Incarico tecnico per intervento Superbonus: senza firma non c’è responsabilità precontrattuale

Incarico tecnico per intervento Superbonus: senza firma non c’è responsabilità precontrattuale

Il Tribunale di Grosseto chiarisce che, per chiedere il risarcimento al tecnico, non basta dimostrare che i lavori Superbonus non siano stati eseguiti: occorre provare incarico, trattative avanzate, affidamento tutelabile, condotta contraria a buona fede e danno

Nelle pratiche legate al Superbonus 110, il confine tra semplice studio preliminare, trattativa, incarico tecnico e obbligo professionale può diventare decisivo. È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Grosseto 439/2026, relativa a una richiesta di risarcimento danni proposta contro un geometra per presunta responsabilità precontrattuale, nell’ambito di un intervento edilizio agevolato con Ecobonus/Superbonus 110.

Il punto centrale della decisione è chiaro: la responsabilità precontrattuale non può essere affermata sulla base di aspettative generiche o di documenti non sottoscritti. Serve la prova concreta di una trattativa seria, di un affidamento meritevole di tutela e di una condotta contraria a buona fede.

Superbonus 110 non eseguito: il committente chiede i danni al geometra per responsabilità precontrattuale

La contesa giudiziaria nasce da un intervento di ristrutturazione che avrebbe dovuto essere eseguito su un immobile e secondo la prospettazione dell’attrice, la proprietaria dell’immobile avrebbe sottoscritto un contratto di fattibilità e attività conseguenti per realizzare lavori agevolati con Ecobonus 110, tramite uno studio tecnico e con il coinvolgimento di un’impresa edile. Successivamente, nel gennaio 2022, sarebbe stato comunicato alla proprietaria che l’intervento non poteva essere eseguito, perché l’impresa non aveva firmato alcun impegno.

La società attrice, quale cessionaria del credito della proprietaria, ha quindi agito in giudizio contro il geometra, chiedendo il risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale.

Il geometra ha contestato la domanda, sostenendo che fosse infondata e non provata chiamando in in causa la propria compagnia assicuratrice per essere eventualmente garantito in caso di condanna.

Responsabilità precontrattuale del tecnico: serve la prova di una trattativa qualificata

La domanda si fondava sulla presunta violazione dei doveri di buona fede nelle trattative e riteneva che il tecnico avesse assunto un ruolo nella fase preparatoria dell’intervento e che il mancato perfezionamento dell’operazione edilizia avesse determinato un danno economico.

Il Tribunale, però, concentra l’attenzione non sull’ammissibilità tecnica o fiscale del Superbonus, ma su un profilo preliminare: esisteva davvero una trattativa qualificata, idonea a generare responsabilità precontrattuale?

La decisione del giudice

Il Tribunale richiama l’art. 1337 c.c., secondo cui le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. La responsabilità precontrattuale può sorgere anche se il contratto non viene concluso. Può configurarsi, ad esempio, in caso di:

interruzione ingiustificata delle trattative;
violazione dei doveri di informazione;
condotte reticenti o scorrette;
creazione di un affidamento poi frustrato senza giustificazione.

Tuttavia, secondo il giudice, la responsabilità precontrattuale ha natura extracontrattuale e ciò significa che chi chiede il risarcimento deve provare tutti gli elementi della pretesa: condotta illecita, danno, nesso causale e affidamento meritevole di tutela.

Nel caso concreto, questa prova non è stata raggiunta.

Il Tribunale evidenzia che la lettera di incarico fiduciario per lo studio di fattibilità e progetto lavori in “Ecobonus 110%” non risultava sottoscritta né dal cliente né dal professionista e per il giudice, la mancata sottoscrizione impedisce di attribuire a quel documento valore probatorio sufficiente a far sorgere obblighi in capo al geometra.

Anche le email prodotte non sono state ritenute decisive. Molte comunicazioni risultavano intercorse con un soggetto diverso e con un indirizzo non riconducibile all’attrice. Inoltre, non risultava provato un effettivo scambio diretto tra la proprietaria e il geometra né il riscontro alla richiesta della documentazione necessaria per la pratica edilizia.

Da qui il rigetto della domanda. Secondo il Tribunale, non è emersa una trattativa giunta a uno stadio tale da generare un affidamento tutelabile né una condotta contraria a buona fede imputabile al professionista.

Se devi avviare una pratica per lavori agevolati con i bonus edilizi, è fondamentale gestire correttamente fin dall’inizio incarichi, documentazione tecnica, verifiche preliminari e comunicazioni tra le parti. Per evitare incertezze su ruoli, responsabilità e attività affidate, è utile utilizzare strumenti professionali per la progettazione architettonica, il computo dei lavori edili, la redazione dei piani di sicurezza, la certificazione energetica e il calcolo strutturale.

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