Il quinto d’obbligo si può estendere agli affidamenti diretti?

Il quinto d’obbligo si può estendere agli affidamenti diretti?

In caso di applicazione del quinto d’obbligo, l’importo della procedura deve comprendere anche il “sesto quinto”, i chiarimenti del MIT

Il quadro normativo delineato dal D.Lgs. 36/2023 pone spesso i tecnici di fronte ad interrogativi, come ad esempio quello inerente l’applicabilità di istituti tipici delle “procedure di gara” alla peculiare figura dell’affidamento diretto. Uno dei temi più dibattuti riguarda l’estensione del cosiddetto “quinto d’obbligo”. Con il parere n. 4199/2026, il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito chiarimenti decisivi, confermando la piena compatibilità dell’istituto anche per le procedure semplificate.

La questione giuridica: gara vs affidamento diretto

L’art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che la stazione appaltante può imporre all’appaltatore una variazione dei servizi, lavori o forniture fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Il dubbio sorgeva dalla interpretazione letterale della norma, che recita:

“…qualora tale facoltà sia stata prevista nei documenti di gara…”

Questa formulazione aveva indotto parte della dottrina a ritenere l’istituto inapplicabile agli affidamenti diretti, dove, per definizione, manca una “gara” in senso stretto. Il MIT ha tuttavia superato questa lettura letterale, adottando un approccio sistemico e finalistico.

La risoluzione del MIT: applicabilità universale

Secondo il MIT, l’espressione “documenti di gara” deve essere intesa in senso lato, comprendendo ogni atto che dia avvio o formalizzi l’affidamento, inclusi quelli inerenti alla procedura sotto-soglia ex art. 50. L’art. 120, c. 9 del Codice dei contratti pubblici può essere applicato anche in caso di affidamento diretto. In caso di applicazione di tale istituto, l’importo della procedura ai fini dell’art. 14 del Codice dei contratti pubblici deve comprendere anche il “sesto quinto” a norma del c. 4 dello stesso articolo che prevede come

“Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato (…)”

 

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