I debiti fiscali in bilancio possono causare l’esclusione da una gara pubblica?
Debiti fiscali in bilancio e cause di esclusione: il Consiglio di Stato chiarisce il valore di DURC e certificazioni ai sensi del Codice appalti
La presenza di debiti tributari o contributivi nei bilanci dell’impresa non determina automaticamente l’esclusione dalla gara. Per il Consiglio di Stato conta la certificazione rilasciata dagli enti competenti. Quando un operatore economico può essere escluso da una gara per irregolarità fiscale o contributiva? E fino a che punto la stazione appaltante o il giudice possono mettere in discussione DURC e certificazioni fiscali positive?
A chiarirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6899/2026, relativa a una gara ANAS per un accordo quadro triennale avente ad oggetto lavori di posa e fornitura di barriere di sicurezza metalliche. La decisione affronta diversi profili delle cause di esclusione previste dal Codice dei contratti, soffermandosi in particolare sugli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. 36/2023.
Il caso
La controversia nasce dall’aggiudicazione di uno dei lotti della gara indetta da ANAS. L’impresa seconda classificata contestava, tra gli altri aspetti, la regolarità fiscale e contributiva di alcune consorziate designate dall’aggiudicatario per l’esecuzione dei lavori.
Secondo la ricorrente, dai bilanci societari emergevano rilevanti debiti tributari e previdenziali. Venivano inoltre richiamate dichiarazioni fiscali e modelli 770 che, secondo la tesi dell’appellante, avrebbero dimostrato l’omesso versamento di ritenute fiscali e contributive.
Il TAR Lazio aveva però respinto il ricorso, ritenendo che le poste debitorie iscritte a bilancio non fossero sufficienti, da sole, a dimostrare l’esistenza di violazioni definitivamente accertate rilevanti ai fini dell’esclusione.
La questione è quindi arrivata davanti al Consiglio di Stato.
Debiti fiscali in bilancio e cause di esclusione
Il punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra dati contabili dell’impresa e certificazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti.
Il Consiglio di Stato ricorda che i certificati relativi alla regolarità fiscale e contributiva hanno natura di atti di certificazione o attestazione e fanno prova fino a querela di falso. Di conseguenza, si impongono alla stazione appaltante e la esonerano da ulteriori accertamenti. Nel caso esaminato risultavano acquisiti DURC, certificati e comunicazioni attestanti la regolarità fiscale e contributiva.
Il Collegio condivide quindi il principio già espresso dal TAR: non si può sovrapporre la rappresentazione contabile contenuta nel bilancio all’accertamento della regolarità fiscale e contributiva, che compete alle amministrazioni preposte attraverso specifici procedimenti.
La voce “debiti tributari” può infatti comprendere situazioni differenti e, per questo, non può essere automaticamente interpretata come prova di un’inadempienza idonea a determinare l’esclusione dalla procedura.
Il Modello 770 non dimostra da solo l’irregolarità
Il Consiglio di Stato affronta anche il valore attribuito dall’appellante ai modelli 770. Secondo il Collegio, dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta non può essere ricavata automaticamente la prova della scadenza dei versamenti o dell’effettivo mancato pagamento.
La conclusione è netta: nel caso concreto non sussistevano né cause di esclusione automatica né cause di esclusione non automatica ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice.
Obblighi dichiarativi e articolo 96 del Codice
L’appellante richiamava anche l’art. 96, comma 14, sostenendo che l’omessa comunicazione delle presunte irregolarità avrebbe dovuto assumere rilievo ai fini dell’esclusione.
Il Consiglio di Stato respinge anche questa impostazione. La disposizione obbliga l’operatore economico a comunicare fatti e provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95; tuttavia, nel caso concreto, secondo il Collegio non sussisteva alcuna violazione fiscale o contributiva da comunicare.
La stessa norma precisa inoltre che l’omessa comunicazione o la sua non veridicità non costituiscono di per sé una causa automatica di esclusione, potendo eventualmente rilevare nell’ambito della valutazione prevista dall’art. 98.
False dichiarazioni ed esperienza specifica
La sentenza affronta anche una seconda contestazione: l’aggiudicatario avrebbe fornito informazioni non veritiere sull’esperienza maturata nell’esecuzione di lavori analoghi.
Anche questa censura viene respinta.
Il Consiglio di Stato ritiene provata l’effettiva esecuzione delle lavorazioni dichiarate e conferma l’interpretazione secondo cui la lex specialis richiedeva interventi “effettivamente eseguiti”, senza imporre che fossero necessariamente integralmente conclusi.
Il Collegio ricorda inoltre che la valutazione dell’offerta tecnica è espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacata dal giudice soltanto in presenza di manifesta illogicità, senza che il giudice possa sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione.
Verifica facoltativa dell’anomalia dell’offerta
L’ultimo profilo riguarda la mancata verifica di anomalia, contestata anche in ragione del valore economico delle migliorie offerte dall’aggiudicatario.
Il Consiglio di Stato ribadisce che, quando la verifica non è obbligatoria, la scelta di attivarla rientra nella discrezionalità dell’amministrazione ed è sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o travisamento.
Le proposte migliorative, inoltre, rientrano nella sfera di disponibilità dell’operatore economico, chiamato a valutare i mezzi economici e finanziari necessari per formulare e sostenere la propria offerta.
La decisione
Il Consiglio di Stato respinge integralmente l’appello e conferma la sentenza del TAR Lazio n. 4166/2026.
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato alle cause di esclusione negli appalti pubblici. Per affrontare correttamente una gara pubblica è fondamentale tenere sotto controllo requisiti, documentazione amministrativa e adempimenti richiesti dalla procedura. Con il software giornale dei lavori e direzione lavori puoi organizzare e condividere documenti, informazioni e attività di commessa in un unico ambiente digitale, riducendo il rischio di errori e omissioni nella gestione operativa dell’appalto.
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