Agenti cancerogeni, nuova direttiva UE: nuovi limiti per cobalto, IPA, isoprene e 1,4-diossano
Modifiche alla direttiva 2004/37/CE: entrano nel quadro europeo i fumi di saldatura, nuovi valori limite di esposizione e regole più precise sull’uso dei DPI. Gli Stati membri dovranno recepirla entro il 20 novembre 2028
È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la direttiva (UE) 2026/2450 del Parlamento europeo e del Consiglio, che aggiorna la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione professionale ad agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione.
La nuova direttiva, adottata il 21 ottobre 2026 e pubblicata il 30 ottobre, porta a compimento la sesta revisione della disciplina europea già avviata negli anni precedenti. Il testo interviene sui valori limite di esposizione professionale, amplia il perimetro delle attività considerate e rafforza alcune misure di prevenzione e protezione.
Fumi di saldatura inseriti tra i procedimenti soggetti alla direttiva
Una delle modifiche più rilevanti riguarda i fumi derivanti dai processi di saldatura.
La direttiva aggiunge all’allegato I della 2004/37/CE i lavori che comportano esposizione a fumi di saldatura contenenti sostanze o miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B secondo il regolamento CLP.
Quando nel processo di saldatura vengono liberate tali sostanze, l’esposizione non dovrà superare i valori limite previsti dall’allegato III.
Il nuovo inserimento assume particolare rilievo per le attività nelle quali i fumi possono contenere, ad esempio, composti del cromo esavalente, nichel, cadmio e altri agenti CMR. La direttiva richiama infatti la classificazione IARC dei fumi di saldatura come cancerogeni per l’uomo e la necessità di rendere più chiaro il regime di protezione applicabile ai lavoratori esposti.
Nuovi valori limite per il cobalto
La direttiva introduce per la prima volta valori limite europei specifici per il cobalto e i composti inorganici del cobalto.
I valori a regime sono:
0,01 mg/m³ per la frazione inalabile;
0,0025 mg/m³ per la frazione respirabile.
È inoltre prevista l’indicazione relativa alla possibile sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.
Il legislatore europeo introduce però un periodo transitorio: fino al 20 novembre 2032 saranno applicabili valori rispettivamente pari a 0,02 mg/m³ e 0,0042 mg/m³.
La transizione tiene conto delle difficoltà tecniche che alcuni settori potrebbero incontrare nell’adeguarsi immediatamente ai valori definitivi, pur mantenendo l’obiettivo di una progressiva riduzione dell’esposizione.
IPA e benzo[a]pirene: nuovo OEL e periodo transitorio
Cambia anche la disciplina delle miscele di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene.
La direttiva stabilisce un valore limite di esposizione professionale, misurato come benzo[a]pirene, pari a 0,00007 mg/m³ su 8 ore.
Resta anche l’osservazione relativa all’assorbimento attraverso la pelle. Per alcuni comparti produttivi è previsto un valore transitorio di 0,00014 mg/m³ fino al 20 novembre 2033.
La deroga temporanea riguarda, tra gli altri:
fonderie di acciaio e ferro;
produzione di alluminio;
produzione di carbonio e grafite;
cokerie;
distillazione di catrame fossile;
produzione di refrattari;
saldatura di binari ferroviari;
processi metallurgici non ferrosi;
fusione di metalli.
Rispetto al testo consolidato precedente, nel quale le miscele di IPA erano già presenti nell’allegato III ma senza uno specifico valore numerico nella relativa riga, la novità consiste quindi nella fissazione del nuovo limite vincolante europeo.
Isoprene: limite di 8,5 mg/m³
Entra nell’allegato III anche l’isoprene, classificato come agente cancerogeno di categoria 1B.
Per l’esposizione professionale viene stabilito un limite su 8 ore pari a 8,5 mg/m³, corrispondenti a 3 ppm.
La previsione nasce dalle valutazioni scientifiche e tecniche considerate nel procedimento europeo e punta a uniformare il livello minimo di protezione nei diversi Stati membri.
1,4-diossano: limiti nell’aria e monitoraggio biologico
Per l’1,4-diossano, anch’esso classificato come cancerogeno di categoria 1B, sono previsti sia un limite a lungo termine sia un limite di breve durata:
7,3 mg/m³, pari a 2 ppm, come valore su 8 ore;
73 mg/m³, pari a 20 ppm, per le esposizioni di breve durata.
È inoltre presente l’annotazione relativa alla possibilità di un contributo significativo dell’assorbimento cutaneo.
La novità non riguarda soltanto l’esposizione nell’aria.
Nell’allegato III bis viene aggiunto anche un valore limite biologico vincolante di 45 mg di HEAA per grammo di creatinina nelle urine, da misurare al termine dell’esposizione o del turno secondo il diritto o la prassi nazionale.
Mercurio: precisato il campo di applicazione
Per il mercurio e i composti inorganici divalenti del mercurio il valore limite su 8 ore resta pari a 0,02 mg/m³.
Cambia però la formulazione della voce nell’allegato III: il limite viene riferito espressamente al mercurio e ai composti inorganici divalenti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva.
La precisazione si rende necessaria perché non tutti i composti inorganici divalenti del mercurio possono essere classificati come sostanze tossiche per la riproduzione.
DPI respiratori solo come ultima misura
La revisione interviene anche sull’articolo 5 della direttiva 2004/37/CE e precisa il ruolo dei dispositivi di protezione individuale.
Quando, nonostante l’adozione delle misure tecniche e organizzative previste, l’esposizione non può essere evitata o adeguatamente ridotta, possono essere utilizzati DPI, in particolare quelli per la protezione delle vie respiratorie.
Il testo chiarisce però che devono essere impiegati come ultima misura, anche per impedire il superamento dei valori limite.
I dispositivi devono inoltre essere:
scelti correttamente;
adattati individualmente al lavoratore;
mantenuti in condizioni adeguate.
Il principio resta quindi coerente con la gerarchia delle misure di prevenzione già prevista dalla direttiva: prima sostituzione, sistemi chiusi, misure tecniche e organizzative e riduzione dell’esposizione; solo successivamente la protezione individuale.
Pause regolari per chi indossa i DPI
Accanto alle regole sui dispositivi di protezione viene introdotta una disposizione specifica sulle pause.
Quando i lavoratori indossano DPI, avranno diritto a pause regolari in un’area priva del rischio di contaminazione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione.
La durata e la frequenza delle pause non sono fissate in modo uniforme dalla direttiva: dovranno essere determinate tenendo conto della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro.
Si tratta di un elemento operativo da considerare nella futura organizzazione delle attività in cui il ricorso continuativo alla protezione respiratoria risulti necessario.
Cosa cambia per la valutazione del rischio
La direttiva non modifica il principio fondamentale già previsto dall’articolo 3 della direttiva 2004/37/CE: per ogni attività che possa comportare esposizione ad agenti CMR occorre determinare natura, grado e durata dell’esposizione, così da valutare i rischi e definire le misure da adottare. La valutazione deve inoltre essere aggiornata quando cambiano le condizioni in grado di influenzare l’esposizione.
L’introduzione di nuovi agenti, nuovi valori limite e dei fumi di saldatura tra i procedimenti contemplati dalla direttiva comporterà quindi, una volta recepite le nuove disposizioni a livello nazionale, la necessità di verificare l’adeguatezza delle valutazioni già effettuate nelle attività interessate.
Particolare attenzione sarà necessaria nei processi di saldatura e nelle lavorazioni metallurgiche, nelle fonderie e nei settori nei quali possono essere presenti cobalto, IPA, isoprene o 1,4-diossano.
Quando si applicano le nuove disposizioni
La direttiva (UE) 2026/2450 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepirla entro il 20 novembre 2028.
Fino al recepimento nazionale, occorre quindi distinguere il nuovo quadro europeo dalla disciplina direttamente applicabile nei singoli ordinamenti.
I termini transitori fissati dalla direttiva sono invece già definiti a livello europeo: 20 novembre 2032 per i valori transitori del cobalto e 20 novembre 2033 per il valore transitorio degli IPA nei settori individuati.
Approfondimenti
Per approfondire l’argomento, leggi il focus “Valutazione del rischio cancerogeno: cos’è, quando e come farla“.
Per gestire in modo strutturato la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro puoi utilizzare un software per la redazione del DVR che comprende anche la valutazione del rischio cancerogeno e mutageno, insieme agli altri rischi specifici previsti dalla normativa sulla sicurezza.
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