruzioni del fabbricante fornite con l’attrezzatura
Verbali di verifica periodica successive alla prima
Registro di controllo, nel quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite
Esito dell’indagine supplementare di cui al D.M. 11 aprile 2011.
È fondamentale quindi riportare sul registro di controllo tutte le attività condotte sull’attrezzatura, tenerlo sempre aggiornato e averlo a disposizione in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Alle ATS/ASL e all’Ispettorato del Lavoro, infatti, il Ministero raccomanda di esaminare il registro di controllo, per verificare che siano stati fatti tutti gli interventi necessari a mantenere le attrezzature efficienti e in buono stato di conservazione.
Qual è la formazione necessaria per l’utilizzo della piattaforma di lavoro elevabile?
L’impiego delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) è riservato esclusivamente a personale che abbia ricevuto una formazione adeguata e un addestramento pratico, come previsto dalla normativa vigente.
In particolare, l’Accordo Stato-Regioni 2025 stabilisce che gli operatori debbano essere abilitati all’utilizzo delle PLE attraverso la partecipazione a percorsi formativi specifici, articolati in moduli teorici e pratici, finalizzati a garantire l’acquisizione delle competenze necessarie per un uso sicuro ed efficace dell’attrezzatura:
modulo teorico–tecnico (4 ore);
moduli pratici specifici:
modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori (4 ore);
modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 ore);
modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori (6 ore).
I moduli pratici dedicato sono finalizzati a fornire ai partecipanti le competenze operative essenziali per utilizzare tali attrezzature in condizioni di piena sicurezza, nel rispetto delle corrette procedure di utilizzo.
Modulo teorico-tecnico
Il modulo teorico-tecnico illustra le categorie e le caratteristiche delle attrezzature di lavoro, i dpi specifici e le modalità di utilizzo e le procedure operative di salvataggio. Nello specifico include:
categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche;
componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta rotante girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile;
dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione;
controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali;
dpi specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino di trattenuta e relative modalità di utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma;
modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, ecc.); spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro;
procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza.
Modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori
Il modulo pratico per PLE su stabilizzatori comprende:
individuazione dei componenti strutturali;
dispositivi di comando e di sicurezza;
controllo pre-utilizzo;
controlli prima del trasferimento su strada;
pianificazione del percorso;
posizionamento della PLE sul luogo di lavoro;
esercitazioni di pratiche operative;
manovre di emergenza;
messa a riposo della PLE a fine lavoro.
Modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso per PLE senza stabilizzatori
Il modulo pratico per le PLE senza stabilizzatori include:
individuazione dei componenti strutturali;
dispositivi di comando e di sicurezza;
controlli pre-utilizzo;
pianificazione del percorso;
movimentazione e posizionamento della PLE;
esercitazioni di pratiche operative;
manovre di emergenza;
messa a riposo della PLE a fine lavoro.
Modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso di PLE con e senza stabilizzatori
Infine, il modulo pratico per PLE con e senza stabilizzatori comprende:
individuazione dei componenti strutturali;
dispositivi di comando e di sicurezza;
controlli pre-utilizzo;
controlli prima del trasferimento su strada;
pianificazione del percorso;
movimentazione e posizionamento della PLE;
esercitazioni di pratiche operative;
manovre di emergenza;
messa a riposo della PLE a fine lavoro.
Verifica intermedia teorico-tecnica
Al termine del modulo teorico e tecnico, è prevista una verifica intermedia dell’apprendimento, articolata in un questionario a risposta multipla. La prova si considera positivamente superata con il raggiungimento di almeno il 70% di risposte corrette. Il superamento di tale verifica costituisce requisito essenziale per l’accesso ai moduli pratici successivi.
In caso di esito negativo, il partecipante è tenuto a ripetere l’intero modulo teorico-tecnico prima di poter proseguire con la formazione pratica.
Verifiche finali pratiche
Al termine di ciascun modulo pratico, è prevista una prova pratica di valutazione finale. L’operatore dovrà eseguire manovre e operazioni specifiche, individuate tra le seguenti:
Modulo 2: PLE con stabilizzatori
È richiesta l’esecuzione di almeno 2 delle seguenti prove:
posizionamento operativo della macchina, comprensivo di controlli preliminari (verifiche pre-utilizzo, controlli prima della circolazione su strada, pianificazione del percorso, posizionamento corretto sul sito di lavoro, messa a riposo a fine attività);
esecuzione di manovre funzionali: salita, discesa, rotazione e posizionamento preciso del cestello rispetto alla postazione di lavoro;
simulazione di situazioni d’emergenza, inclusi il recupero dell’operatore e la gestione in caso di avaria.
Modulo 3: PLE senza stabilizzatori
È richiesta l’esecuzione di almeno 2 delle seguenti prove:
spostamento della PLE sulla postazione di impiego, con esecuzione dei controlli pre-utilizzo, pianificazione del percorso, posizionamento operativo e messa a riposo;
manovre operative con operatore a bordo, comprensive di traslazione, salita, discesa, rotazione e posizionamento della piattaforma;
gestione di emergenze operative, simulando il recupero dell’operatore e l’intervento in caso di guasto.
Modulo 4: PLE con e senza stabilizzatori
È richiesta l’esecuzione di almeno 3 delle seguenti prove, che integrano le competenze dei moduli precedenti:
spostamento e stabilizzazione della PLE sulla piattaforma di impiego, con verifica delle condizioni operative, controlli prima del trasferimento, pianificazione del percorso e posizionamento corretto;
esecuzione completa delle manovre, comprese la traslazione con operatore a bordo, il posizionamento preciso della piattaforma, le fasi di salita, discesa e rotazione;
prove simulate di emergenza per valutare la capacità di gestione sicura di guasti o incidenti.
Esito delle verifiche pratiche
Il mancato superamento della prova pratica finale comporta l’obbligo di ripetizione del relativo modulo prima di poter accedere alla certificazione finale.
Durata della validità dell’abilitazione ed aggiornamento
L’aggiornamento per rinnovare l’abilitazione deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche (Accordo Stato Regioni).
Formazione e sicurezza della piattaforma elevabile: nuovi aggiornamenti UNI
UNI ha recentemente aggiornato due importanti standard tecnici relativi all’impiego delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE):
UNI ISO 18878:2025 – Formazione degli operatori di PLE;
UNI ISO 18893:2025 – Sicurezza, manutenzione e gestione operativa delle PLE.
La UNI ISO 18878:2025, in vigore dal 10 aprile 2025, aggiorna e sostituisce la precedente edizione del 2020, introducendo nuovi requisiti per la formazione degli operatori di PLE. L’obiettivo è garantire che chi utilizza questi macchinari abbia una preparazione omogenea, documentata e allineata agli standard internazionali, in particolare a quelli definiti dalla norma ISO 16368.
La nuova versione entra più nel dettaglio sui contenuti del materiale didattico e sulle modalità di gestione dei corsi, affinché la formazione non sia solo un obbligo formale, ma un processo realmente efficace. Le PLE, infatti, sollevano non solo persone ma anche utensili e materiali a quote spesso elevate: l’errore umano, in questi contesti, può avere conseguenze molto gravi. Da qui l’esigenza di una preparazione tecnica e normativa adeguata.
La UNI ISO 18893:2025, in vigore dal 13 febbraio 2025, riguarda aspetti più operativi e gestionali. Si rivolge a tutti gli attori coinvolti nell’uso delle piattaforme mobili elevabili: dai produttori agli operatori, dai proprietari alle figure responsabili della manutenzione.
Questa norma fissa in maniera chiara i criteri di selezione delle macchine, le modalità corrette per le ispezioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e le procedure operative per l’utilizzo in sicurezza. Non solo: la 18893 delinea le responsabilità di ciascun soggetto coinvolto, in modo da prevenire incidenti, danni a persone o beni, e ridurre l’ambiguità normativa.
Un altro aspetto importante è l’indicazione delle classificazioni delle PLE, che considera sia la posizione della piattaforma rispetto alla linea di ribaltamento, sia il tipo di traslazione previsto per la macchina. Questo permette una più precisa valutazione del rischio e la scelta delle attrezzature più adeguate in base al contesto operativo.
Piattaforma PLE: approfondimenti e guide
ATS di Brianza: guida alle misure di sicurezza per le piattaforme di lavoro elevabili (2025)
L’ATS di Brianza, nell’ambito delle attività di informazione e promozione in materia di sicurezza impiantistica, ha pubblicato nel 2025 una guida dedicata ad una particolare tipologia di apparecchi di sollevamento.
Nella guida è dedicata particolare attenzione:
alle possibili conseguenze di una scarsa o cattiva manutenzione;
all’importanza dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
all’individuazione delle parti delle piattaforme più a rischio di cedimenti strutturali;
alle eventuali criticità legate al trasporto, carico e scarico della PLE dall’autocarro.
Lombardia: linee guida 2025 sull’uso di piattaforme di lavoro elevabili nei cantieri temporanei o mobili (2025)
Con D.d.s. 29 aprile 2025 – n. 5969 la Regione Lombardia ha approvato le nuove Linee guida regionali per l’uso delle piattaforme di lavoro elevabili nei cantieri temporanei o mobili.
Il documento aggiorna e sostituisce i contenuti del DDS n. 6551 del 08/07/2014 ed è finalizzato a fornire indirizzi comuni a Servizi di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (PSAL), ai committenti, ai coordinatori per la sicurezza, alle imprese affidatarie o esecutrici di lavori e ai lavoratori in ordine all’utilizzo corretto e sicuro delle piattaforme di lavoro elevabili.
La prima parte delle line guida contiene le misure generali di sicurezza, da adottare prima e dopo l’uso della piattaforma, e la procedura di emergenza.
Nelle linee guida sono fornite schede analitiche che consentono di individuare correttamente l’ambito specifico di utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili all’interno dei cantieri edili.
Viene illustrata la possibilità di utilizzo delle PLE per “sbarco in quota”, modalità di utilizzo non consentita dalla normativa vigente tranne nel caso in cui l’utilizzatore abbia ottenuto l’approvazione del fabbricante mediante l’invio di linee guida specifiche.
A beneficio delle aziende e dei soggetti della prevenzione, in particolare, vengono proposte specifiche check-list a supporto della corretta la valutazione del rischio.
Focus INAIL sul confronto tra la EN 280:2013+A1:2015 e la EN 280-1:2022 (2024)
L’INAIL propone in un Quaderno del 2024 il confronto tra la norma EN 280:2013+A1:2015 (che è stata ritirata il 2 febbraio 2025) e la EN 280-1:2022 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 2 agosto 2023) che rivela importanti evoluzioni nel campo delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE).
La struttura del documento si basa su tabelle che mettono in parallelo le parti delle due versioni di norma, evidenziando le modifiche sostanziali e formali per rendere il testo più chiaro e interpretabile.
Le normative sulle piattaforme di lavoro elevabili svolgono un ruolo cruciale nella garanzia della sicurezza sul lavoro. Il confronto dettagliato tra la EN 280:2013+A1:2015 e la EN 280-1:2022 evidenzia le evoluzioni normative e l’importanza della formazione degli operatori per assicurare un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative vigenti.
Altri contributi
PLE (piattaforma mobile elevabile): le FAQ
In quali contesti è consigliato l’uso di una piattaforma di lavoro elevabile?
Le PLE sono ideali per operazioni in quota che richiedono rapidità, sicurezza e precisione. Vengono impiegate in edilizia, manutenzione industriale, agricoltura, logistica, spettacolo e ispezioni tecniche.
Quali criteri occorre valutare prima di scegliere una PLE?
Occorre considerare altezza di lavoro richiesta, tipologia di superficie, necessità di mobilità in quota, presenza di ostacoli e vincoli di spazio, oltre alla frequenza d’uso.
Che differenza c’è tra PLE semoventi, autocarrate e trainabili?
Le semoventi si spostano autonomamente, le autocarrate sono installate su veicoli e quindi mobili su strada, le trainabili necessitano di un mezzo di trasporto e sono indicate per usi occasionali.
Cosa distingue le PLE con stabilizzatori da quelle senza?
Le PLE con stabilizzatori offrono maggiore estensione verticale e stabilità, ma richiedono il posizionamento fisso. Quelle senza stabilizzatori garantiscono mobilità anche in quota, ma con minore portata e altezza.
Qual è il limite di altezza per considerare necessaria una PLE?
L’uso di PLE è giustificato quando le postazioni operative si trovano a oltre 2 metri dal piano stabile, in sostituzione a scale o ponteggi, per garantire sicurezza e produttività.
Chi può condurre una PLE secondo la normativa vigente?
Solo personale formato e abilitato, che abbia completato con esito positivo sia il modulo teorico sia le prove pratiche, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni 2024.
Ogni quanto va aggiornato il patentino PLE?
L’abilitazione ha una validità di 5 anni. Il rinnovo richiede la frequenza di un corso di aggiornamento pratico di almeno 4 ore, come stabilito dalla normativa.
Sono previste verifiche tecniche sulle PLE?
Sì, le PLE devono essere sottoposte a verifiche periodiche obbligatorie secondo l’art. 71 del D.Lgs. 81/08, con frequenza e modalità indicate nell’allegato VII del decreto.
Quali sono le più recenti novità normative su formazione e sicurezza PLE?
Le UNI ISO 18878:2025 e UNI ISO 18893:2025, in vigore dal 2025, introducono standard aggiornati su formazione e gestione sicura delle PLE, rafforzando l’attenzione su qualità didattica e responsabilità operative.
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