I 10 giorni per impugnare l’oscuramento degli atti di gara valgono anche ad agosto?
Accesso agli atti di gara: il TAR Napoli chiarisce che i 10 giorni per impugnare l’oscuramento dell’offerta tecnica non si sospendono durante il mese di agosto
I l termine di 10 giorni previsto dal Codice dei contratti pubblici per impugnare una decisione di oscuramento dell’offerta tecnica non si sospende durante il periodo feriale. È quanto chiarisce il TAR Campania, Napoli, Sezione V, con la sentenza n. 5572 dell’8 ottobre 2026, relativa all’applicazione dell’art. 36 del D.Lgs. 36/2023.
La pronuncia affronta una questione di particolare interesse per gli operatori economici: cosa accade quando l’aggiudicazione e la decisione di secretare parte della documentazione di gara vengono comunicate nel mese di agosto? Secondo i giudici, il termine per proporre ricorso continua a decorrere anche durante la sospensione feriale ordinariamente prevista per i termini processuali. Una successiva richiesta di accesso, inoltre, non determina automaticamente una nuova decorrenza.
Il caso: offerta tecnica oscurata e ricorso presentato a settembre
La controversia nasce da una procedura aperta indetta da un’Azienda Ospedaliera Universitaria per l’affidamento, della durata di 24 mesi, del servizio antincendio e safety presso gli edifici e le aree dell’azienda ospedaliera. L’appalto, del valore a base di gara di 4.646.304 euro oltre IVA, prevedeva l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’operatore economico uscente si classificava secondo e, dopo aver ricevuto la comunicazione di aggiudicazione del 7 agosto 2026, apprendeva che la stazione appaltante aveva accolto la richiesta dell’aggiudicataria di oscurare l’offerta tecnica. La documentazione risultava sostanzialmente inaccessibile. Non erano stati resi disponibili neppure i giustificativi prodotti nell’ambito della verifica di anomalia.
La seconda classificata presentava quindi, sempre il 7 agosto, un’istanza per ottenere l’accesso integrale all’offerta tecnica e alla documentazione relativa all’anomalia. Il 21 agosto l’amministrazione confermava le precedenti decisioni di oscuramento. L’impresa proponeva ricorso, notificato e depositato il 2 settembre 2026. La questione centrale diventava così la tempestività dell’impugnazione: il termine di 10 giorni doveva considerarsi sospeso durante agosto oppure no?
Oscuramento dell’offerta: quando decorre il termine di 10 giorni?
L’art. 36, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 prevede uno specifico rito per contestare le decisioni sull’oscuramento della documentazione di gara, mediante ricorso ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo. Il termine per notificare e depositare il ricorso è di 10 giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, quando questa contiene anche la decisione sull’oscuramento.
Il TAR richiama la recente Adunanza Plenaria n. 8/2026, che ha chiarito un presupposto fondamentale: il rito accelerato si applica quando esiste una decisione specifica ed espressa sull’oscuramento. Non basta la semplice pubblicazione dell’offerta in versione oscurata per configurare un provvedimento implicito.
Nel caso esaminato, secondo i giudici, una decisione espressa esisteva: l’amministrazione aveva comunicato di aver esaminato le dichiarazioni degli operatori e valutato il contenuto delle offerte, disponendo l’oscuramento delle parti indicate. Pertanto, il termine per impugnare decorreva dal 7 agosto 2026.
Il successivo diniego del 21 agosto aveva natura meramente confermativa e non poteva riaprire i termini.
La decisione del TAR: niente sospensione feriale per il rito accelerato
È questo il passaggio più rilevante della sentenza. Il Collegio si interroga espressamente sull’applicabilità della sospensione feriale al rito speciale previsto dall’art. 36.
La risposta a giudizio del Collegio è negativa. Secondo il TAR, il particolare rito disciplinato dall’art. 36, comma 7, non è soggetto alla sospensione feriale prevista dall’art. 54, comma 2, del Codice del processo amministrativo, trovando applicazione l’eccezione del successivo comma 3.
La motivazione si fonda sulle caratteristiche del procedimento. L’art. 36, comma 7, stabilisce infatti che il ricorso sia fissato d’ufficio in camera di consiglio con termini dimezzati rispetto a quelli previsti dall’art. 55 del Codice del processo amministrativo.
Il TAR interpreta tale richiamo come comprensivo dell’intero regime processuale dei procedimenti cautelari, inclusa l’inapplicabilità della sospensione feriale. Inoltre, ammettere la sospensione di agosto sarebbe incompatibile con la finalità del rito, concepito per risolvere rapidamente le controversie sull’accessibilità delle offerte e prevenire ritardi nel contenzioso sugli appalti.
La sentenza richiama, a sostegno di questa interpretazione, il precedente del TAR Lazio n. 14212 del 7 agosto 2026.
Ne consegue che il ricorso notificato il 2 settembre, rispetto alla decisione comunicata il 7 agosto, era tardivo.
Il ricorso è irricevibile: nessuna valutazione sulla legittimità dell’oscuramento
Il TAR dichiara il ricorso irricevibile nella parte relativa all’offerta tecnica, perché presentato oltre il termine previsto. Quanto ai documenti riguardanti la verifica di anomalia, dichiara invece il ricorso improcedibile: durante il giudizio, infatti, la ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla loro acquisizione, alla luce della documentazione nel frattempo prodotta.
La decisione non entra quindi nel merito della legittimità dell’oscuramento pressoché integrale dell’offerta tecnica né della sufficienza della relativa motivazione.
Il principio che emerge riguarda esclusivamente il rispetto dei termini processuali.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato agli articoli 35 e 36 del nuovo Codice Appalti: accesso agli atti. La corretta organizzazione dei documenti e delle comunicazioni di gara è fondamentale per ricostruire le informazioni disponibili e le relative date. Per gestire e condividere documenti digitali in un ambiente collaborativo, scopri la piattaforma per la gestione documentale e la collaborazione digitale.
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