Manca l’elenco prezzi: il RUP può attivare il soccorso istruttorio?

Manca l’elenco prezzi: il RUP può attivare il soccorso istruttorio?

Soccorso istruttorio e offerta economica: il CdS chiarisce quando un documento mancante non può essere integrato dopo la scadenza

Un documento dell’offerta economica manca al momento della presentazione della domanda, ma risulta già predisposto e firmato digitalmente prima della scadenza. È possibile acquisirlo successivamente mediante soccorso istruttorio?

La risposta del Consiglio di Stato 6692-2026, Sezione V, è negativa quando il documento, per le prescrizioni della lex specialis e per la funzione concretamente svolta, costituisce una componente essenziale dell’offerta economica. La questione affrontata dalla sentenza riguarda l’omessa presentazione di un allegato contenente i prezzi unitari dei singoli materiali. Secondo il disciplinare, tale documento concorreva insieme al modulo generato dalla piattaforma a formare l’offerta economica ed era espressamente richiesto a pena di esclusione.

Il caso: manca l’elenco dei prezzi unitari

La vicenda nasce da una procedura aperta aggiudicata con il criterio del minor prezzo.

L’operatore economico poi risultato aggiudicatario aveva regolarmente presentato il documento principale dell’offerta economica, ma non aveva caricato l’Allegato n. 11, destinato a indicare i prezzi offerti per ogni singolo materiale. La stazione appaltante aveva consentito l’acquisizione successiva del documento attraverso il soccorso istruttorio.

La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo che tale integrazione fosse incompatibile con l’art. 101 del D.Lgs. 36/2023, che non consente di sanare mediante soccorso istruttorio carenze riguardanti l’offerta tecnica o economica. Il TAR ha accolto il motivo e annullato l’aggiudicazione.

I motivi dell’appello

L’aggiudicataria ha sostenuto davanti al Consiglio di Stato che l’Allegato 11 non costituisse un elemento essenziale dell’offerta, ma soltanto un documento analitico di dettaglio. Secondo questa impostazione, in una gara al minor prezzo il nucleo essenziale dell’impegno negoziale sarebbe stato rappresentato dal prezzo complessivo. L’elenco dei prezzi unitari non avrebbe inciso sulla graduatoria né modificato l’offerta già presentata.

L’operatore ha inoltre evidenziato un ulteriore elemento: il documento mancante risultava creato e sottoscritto digitalmente prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. L’integrazione successiva avrebbe quindi riguardato un file già esistente e non un documento formato dopo la scadenza.

Perché l’elenco dei prezzi unitari è parte essenziale dell’offerta

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Il punto centrale è il contenuto del disciplinare. L’art. 14 stabiliva che l’offerta economica fosse formata sia dal documento generato dal sistema sia dall’Allegato 11, entrambi richiesti a pena di esclusione.

Secondo il Collegio, l’elenco dei prezzi unitari non poteva essere considerato un semplice riepilogo. Conteneva infatti i valori offerti per ciascun materiale e consentiva di verificare il rispetto degli importi unitari massimi fissati dalla documentazione di gara. I prezzi unitari assumevano quindi rilevanza già nella fase di valutazione dell’ammissibilità dell’offerta. Nel caso esaminato assume rilievo anche la natura dell’appalto: trattandosi di appalto a misura, l’elenco dei prezzi unitari costituiva parte integrante della proposta negoziale del concorrente.

Il Consiglio di Stato arriva così a una conclusione netta: in assenza di tale documento, l’offerta risultava indeterminata.

Il soccorso istruttorio non può completare l’offerta economica

La conseguenza riguarda direttamente l’applicazione dell’articolo 101 del D.Lgs. 36/2023.

Il Consiglio di Stato ricorda che il soccorso istruttorio integrativo o sanante non può essere utilizzato per integrare o sanare elementi mancanti, errori od omissioni relativi alla documentazione che compone l’offerta tecnica o economica.

Restano invece possibili, nei limiti previsti dalla norma, i chiarimenti sul contenuto dell’offerta e la rettifica di eventuali errori materiali. Neppure i principi del risultato, della fiducia e della tassatività delle cause di esclusione possono giustificare il completamento successivo di un’offerta economica sostanzialmente incompleta.

Il documento era già firmato: perché non basta?

Uno dei passaggi più interessanti della decisione riguarda la firma digitale. L’aggiudicataria aveva dimostrato che l’Allegato 11 era stato compilato e firmato digitalmente prima della scadenza della gara. Per il Consiglio di Stato, tuttavia, la circostanza è irrilevante.

Ciò che conta non è soltanto la preesistenza del documento, ma la sua effettiva presentazione quale componente dell’offerta economica entro il termine stabilito. Il Collegio afferma infatti che rileva “esclusivamente l’omessa sua allegazione al modulo dell’offerta economica generato dal sistema, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara”.

La precedente formazione e sottoscrizione digitale del file non consente quindi di trasformare la sua successiva acquisizione in un semplice chiarimento.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato conferma la decisione di primo grado e respinge l’appello.

L’offerta economica era incompleta perché mancava un documento qualificato dalla disciplina di gara come essenziale e funzionalmente necessario alla determinazione e alla verifica dell’offerta.

Il soccorso istruttorio non poteva essere utilizzato per colmare tale omissione.

 

Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato al soccorso istruttorio nel codice appalti. Quando l’offerta economica contiene prezzi unitari, elenchi prezzi e valori da verificare con precisione, una corretta gestione dei dati economici è essenziale già nella fase di predisposizione della documentazione. Con il software per ls contabilità avori puoi gestire computi, analisi prezzi, elenchi prezzi e documentazione economica in modo strutturato, riducendo errori e incongruenze nella gestione dei dati economici dell’appalto.

Fonte: Read More