Offerta economica costruita per massimizzare il punteggio: quando scatta l’esclusione?

Offerta economica costruita per massimizzare il punteggio: quando scatta l’esclusione?

Offerta economica costruita per massimizzare i punti: il TAR Piemonte chiarisce quando i chiarimenti fuorvianti integrano un grave illecito professionale in gara

La libertà dell’operatore economico di formulare la propria offerta incontra un limite negli obblighi di correttezza, buona fede e trasparenza che regolano le procedure di affidamento. Ma fino a che punto un’impresa può sfruttare le formule di attribuzione del punteggio per ottenere un vantaggio competitivo?

La questione è affrontata dal TAR Piemonte, con la sentenza n. 1919 del 1° ottobre 2026, relativa all’esclusione di un concorrente che aveva costruito la propria offerta economica per massimizzare il punteggio, concentrando gran parte dei ricavi su una voce scarsamente rilevante ai fini della valutazione.

Secondo i giudici, il problema non risiede soltanto nella struttura economica dell’offerta, ma anche nei chiarimenti forniti dall’impresa, ritenuti fuorvianti perché non corrispondenti alle effettive modalità di determinazione del prezzo.

Il caso: un’offerta economica costruita per ottenere il massimo punteggio

La controversia nasce da una procedura aperta per l’affidamento di servizi di cassa e concessione di linee di credito, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023. Il disciplinare prevedeva l’attribuzione di punteggi economici attraverso cinque parametri, tra cui:

costo annuo a forfait del servizio di cassa, fino a 10 punti;
commissione per la messa a disposizione dei fondi, fino a 42 punti.

Una società partecipante aveva presentato un’offerta caratterizzata da un costo annuo a forfait di 500.000 euro, a fronte di una stima della stazione appaltante di circa 20.200 euro, comprensivi del servizio di cassa e del kit di firma digitale. Contemporaneamente, aveva azzerato la commissione per la disponibilità dei fondi, proponendo un valore dello 0%.

Questa combinazione consentiva di ottenere il massimo punteggio sul parametro economicamente più rilevante, compensando i mancati ricavi con un costo fisso estremamente elevato. Il RUP ha richiesto chiarimenti ai sensi dell’articolo 101, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

L’impresa ha inizialmente indicato le attività e i costi operativi associati al servizio. Successivamente, nell’istanza di riesame dell’esclusione, ha spiegato che il forfait era stato determinato partendo dai valori economici della documentazione di gara, applicando un ribasso del 9%.

La stazione appaltante ha quindi disposto l’esclusione per grave illecito professionale.

I motivi del ricorso: la libertà imprenditoriale giustifica la strategia economica?

La società ha contestato il provvedimento sostenendo che l’offerta fosse economicamente sostenibile e rispettasse le previsioni della documentazione di gara.

Secondo la ricorrente, la distribuzione dei costi tra le diverse componenti rappresentava una scelta legittima, riconducibile all’autonomia imprenditoriale. L’impresa ha inoltre contestato la qualificazione della propria condotta come grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 36/2023.

L’esclusione sarebbe stata quindi illegittima, così come la successiva aggiudicazione a un altro concorrente.

La decisione del TAR: non basta rispettare formalmente le regole di gara

Il TAR Piemonte respinge il ricorso. Secondo i giudici, il costo annuo a forfait non derivava da una reale analisi dei fattori produttivi, ma da un calcolo costruito sulla disponibilità economica della stazione appaltante. La sentenza evidenzia che l’importo proposto non costituiva:

«il risultato di una specifica articolazione dei fattori di produzione […] ma una soluzione studiata a tavolino per “saturare” la disponibilità di spesa della Stazione appaltante».

L’offerta, pur formalmente conforme alla disciplina di gara, sfruttava il diverso peso dei parametri economici per ottenere un vantaggio competitivo non riconducibile a una fisiologica struttura di costi e ricavi. Il Collegio precisa infatti che:

«l’offerta […] sfruttava le pieghe della lex specialis al fine di conseguire un punteggio che nessuna fisiologica strutturazione di costi e ricavi, per quanto “estrema”, avrebbe mai potuto garantire».

Tuttavia, l’aspetto decisivo riguarda il comportamento tenuto dall’operatore durante la richiesta di chiarimenti.

Quando i chiarimenti sull’offerta diventano grave illecito professionale?

Il TAR distingue la questione della sostenibilità economica da quella dell’affidabilità professionale. L’impresa aveva risposto alla richiesta del RUP elencando attività astrattamente riferibili al servizio, senza illustrare il procedimento effettivamente utilizzato per determinare il prezzo.

Secondo il Collegio:

«la ricorrente ha consapevolmente dissimulato le modalità di strutturazione della propria offerta, fornendo […] informazioni economico-imprenditoriali prive di correlazione con gli importi proposti in sede di gara».

Tale comportamento è riconducibile all’articolo 98, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, che contempla, tra le condotte rilevanti ai fini del grave illecito professionale, la fornitura di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, sulla selezione o sull’aggiudicazione.

Il TAR ritiene quindi legittima la valutazione della stazione appaltante sull’idoneità della condotta a compromettere il rapporto fiduciario con l’operatore economico.

L’esclusione viene confermata e il ricorso respinto.

 

 

Approfondimenti

Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato ai motivi di esclusione nel nuovo Codice degli appalti, con particolare attenzione al grave illecito professionale e alle conseguenze sull’affidabilità degli operatori economici. Nella preparazione delle offerte economiche per gli appalti di lavori, è inoltre fondamentale disporre di analisi dei prezzi e stime dei costi attendibili. Con il software adattp puoi elaborare computi metrici, analisi dei prezzi e documentazione economica a supporto della formulazione dell’offerta.

 

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