Manutentori antincendio, periodo transitorio fino al 31 marzo 2027: chi può continuare a lavorare
Il D.M. 22 settembre 2026 consente ai tecnici che presentano regolare istanza entro il 25 settembre di proseguire controlli e manutenzioni durante la valutazione. Una circolare dei Vigili del Fuoco semplifica l’invio della domanda se manca il preaccordo con la sede d’esame
La qualificazione dei tecnici manutentori antincendio entra nella fase operativa, ma il passaggio al nuovo regime prevede una misura transitoria per le domande presentate in tempo. Il D.M. 22 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre, inserisce l’articolo 6-bis nel D.M. 1° settembre 2021, il cosiddetto *decreto Controlli*.
La regola riguarda chi entro il 25 settembre 2026 presenta regolare istanza per la valutazione dei requisiti: dal 25 settembre può continuare a eseguire manutenzioni e controlli fino alla conclusione della valutazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2027. La facoltà vale soltanto per le tipologie di impianti, attrezzature e altri sistemi antincendio indicate nella domanda.
Non si tratta quindi di uno spostamento generalizzato al 2027 dell’obbligo di qualificazione.
A chi si applica il periodo transitorio?
Il nuovo articolo 6-bis collega la continuità dell’attività a tre condizioni: l’istanza deve essere regolare, deve essere presentata entro il 25 settembre 2026 e deve riguardare le specifiche tipologie di presidi su cui il tecnico intende intervenire. La possibilità di operare termina quando si conclude la valutazione, anche se ciò avviene prima del 31 marzo 2027; quest’ultima data è il limite massimo previsto dal decreto.
Domanda entro il 25 settembre: cosa fare se manca il preaccordo?
Con la Circolare DCPREV n. 20188 del 24 settembre 2026, i Vigili del Fuoco affrontano una difficoltà segnalata dai candidati: ottenere in tempo il preaccordo sottoscritto con il soggetto formatore o la sede d’esame.
Limitatamente alle istanze trasmesse entro il 25 settembre 2026, il candidato che non ha ancora il preaccordo può caricare nel relativo campo del portale «Corpo Digitale – Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati» la dichiarazione disponibile in facsimile sul portale. Nella dichiarazione si impegna a produrre il preaccordo appena sottoscritto e, in ogni caso, in tempo utile per programmare e svolgere la valutazione.
La Direzione regionale competente acquisirà il documento durante l’istruttoria come integrazione della domanda. Secondo la circolare, “se è presente la dichiarazione, la mancata allegazione iniziale del preaccordo non costituisce di per sé motivo per non procedere all’istruttoria”. Resta ferma la data in cui l’istanza è stata trasmessa attraverso il portale.
Qualificazione dei manutentori: cosa cambia dal 25 settembre 2026?
Il D.M. 1° settembre 2021 disciplina il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio e prevede la qualificazione dei tecnici per gli specifici presidi. L’entrata in vigore delle disposizioni dell’articolo 4, già differita dal D.M. 15 luglio 2025, è fissata al 25 settembre 2026.
La nuova norma consente la prosecuzione dell’attività soltanto nei casi e nei tempi indicati dall’articolo 6-bis.
Il percorso di qualificazione resta quindi necessario. Il decreto del 22 settembre non attribuisce automaticamente la qualifica a chi presenta domanda e non elimina la valutazione dei requisiti. La circolare anticipa, inoltre, che seguiranno ulteriori indicazioni per un’applicazione uniforme delle nuove disposizioni.
Per saperne di più sull’argomento, leggi l’approfondimento dedicato “Tecnico manutentore antincendio qualificato (TMQ): requisiti, compiti, esame e obbligo 2026“
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