Imposta di successione: BOT acquistati prima del decesso? Conta la data di esecuzione

Imposta di successione: BOT acquistati prima del decesso? Conta la data di esecuzione

Chiarimento delle Entrate sull’acquisto di titoli di Stato regolato contabilmente dopo il decesso: nella dichiarazione di successione non rileva il saldo bancario “formale” se non tiene conto di un’operazione già perfezionata prima della morte del de cuius

Ai fini dell’imposta di successione, cosa succede se il de cuius acquista un BOT prima della morte, ma la banca contabilizza l’operazione solo nei giorni successivi?

La risposta arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 131/2026, che chiarisce un caso di particolare interesse per professionisti, tecnici e consulenti chiamati a predisporre la dichiarazione di successione in presenza di conti correnti, dossier titoli e certificazioni bancarie non perfettamente allineate alla situazione effettiva esistente alla data del decesso.

Il principio espresso dall’Agenzia è netto: per determinare il saldo del conto corrente alla data di apertura della successione bisogna considerare le operazioni già perfezionate prima del decesso, anche se la relativa annotazione contabile o la data valuta ricadono in un momento successivo.

Il caso: acquisto di BOT prima del decesso, contabilizzazione dopo

Il caso sottoposto all’Agenzia riguarda gli eredi di una contribuente deceduta il 22 aprile 2025.

Nella stessa giornata, prima del decesso, la de cuius aveva disposto l’acquisto di un buono ordinario del tesoro. L’operazione risultava eseguita dalla banca alle ore 9.34 del 22 aprile 2025, mentre la data valuta e il regolamento contabile sul conto corrente erano fissati al 24 aprile 2025.

La banca, nella certificazione di consistenza rilasciata ai fini successori, aveva indicato un saldo contabile più elevato, non considerando l’acquisto del BOT perché non ancora regolato contabilmente alla data di apertura della successione.

Gli eredi chiedevano quindi quale importo dovesse essere inserito nella dichiarazione di successione:

il saldo effettivo del conto corrente, ridotto dell’importo utilizzato per acquistare il BOT già eseguito prima della morte;
oppure il saldo contabile indicato dalla banca nella certificazione successoria.

Base imponibile dell’attivo ereditario: rileva ciò che esiste alla data di apertura della successione

L’Agenzia ricorda che l’imposta sulle successioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte.

La base imponibile è determinata considerando il valore netto dell’asse ereditario, dato dalla differenza tra il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario e le passività deducibili.

In questa prospettiva, per i saldi attivi di conti correnti bancari o postali non è sufficiente guardare in modo automatico al saldo contabile indicato nella certificazione bancaria. Occorre invece individuare il credito effettivamente esistente alla data del decesso, tenendo conto delle operazioni attive e passive già perfezionate prima di quel momento.

Saldo contabile, saldo disponibile e operazioni perfezionate

Il chiarimento si inserisce nel solco già tracciato dall’Agenzia sul tema dei saldi bancari in successione.

Nel conto corrente bancario, le annotazioni delle singole operazioni hanno valore contabile e dichiarativo. Per individuare il saldo rilevante, soprattutto quando il rapporto si “fotografa” alla data del decesso, occorre fare riferimento alle operazioni già perfezionate e destinate a confluire nel conto, a prescindere dal momento della loro annotazione.

La regola pratica è quindi la seguente: nella dichiarazione di successione rileva il saldo che tiene conto delle operazioni già perfezionate prima della morte del de cuius, non necessariamente il saldo contabile giornaliero o il saldo disponibile comunicato dalla banca.

Titoli di Stato e successione: i BOT non entrano nell’attivo ereditario

Il caso è ancora più rilevante perché l’operazione riguardava l’acquisto di un titolo di Stato.

L’articolo 12 del TUSD esclude dall’attivo ereditario i titoli del debito pubblico, tra cui i buoni ordinari del tesoro. La stessa prassi richiamata dall’Agenzia conferma che i BOT non sono assoggettati a imposta di successione e non devono essere denunciati nella dichiarazione di successione.

Ne consegue che, se il de cuius ha acquistato un BOT prima della morte e l’operazione si è già perfezionata, la somma utilizzata per l’acquisto non può essere considerata ancora liquidità giacente sul conto corrente ai fini successori. Allo stesso tempo, il BOT acquistato rientra tra i beni non compresi nell’attivo ereditario imponibile.

Conta la data di esecuzione, non la data valuta

Secondo l’Agenzia, anche per l’acquisto di titoli di Stato occorre fare riferimento al momento di perfezionamento dell’operazione, cioè alla data di esecuzione.

La successiva annotazione sul conto corrente ha invece natura di regolamento contabile del controvalore. In altre parole, la data valuta non modifica il fatto che l’operazione sia stata già eseguita prima del decesso.

Nel caso esaminato, l’ordine di acquisto del BOT era stato trasmesso ed eseguito alle ore 9.34 del 22 aprile 2025, mentre la contribuente era deceduta alle ore 22.00 dello stesso giorno. L’operazione doveva quindi considerarsi perfezionata anteriormente alla morte.

Il fatto che la banca abbia contabilizzato l’addebito solo il 24 aprile 2025 non assume rilievo ai fini della determinazione dell’attivo ereditario.

L’attivo ereditario deve essere determinato sulla base della situazione effettiva esistente alla data del decesso, considerando le operazioni già perfezionate prima di tale momento.

Per l’acquisto di BOT eseguito prima della morte, ma contabilizzato successivamente, il saldo del conto corrente va ridotto dell’importo dell’operazione. La successiva data valuta non incide sulla determinazione della base imponibile.

Per i professionisti che si occupano di successioni, il chiarimento richiama la necessità di non fermarsi alla sola certificazione bancaria, ma di verificare attentamente contabili, dossier titoli e data di esecuzione delle operazioni finanziarie prossime al decesso.

Approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti, leggi il focus “Imposta di successione e donazione 2025: cos’è e come si paga”. Il chiarimento dell’Agenzia conferma quanto sia importante, nella predisposizione della dichiarazione di successione, non limitarsi al dato formale riportato nella certificazione bancaria, ma ricostruire correttamente la composizione dell’attivo ereditario alla data del decesso.

Per gestire in modo ordinato questi passaggi è utile affidarsi a un software professionale per successioni, che guida il professionista nella compilazione della dichiarazione di successione e della domanda di voltura catastale, nel calcolo delle imposte, nella gestione di eredi, beni, passività, quote e allegati, fino alla predisposizione del file telematico per l’invio.

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