Fotovoltaico nel centro storico: è possibile?
È possibile installare il fotovoltaico nei centri storici? A quali condizioni? Normative, procedura e casi giuridici per installazioni a norma
Installare un impianto fotovoltaico nel centro storico è possibile, ma occorre verificare i vincoli presenti sull’edificio e sull’area, la visibilità dei pannelli e le disposizioni urbanistiche locali.
Il D.Lgs. 190/2024 prevede specifiche semplificazioni e, in determinate condizioni, l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica.
La presenza di un centro storico non comporta quindi un divieto automatico: la possibilità di installazione dipende dal regime di tutela e dalle caratteristiche dell’intervento.
Per progettare un impianto conforme alla normativa non basta scegliere la tecnologia o calcolare la potenza installabile. È necessario analizzare le caratteristiche del fabbricato, la disciplina urbanistica, gli eventuali vincoli culturali e paesaggistici, oltre alla producibilità energetica attesa. Un software di progettazione fotovoltaica può supportare il dimensionamento, il posizionamento dei moduli e la simulazione tecnico-economica dell’impianto.
Scopri quando è possibile installare pannelli fotovoltaici con riferimento a normative, procedure e considerazioni pratiche.
Sono concessi gli impianti fotovoltaici nei centri storici?
L’installazione di pannelli fotovoltaici nei centri storici è possibile, ma richiede il rispetto di alcune condizioni per garantire la compatibilità paesaggistica.
Il Decreto Legislativo 190/2024, conosciuto come Testo Unico delle Rinnovabili, prevede che per gli interventi realizzati su beni e aree tutelate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali non sia richiesta l’autorizzazione paesaggistica. Si tratta, in particolare, di quei contesti che conservano un valore estetico e tradizionale, come centri storici o complessi architettonici di rilevanza culturale.
Tuttavia, questa esenzione è valida solo se gli interventi non risultano visibili da spazi pubblici o da punti panoramici. In alternativa, per gli impianti fotovoltaici, l’autorizzazione non è necessaria quando le coperture sono realizzate con materiali tipici della tradizione costruttiva locale.
Qual è la normativa di riferimento per il fotovoltaico nei centri storici?
La disciplina di riferimento comprende il D.Lgs. 190/2024 sui regimi amministrativi delle fonti rinnovabili, il D.Lgs. 42/2004 sulla tutela culturale e paesaggistica e il D.P.R. 31/2017 sugli interventi paesaggistici.
Per individuare i permessi necessari bisogna leggere queste disposizioni in relazione al caso concreto, tenendo conto delle modifiche normative successive.
Riferimento
Ambito principale
D.Lgs. 190/2024
Regimi amministrativi per gli impianti da fonti rinnovabili
D.Lgs. 42/2004, art. 136
Immobili e aree di notevole interesse pubblico
D.Lgs. 42/2004, artt. 10 e 21
Beni culturali e interventi sottoposti ad autorizzazione
D.Lgs. 42/2004, art. 146
Disciplina dell’autorizzazione paesaggistica
D.P.R. 31/2017
Interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o soggetti a procedura semplificata
D.P.R. 73/2026
Aggiornamenti alla disciplina degli interventi paesaggistici
Strumenti urbanistici comunali
Prescrizioni locali sulle trasformazioni edilizie
Che cosa prevede il D.Lgs. 190/2024?
Il D.Lgs. 190/2024 disciplina i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, distinguendo le tipologie di intervento e le relative procedure.
Il Testo Unico delle Rinnovabili ha abrogato alcuni articoli del D.L. 17/2022, tra cui l’art. 9 (semplificazione per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili), commi 01, 1, 1 -bis , 1 -quinquies, 9 -ter (semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici flottanti), 10 (definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW).
Stabilisce che non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi effettuati su aree e immobili vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2024. Tali aree comprendono i complessi di elementi immobili che costituiscono un aspetto caratteristico di valore estetico e tradizionale, inclusi centri e nuclei storici.
L’esenzione si applica a condizione che gli interventi non siano visibili da spazi esterni o punti di vista panoramici, oppure, nel caso di installazione di impianti fotovoltaici, quando le coperture e i manti siano realizzati con materiali tipici della tradizione locale.
Leggi un approfondimento sulla normativa per l’installazione degli impianti fotovoltaici.
Quando il fotovoltaico nel centro storico non richiede autorizzazione paesaggistica?
L’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 190/2024 prevede, per gli interventi compresi nel suo ambito applicativo su beni e aree tutelati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 42/2004, un’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica in presenza delle condizioni espressamente previste dalla legge.
Le condizioni indicate sono alternative:
l’intervento non è visibile dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici;
per l’installazione di impianti fotovoltaici, le coperture e i manti sono realizzati in materiali della tradizione locale.
È importante precisare che la norma riguarda una specifica categoria di tutela e gli interventi disciplinati dalla disposizione: non rappresenta un’esenzione indiscriminata per tutti gli edifici storici e per qualsiasi tipo di impianto.
La verifica della visibilità richiede particolare attenzione, soprattutto in presenza di strade panoramiche, piazze, belvedere e punti di osservazione significativi per il contesto tutelato.
Inoltre, l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica non equivale automaticamente all’assenza di ogni altro adempimento. Restano da verificare le eventuali ulteriori forme di tutela, gli obblighi tecnici e le prescrizioni applicabili al singolo immobile.
Quando non è possibile installare pannelli fotovoltaici in centro storico senza permessi?
Come detto, in alcuni casi non è possibile installare gli impianti senza aver ottenuto prima un permesso richiesto.
Si tratta di situazioni in cui:
gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi comunali possono stabilire o mantenere restrizioni e limitazioni agli interventi su edifici di valore storico, culturale e architettonico;
gli edifici e le aree possono essere soggetti a severi vincoli secondo il D.Lgs. 42/2004 (Codice del Paesaggio e dei Beni Culturali).
Quali permessi servono per installare il fotovoltaico in centro storico?
I permessi per installare un impianto fotovoltaico nel centro storico dipendono dal tipo di intervento e dai vincoli effettivamente presenti.
La prima verifica riguarda il regime amministrativo dell’impianto; la seconda riguarda gli eventuali atti di assenso paesaggistici, culturali o di altra natura.
Quali soluzioni fotovoltaiche sono più adatte ai centri storici?
Esistono diverse soluzioni innovative per integrare i pannelli solari negli elementi architettonici senza compromettere l’aspetto paesaggistico.
Tra di esse le più comuni sono:
fotovoltaico trasparente: questi pannelli, realizzati in plastica o vetro, consentono il passaggio della luce mentre catturano i raggi UV del sole. Pur avendo un rendimento non elevato, permettono il filtraggio della luce naturale, risultando ideali per finestre, lucernari, balaustre e balconi;
fotovoltaico colorato: con un buon rendimento, questi pannelli possono integrarsi armoniosamente con le strutture esistenti, riducendo al minimo l’impatto visivo;
tegole fotovoltaiche: queste tegole svolgono la duplice funzione di copertura e produzione di energia elettrica. Disponibili in diverse tipologie e colori, si adattano sia alle esigenze funzionali che estetiche.
Fotovoltaico nel centro storico: soluzioni innovative
Che cosa sono le tegole fotovoltaiche e perché vengono utilizzate nei centri storici?
Le tegole fotovoltaiche rappresentano una soluzione innovativa che consente l’installazione del fotovoltaico per la produzione di energia solare integrata nell’architettura degli edifici.
Queste tegole, che assomigliano alle normali tegole per il tetto, sono dotate di celle fotovoltaiche che catturano l’energia solare e la trasformano in energia elettrica.
Le celle sono collegate in serie per formare moduli fotovoltaici completi. Ciò che rende le tegole fotovoltaiche particolarmente vantaggiose è il loro aspetto discreto: i sistemi di fissaggio non sono visibili esternamente, preservando così l’aspetto estetico del tetto.
Questo le rende una scelta ideale in contesti dove i vincoli paesaggistici rendono difficile l’installazione di pannelli solari tradizionali.
Come installare un impianto fotovoltaico in centro storico rispettando i vincoli?
Per progettare un impianto fotovoltaico in centro storico occorre individuare prima i vincoli e le autorizzazioni applicabili, quindi scegliere la soluzione tecnica e verificare la compatibilità architettonica. Solo dopo queste valutazioni è possibile definire con maggiore affidabilità configurazione, rendimento e convenienza economica dell’intervento.
Procedura operativa consigliata
Verificare la classificazione urbanistica: consultare piano urbanistico, regolamento edilizio e prescrizioni applicabili alla copertura;
Individuare i vincoli: accertare l’eventuale presenza di tutela culturale diretta o di vincolo paesaggistico;
Definire il regime amministrativo: verificare l’applicabilità del D.Lgs. 190/2024 e della normativa paesaggistica pertinente;
Analizzare la visibilità: studiare l’impatto delle diverse configurazioni dai punti di osservazione rilevanti;
Scegliere moduli e integrazione: valutare posizione, inclinazione, tonalità, sistemi di fissaggio e soluzioni integrate;
Progettare e documentare: predisporre elaborati, eventuali fotoinserimenti e verifiche tecnico-energetiche, acquisendo gli atti necessari prima dei lavori.
Una documentazione progettuale chiara può comprendere lo stato di fatto della copertura, il confronto tra più soluzioni d’inserimento, i materiali previsti, la collocazione degli elementi tecnici e i risultati della simulazione energetica.
Quando è richiesta una valutazione paesaggistica, i fotoinserimenti e la rappresentazione dei punti di vista possono aiutare a descrivere concretamente l’inserimento del sistema nell’edificio e nel contesto.
Quali documenti preparare per installare pannelli fotovoltaici in un centro storico?
La documentazione necessaria dipende dal regime amministrativo e dalla presenza di vincoli. Per una valutazione tecnica accurata è utile predisporre elaborati che permettano di verificare lo stato dell’edificio, le caratteristiche dell’impianto e, quando pertinente, il suo inserimento nel paesaggio.
Un fascicolo progettuale può comprendere i seguenti elementi, in relazione alla procedura applicabile:
Elaborato
Funzione
Inquadramento urbanistico
Individuare destinazione e prescrizioni
Ricognizione dei vincoli
Verificare tutela paesaggistica e culturale
Elaborati dello stato di fatto
Rappresentare coperture e caratteristiche del fabbricato
Elaborati di progetto
Descrivere disposizione e caratteristiche dei moduli
Documentazione fotografica
Rappresentare il contesto e i punti di vista
Fotoinserimenti, quando pertinenti
Valutare l’impatto visivo dell’intervento
Documentazione tecnica dei componenti
Descrivere prodotti e prestazioni
Eventuale documentazione autorizzativa
Supportare gli atti richiesti dalla normativa
Questo elenco ha natura progettuale e non costituisce una lista uniforme di allegati obbligatori per tutte le procedure.
La disponibilità di informazioni tecniche complete consente inoltre di confrontare differenti soluzioni di impianto, valutandone non soltanto la produzione energetica, ma anche la compatibilità con l’edificio.
Conviene installare un impianto fotovoltaico nel centro storico?
Un impianto fotovoltaico in centro storico può essere conveniente quando la configurazione autorizzabile consente una produzione energetica adeguata rispetto ai consumi e ai costi di realizzazione. La convenienza deve essere verificata caso per caso, soprattutto quando vincoli architettonici o soluzioni integrate incidono sulla superficie disponibile e sui costi.
Il confronto economico dovrebbe includere il costo dei moduli, dell’inverter, dell’installazione, degli eventuali interventi sulla copertura, della manutenzione e degli altri componenti necessari.
La simulazione deve anche tenere conto della producibilità nelle condizioni reali di orientamento e ombreggiamento e dei profili di consumo dell’edificio.
Quando sono presenti vincoli paesaggistici o culturali, può risultare opportuno confrontare diverse configurazioni compatibili, anche qualora non corrispondano alla massima potenza teoricamente collocabile.
Un progetto ben documentato consente quindi di integrare tre valutazioni complementari: fattibilità normativa, compatibilità architettonica e sostenibilità tecnico-economica. Un software di progettazione fotovoltaica può supportare il dimensionamento, il posizionamento dei moduli e la simulazione tecnico-economica dell’impianto.
Installazione fotovoltaico: sentenze di riferimento
Di seguito si riportano una serie di sentenze che chiariscono alcuni aspetti fondamentali in riferimento all’installazione dei pannelli fotovoltaici sanciti dalla normativa di riferimento in vigore.
Quando la Soprintendenza può vietare il fotovoltaico in centro storico?
Consiglio di Stato – 7277/2026
La mera visibilità dei pannelli fotovoltaici non è sufficiente a giustificarne il diniego in un contesto storico. La Soprintendenza deve motivare in concreto l’incompatibilità dell’intervento, valutando modalità di installazione, materiali, impatto sul contesto e bilanciamento con l’interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili
Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza
Fotovoltaico nei centri storici: tutelare il paesaggio o promuovere l’energia rinnovabile?
Consiglio di Stato – 2808/2025
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2808/2025, afferma che se i pannelli fotovoltaici sono progettati in modo tale da ridurre al minimo l’impatto visivo, con colore e consistenza che li rendono ben integrati con l’ambiente circostante, l’autorizzazione paesaggistica deve essere concessa anche nei centri storici vincolati.
Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono considerati opere di pubblica utilità, e quindi le motivazioni per un eventuale diniego devono essere particolarmente rigorose. È necessario, infatti, bilanciare adeguatamente l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio con quello volto all’incremento della produzione di energia da fonti alternative, nell’ottica di individuare un punto di equilibrio tra le diverse esigenze.
Il caso in esame riguarda un ricorso contro il diniego del Comune per l’autorizzazione paesaggistica all’installazione di pannelli fotovoltaici su un edificio situato in un’area vincolata. Gli appellanti, che avevano ottenuto un’autorizzazione per lavori sull’immobile, avevano richiesto successivamente una variante per l’installazione dei pannelli fotovoltaici. Tuttavia, la Commissione locale per il paesaggio e la Soprintendenza avevano espresso pareri negativi, ritenendo che i pannelli fossero incompatibili con il contesto paesaggistico.
Dopo aver proposto una nuova istanza semplificata con modifiche progettuali (colorazione dei pannelli rosso mattone e integrazione nel manto di copertura), il Comune ha comunque rigettato la richiesta, facendo riferimento ai pareri precedenti.
Gli appellanti hanno impugnato la decisione al Tar, denunciando violazioni procedurali e un eccesso di potere, in quanto il diniego era basato su pareri riferiti a un progetto diverso e non sulla soluzione aggiornata. Secondo loro, la motivazione era generica e non affrontava i dettagli delle modifiche apportate al progetto, né prendeva in considerazione il principio del “dissenso costruttivo”. Infine, è stata contestata la violazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 31/2017, poiché, secondo i ricorrenti, non sarebbe stato acquisito il parere preliminare della Soprintendenza.
Il TAR Toscana ha confermato la decisione del Comune di negare l’autorizzazione paesaggistica, ritenendo che i pareri della Soprintendenza e della Commissione locale per il paesaggio fossero adeguatamente motivati e che fosse stato applicato correttamente l’art. 11, comma 6, del D.P.R. n. 31/2017, pertanto fosse legittima l’assenza del parere preliminare della Soprintendenza.
Il ricorrente impugna quindi la sentenza del TAR davanti al Consiglio di Stato, che ha accolto l’appello, annullando il diniego del Comune.
Le motivazioni principali sono le seguenti:
deficit istruttorio: il Comune e la Commissione locale per il paesaggio hanno negato l’autorizzazione richiamando pareri riferiti a una pratica diversa (quella originaria) e non alla nuova soluzione progettuale presentata dagli appellanti;
normativa sulle semplificazioni: il Consiglio sottolinea che la normativa vigente mira a incentivare l’uso delle energie rinnovabili, contemperando l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio con quello all’incremento della produzione energetica da fonti alternative. Il diniego non ha tenuto conto di tale bilanciamento;
limitato impatto visivo dell’intervento: il CdS ribadisce la presenza di impianti fotovoltaici sui tetti non può più essere vista come un elemento di disturbo visivo e l’attenzione, quindi, deve concentrarsi su come i pannelli fotovoltaici vengono integrati sugli edifici e nel paesaggio circostante. In questo senso, la documentazione fotografica allegata al caso mostra una soluzione progettuale che, per colore e consistenza, riduce al minimo l’impatto visivo del fotovoltaico sul tetto, che appare ben integrato con l’ambiente circostante;
violazione del principio del “dissenso costruttivo”: la Soprintendenza e la Commissione locale hanno dichiarato l’incompatibilità dei pannelli fotovoltaici con il contesto paesaggistico senza fornire ragioni specifiche e senza spiegare quali elementi del paesaggio siano da tutelare, né sono stati indicati modifiche progettuali o considerati i suggerimenti della Commissione per il paesaggio;
carenza di motivazione rispetto alle disposizioni normative: gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono considerati opere di pubblica utilità, e quindi le motivazioni per un eventuale diniego devono essere particolarmente rigorose; l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti può essere vietata solo nelle “aree non idonee” individuate dalla Regione, mentre negli altri casi la compatibilità deve essere valutata caso per caso. In questo caso, le normative regionali, come la legge regionale 11/2011 e la legge 69/2012, stabiliscono che gli impianti fotovoltaici su edifici sono da considerarsi idonei.
Il motivo riguardante il mancato rispetto della procedura semplificata, invece, è stato respinto, poiché, come stabilito dall’art. 11, comma 6, del D.P.R. n. 31/2017, in caso di procedura semplificata per interventi di “lieve entità”, non è necessario acquisire il parere della Soprintendenza quando l’amministrazione comunale si esprime negativamente sull’istanza.
Impianti fotovoltaici: quando è possibile l’opposizione della Soprintendenza?
Consiglio di Stato – 2242/2022
La sentenza n. 2242/2022 del Consiglio di Stato fornisce chiarezza sulle condizioni in base alle quali una Soprintendenza può opporsi all’insediamento di impianti fotovoltaici.
Nel caso specifico, una Soprintendenza si oppose al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, poiché l’area interessata sorgeva nelle vicinanze di un sito archeologico di interesse pubblico. Tuttavia, il Tar accolse il ricorso della società promotrice dell’insediamento fotovoltaico, sostenendo che l’area non era vincolata da restrizioni paesaggistiche o archeologiche e che l’impianto non sarebbe stato visibile. Inoltre, il progetto era considerato di pubblica utilità e urgenza.
La contesa giudiziaria si trasferì in appello presso il Consiglio di Stato, che confermò la decisione del Tar. I giudici del Consiglio di Stato osservarono che il progetto non interferiva direttamente con aree vincolate e non lederebbe beni paesaggistici o archeologici contermini. Pertanto, la Soprintendenza poteva opporsi solo se le decisioni di altre amministrazioni fossero ritenute lesive di beni di interesse ambientale, paesaggistico o culturale già dichiarati, senza proporre alternative meno impattanti per gli interessi pubblici.
Di conseguenza, il ricorso non è stato accolto e l’iter per l’installazione dell’impianto fotovoltaico nel luogo prescelto è stato sbloccato.
Fotovoltaico e autorizzazione paesaggistica: innovazione non vuol dire disturbo
Tar Abruzzo – 214/2023
Il Tar Abruzzo, nella sentenza n. 214/2023, ha espresso in una sentenza che vede nuovamente contrapposti i pannelli fotovoltaici e vincolo paesaggistico.
Un intrigante caso solleva la questione cruciale dell’integrazione dei pannelli fotovoltaici nel paesaggio, in un contesto dove la Soprintendenza ha negato l’autorizzazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici su immobili in un parco paesaggistico vincolato.
Nonostante il progetto prevedesse pannelli inseriti a livello delle tegole, con colore e riflessività in sintonia con l’ambiente, la Soprintendenza ha respinto l’idea, ritenendo i pannelli incompatibili con l’immagine tradizionale della zona. I proprietari hanno ribattuto, sottolineando la mancanza di bilanciamento da parte della Soprintendenza tra la tutela paesaggistica e la necessità di adottare fonti rinnovabili.
Il Tar Abruzzo ha affrontato la questione, riaffermando la necessità di una motivazione dettagliata per il diniego paesaggistico e sottolineando che il favore legislativo per le fonti rinnovabili richiede un bilanciamento accurato. I giudici hanno evidenziato che il cambiamento normativo e la crescente accettazione sociale delle tecnologie rinnovabili richiedono una valutazione attenta dell’inserimento dei pannelli nel paesaggio.
Criticando il diniego automatico della Soprintendenza, il Tar ha sottolineato la mancanza di soluzioni alternative suggerite e ha accolto il ricorso, evidenziando che la proposta dei ricorrenti mirava a conciliare la tutela del paesaggio con lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
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FAQ – Fotovoltaico nei centri storici
Di seguito sono riportate una serie di domande frequenti in riferimento all’installazione del fotovoltaico nel centro storico.
È possibile installare pannelli fotovoltaici nei centri storici?
L’installazione è possibile, ma deve rispettare le condizioni previste dalla normativa e garantire la compatibilità con il contesto paesaggistico. In particolare, l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica è prevista in determinate condizioni per gli interventi su aree e immobili tutelati.
Quando il fotovoltaico in centro storico è esente dall’autorizzazione paesaggistica?
Il D.Lgs. 190/2024 prevede l’esenzione per determinati interventi su aree e immobili tutelati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 42/2004, quando gli interventi non sono visibili da spazi esterni o punti panoramici. Per gli impianti fotovoltaici, l’esenzione opera anche quando le coperture e i manti sono realizzati con materiali tipici della tradizione costruttiva locale.
Quali vincoli possono impedire l’installazione del fotovoltaico in un centro storico?
Gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi comunali possono prevedere restrizioni sugli interventi che interessano edifici di valore storico, culturale o architettonico. Inoltre, edifici e aree possono essere sottoposti ai vincoli previsti dal D.Lgs. 42/2004.
La Soprintendenza può vietare il fotovoltaico in un centro storico?
Può opporsi all’intervento nei casi previsti dalla normativa, ma il diniego deve essere adeguatamente motivato. La valutazione deve considerare concretamente l’inserimento dell’impianto nel contesto e non può basarsi automaticamente sulla sola presenza dei pannelli fotovoltaici.
Come si può ridurre l’impatto visivo dei pannelli fotovoltaici nei centri storici?
È possibile ricorrere a soluzioni progettuali che favoriscono l’integrazione con l’architettura esistente, come pannelli colorati, pannelli trasparenti e tegole fotovoltaiche. Anche la scelta di colore e consistenza può contribuire a ridurre l’impatto visivo dell’impianto.
Cosa sono le tegole fotovoltaiche e perché sono adatte ai centri storici?
Le tegole fotovoltaiche integrano celle capaci di trasformare l’energia solare in elettricità e hanno un aspetto simile alle tegole tradizionali. I sistemi di fissaggio non sono visibili esternamente, consentendo di preservare l’aspetto estetico della copertura e di limitare l’impatto visivo.
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