PEF incompleto: quando l’omissione dei costi comporta l’esclusione dalla gara?
PEF incompleto nelle concessioni: il TAR Veneto chiarisce quando l’omissione dei costi annuali comporta l’esclusione e perché non basta il soccorso istruttorio
Il piano economico-finanziario (PEF) è uno strumento essenziale nelle procedure di affidamento delle concessioni: consente di verificare la sostenibilità economica dell’offerta e la capacità dell’operatore di garantire le prestazioni per l’intera durata del rapporto. Ma cosa succede quando il PEF viene presentato, ma risulta incompleto? È possibile recuperare le informazioni mancanti dalla relazione economica oppure integrare il documento attraverso un chiarimento?
A rispondere è il TAR Veneto, con la sentenza n. 1925/2026, che ha confermato l’esclusione di un concorrente per l’omessa indicazione delle principali voci di costo e della loro distribuzione annuale.
Il caso: un PEF privo delle principali voci di costo
La controversia nasce da una procedura aperta indetta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di ristorazione scolastica. Il disciplinare prevedeva la presentazione, a pena di esclusione, di un PEF non asseverato, redatto utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante, accompagnato da una relazione economica a supporto delle stime.
Una società partecipante, risultata prima graduata in tre dei quattro lotti, veniva esclusa dal lotto relativo al Comune. Nel relativo PEF, infatti, l’impresa aveva indicato tra le uscite soltanto il costo della manodopera per l’intera concessione e gli oneri DUVRI, omettendo le altre componenti economiche: derrate alimentari, trasporto, sicurezza aziendale, pulizie, manutenzioni, smaltimento dei rifiuti, software e costi generali. Soprattutto, mancava la ripartizione delle singole voci di costo per ciascuna annualità, richiesta dal modello di gara.
La commissione aveva pertanto ritenuto impossibile verificare adeguatamente la sostenibilità economico-finanziaria dell’offerta, disponendo l’esclusione.
I motivi del ricorso: errore materiale o carenza essenziale?
L’impresa contestava il provvedimento sostenendo che il PEF fosse stato regolarmente presentato e che l’omissione dipendesse da un semplice errore materiale. Secondo la ricorrente, le informazioni mancanti erano comunque ricavabili dalla relazione economica allegata, nella quale figuravano le diverse componenti di costo.
Inoltre, sottraendo l’utile dalle entrate indicate nel PEF, sarebbe stato possibile determinare i costi complessivi annuali. La società evidenziava anche che il disciplinare riportava le voci di costo «a titolo esemplificativo», senza imporre espressamente la compilazione di ciascuna componente.
A suo giudizio, la commissione avrebbe potuto richiedere chiarimenti senza modificare l’offerta economica.
La decisione del TAR Veneto: il PEF deve consentire la verifica della sostenibilità
Il TAR respinge il ricorso, confermando la legittimità dell’esclusione. Richiamando la funzione del piano economico-finanziario nelle concessioni, i giudici sottolineano che il PEF serve a dimostrare la capacità dell’operatore di sostenere gli investimenti e la gestione lungo l’intera durata dell’affidamento.
Nel caso esaminato, il disciplinare imponeva l’utilizzo di un modello che prevedeva l’indicazione distinta delle componenti di costo per ciascun anno.La formula «a titolo esemplificativo» non rendeva facoltativa la rappresentazione delle spese effettivamente sostenute, ma consentiva soltanto di adattare le voci alla concreta struttura economica dell’offerta.
Il PEF mancava quindi di elementi essenziali indispensabili per assolvere la sua funzione.
La relazione economica non poteva colmare le omissioni: riportava importi aggregati riferiti all’intera concessione, senza specificarne la distribuzione annuale. Neppure la sottrazione dell’utile dalle entrate risultava sufficiente, poiché permetteva di calcolare i costi complessivi, ma non di ricostruire le singole componenti richieste.
PEF incompleto: quando non è ammesso il soccorso istruttorio?
Un passaggio decisivo della sentenza riguarda la possibilità di richiedere chiarimenti. Il TAR distingue tra la semplice spiegazione di informazioni già contenute nell’offerta e l’introduzione successiva di elementi economici mancanti.
Nel caso concreto, il chiarimento avrebbe imposto all’impresa di determinare ex post la ripartizione annuale dei costi, aggiungendo dati non presenti nella documentazione originaria. Secondo i giudici, ciò avrebbe comportato un’inammissibile integrazione dell’offerta economica.
Il TAR richiama inoltre l’art. 182, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, che consente alle stazioni appaltanti di richiedere il PEF nelle procedure di concessione. La definizione dei suoi contenuti rientra nella determinazione dell’offerta economica richiesta dalla gara.
Non ogni irregolarità del PEF, dunque, comporta automaticamente l’esclusione: assume rilievo la natura delle informazioni omesse e la loro effettiva ricavabilità dalla documentazione presentata.
Cosa devono verificare imprese e professionisti prima di presentare il PEF?
La sentenza richiama l’attenzione sulla necessità di verificare la completezza sostanziale del piano economico-finanziario.
Prima della presentazione dell’offerta è opportuno controllare:
la corrispondenza tra PEF e modello richiesto dal disciplinare;
la presenza di tutte le componenti di costo effettivamente previste;
la corretta distribuzione dei costi nelle diverse annualità;
la coerenza tra PEF, relazione economica e risultati attesi;
la possibilità di ricostruire in modo univoco l’equilibrio economico-finanziario della concessione.
La presenza di una relazione economica dettagliata non garantisce, da sola, la completezza del PEF.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato al piano economico-finanziario (PEF), con un’analisi dei contenuti, delle finalità e del ruolo del documento nella verifica dell’equilibrio economico-finanziario. Una corretta predisposizione del PEF richiede anche stime attendibili delle componenti di costo. Per le concessioni che prevedono lavori, puoi utilizzare il software per il computo metrico e la stima economica degli interventi, utile per organizzare e quantificare i costi da considerare nelle valutazioni economiche del progetto.
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