Patente a crediti sospesa e SOA valida: l’impresa è esclusa dagli appalti?
La sospensione della patente a crediti per un anno a seguito di un infortunio mortale impedisce all’impresa di operare nei cantieri anche se in possesso di un’attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III?
Il TAR Lazio con la sentenza n. 13587/2026 chiarisce il rapporto tra sospensione cautelare della patente a crediti, qualificazione SOA e interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici.
Secondo i giudici amministrativi, la sospensione della patente a crediti non determina automaticamente l’impossibilità di operare nei cantieri né giustifica, di per sé, l’esclusione dagli appalti pubblici. Occorre infatti distinguere le ipotesi sanzionatorie espressamente previste dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e verificare se l’impresa disponga di un autonomo titolo che la esonera dall’obbligo della patente.
Il possesso di un’attestazione SOA in classifica almeno III, purché valida, assume quindi un ruolo determinante nella valutazione della legittimità dell’interdizione.
Patente a crediti sospesa dopo un infortunio mortale in cantiere
Un’impresa operante nel settore della manutenzione e realizzazione di impianti idraulici, titolare di un’attestazione SOA per la categoria OG11, classifica III, valida fino al 2027, presenta un ricorso contro il provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva disposto l’interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi, a seguito della sospensione cautelare della patente a crediti per un anno da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, conseguente a un infortunio mortale verificatosi in cantiere.
Il provvedimento ministeriale richiamava l’art. 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, che disciplina le sanzioni applicabili alle imprese che operano nei cantieri senza patente a crediti o con un punteggio inferiore alla soglia minima prevista.
L’impresa ha quindi impugnato l’interdizione, sostenendo che il Ministero avesse applicato automaticamente una sanzione senza considerare la propria posizione e, soprattutto, il possesso dell’attestazione SOA.
I motivi del ricorso: perché l’impresa ha contestato l’interdizione
L’impresa ha impugnato il provvedimento di interdizione dai lavori pubblici contestandone la legittimità sotto tre distinti profili.
In primo luogo, ha denunciato la violazione dell’art. 7 della legge 241/1990, sostenendo che il Ministero avesse disposto l’esclusione senza comunicarle preventivamente l’avvio del procedimento amministrativo e senza consentirle di presentare osservazioni e documentazione a propria difesa. Secondo la società, il contraddittorio avrebbe permesso di dimostrare il possesso di un’attestazione SOA in classifica III, circostanza potenzialmente decisiva per evitare l’adozione della misura interdittiva.
Con il secondo motivo, l’impresa ha contestato la violazione dell’art. 27 del D.Lgs. 81/2008, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento. La ricorrente ha infatti evidenziato che, ai sensi del comma 15 dello stesso articolo, le imprese in possesso di un’attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III sono esonerate dall’obbligo della patente a crediti. Di conseguenza, la sospensione cautelare della patente, disposta a seguito dell’infortunio mortale, non avrebbe comportato l’impossibilità di continuare a operare nei cantieri, essendo l’impresa comunque in possesso di un titolo autonomo e valido. Il Ministero avrebbe quindi applicato automaticamente l’interdizione senza verificare la situazione specifica della società e gli effettivi presupposti della sanzione.
Infine, con il terzo motivo, formulato in via subordinata, l’impresa ha contestato l’applicazione dell’art. 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 ai contratti pubblici già aggiudicati, sostenendo che la disposizione prevede l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici e non possa quindi essere estesa agli appalti per i quali l’aggiudicazione sia già intervenuta. Secondo la ricorrente, pertanto, il provvedimento ministeriale risultava illegittimo sia per le modalità con cui era stato adottato sia per l’errata applicazione della disciplina sulla patente a crediti.
Patente a crediti sospesa e SOA valida: per il TAR l’interdizione dagli appalti è illegittima
Con la sentenza n. 13587/2026, il TAR Lazio ha accolto il ricorso dell’impresa, annullando il provvedimento di interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Secondo i giudici, la sospensione cautelare della patente a crediti a seguito di un infortunio mortale non comporta automaticamente l’esclusione dagli appalti pubblici, poiché l’art. 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 prevede tale sanzione esclusivamente per chi opera nei cantieri senza patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti. Nessuna disposizione prevede, invece, la sanzione dell’interdizione dalla contrattazione con la P.A. in caso di sospensione cautelare a seguito di incidenti.
Inoltre, il Tribunale ha chiarito che le imprese in possesso di un’attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III sono esonerate dall’obbligo della patente a crediti, ai sensi del comma 15 dello stesso articolo. Pertanto, finché l’attestazione SOA rimane valida, la sospensione della patente non impedisce di per sé all’impresa di continuare a operare nei cantieri.
Nel caso esaminato, il Ministero aveva disposto l’interdizione senza verificare adeguatamente la situazione specifica della società e senza considerare il possesso della qualificazione SOA. Il TAR ha quindi riconosciuto il difetto di istruttoria del provvedimento ministeriale, ritenendolo sufficiente per disporne l’annullamento, senza esaminare gli ulteriori motivi di ricorso.
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