Impianti di rifiuti: quando scattano i procedimenti di prevenzione incendi?

Impianti di rifiuti: quando scattano i procedimenti di prevenzione incendi?

La nota VVF n. 19672 del 21 settembre 2026 chiarisce il criterio di assoggettabilità al D.P.R. 151/2011. Restano gli obblighi di sicurezza e, alle condizioni previste, l’applicazione della RTV e l’idoneità tecnica degli addetti

Per stabilire se un impianto di stoccaggio o trattamento rifiuti è soggetto ai procedimenti di prevenzione incendi occorre verificare le attività presenti al suo interno e i relativi limiti di assoggettabilità.

Lo chiarisce la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco con la nota prot. n. 19672 del 21 settembre 2026, in risposta a richieste sull’applicazione del D.P.R. 151/2011 a questi impianti.

Il chiarimento conferma le indicazioni precedenti e distingue la verifica dei presupposti per attivare i procedimenti dagli obblighi di sicurezza antincendio che restano applicabili.

Sul piano operativo, dal chiarimento emerge la necessità di verificare:

la presenza di attività comprese nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 e il raggiungimento dei rispettivi limiti di assoggettabilità;
l’applicabilità della regola tecnica del D.M. 26 luglio 2022, secondo le condizioni stabilite dal decreto;
il rispetto degli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro e dei requisiti degli addetti antincendio.

La verifica riguarda le attività presenti nel sedime dell’impianto

Gli impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti non risultano espressamente ricompresi tra le attività elencate nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011. Le ordinarie procedure di prevenzione incendi devono però essere attivate quando, all’interno del relativo sedime, sono presenti una o più attività soggette ai controlli, in relazione ai rispettivi limiti di assoggettabilità.

La nota richiama, a titolo esemplificativo, quattro attività, descritte nella guida al D.P.R. 151/2011 sulle attività di prevenzione incendi:

Attività
Ambito e soglie di assoggettabilità

34 – Carta e materiali cartacei
Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi e biblioteche; depositi per la cernita di carta usata, stracci, cascami e fibre tessili destinati all’industria cartaria. La soglia è oltre 5.000 kg.

43 – Gomma e pneumatici
Produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e laboratori di vulcanizzazione: oltre 5.000 kg. Per i depositi di prodotti in gomma, pneumatici e materiali simili, la soglia è oltre 10.000 kg.

44 – Materie plastiche
Stabilimenti, impianti e depositi nei quali si producono, lavorano o detengono materie plastiche: oltre 5.000 kg.

70 – Locali adibiti a deposito
Locali con superficie lorda superiore a 1.000 m² e presenza complessiva di merci e materiali combustibili superiore a 5.000 kg. Le due condizioni devono ricorrere entrambe.

L’elenco riportato nella nota non esaurisce le possibili attività da verificare. Il tecnico deve quindi esaminare lavorazioni, depositi e altre attività effettivamente presenti nell’impianto, confrontandone caratteristiche e dimensioni con le pertinenti voci dell’Allegato I.

La sola qualificazione dell’insediamento come impianto di gestione dei rifiuti non è sufficiente a concludere la verifica.

Restano gli obblighi di sicurezza e l’applicazione della RTV

L’eventuale mancato assoggettamento ai procedimenti del D.P.R. 151/2011 non esonera l’impianto dagli obblighi di sicurezza antincendio.

La Direzione centrale ricorda che gli impianti devono essere conformi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Devono inoltre applicare, quando ricorrono le relative condizioni, la specifica regola tecnica approvata con il D.M. 26/07/2022, secondo le modalità stabilite dal decreto.

Il suo campo di applicazione comprende gli stabilimenti e gli impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché i centri di raccolta con superficie superiore a 3.000 m².

Occorre quindi verificare sia l’assoggettabilità ai procedimenti sia l’applicabilità delle disposizioni tecniche, tenendo conto anche delle condizioni previste per le attività esistenti.

Per il quadro della disciplina si rimanda all’approfondimento sulla regola tecnica antincendio per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti.

Addetti antincendio: il richiamo all’idoneità tecnica

La nota richiama anche l’obbligo di conseguire l’attestato di idoneità tecnica per gli addetti al servizio antincendio operanti negli stabilimenti e negli impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 152/2006.

Il riferimento è all’art. 5, comma 2, e all’Allegato IV, lettera r), del D.M. 2 settembre 2021.

Si tratta di un obbligo già previsto dal decreto, che la nota ribadisce. La verifica dei requisiti degli addetti va quindi considerata insieme all’inquadramento dell’impianto e alle misure di sicurezza applicabili.

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