Sicurezza sul lavoro, niente rateizzazione per la somma che estingue la contravvenzione

Sicurezza sul lavoro, niente rateizzazione per la somma che estingue la contravvenzione

L’ INL chiarisce che, dopo l’adempimento della prescrizione, l’importo previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 758/1994 va versato per intero entro 30 giorni. La rateizzazione dell’ammenda è possibile solo nella diversa fase della condanna penale, su decisione del giudice

Il contravventore che ha eliminato una violazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo la prescrizione impartita dall’organo di vigilanza non può chiedere di pagare a rate la somma necessaria per estinguere il reato.

Con la nota prot. n. 2010 del 18 settembre 2026, pubblicata il 24 settembre, l’INL precisa che l’organo di vigilanza non può concedere né la rateizzazione né una dilazione del pagamento previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 758/1994.

Per imprese e professionisti che assistono il contravventore, il passaggio operativo è quindi verificare separatamente il termine assegnato per adempiere alla prescrizione, la comunicazione di ammissione al pagamento e la scadenza dei 30 giorni per il versamento integrale. La disponibilità delle risorse per pagare l’intero importo va valutata prima che quest’ultimo termine decorra: una richiesta di rateizzazione all’organo di vigilanza non consente di conservarne l’effetto estintivo.

Prescrizione e pagamento: come si estingue la contravvenzione

Nella procedura disciplinata dal D.Lgs. 758/1994, l’organo di vigilanza impartisce al contravventore una prescrizione per eliminare la violazione e ne verifica l’adempimento. Se la prescrizione è stata osservata, ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, entro 30 giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. L’art. 21 prevede anche che l’organo di vigilanza comunichi al pubblico ministero l’adempimento e l’eventuale pagamento.

Le condizioni per l’estinzione sono cumulative: occorrono sia l’adempimento della prescrizione nel termine fissato sia il pagamento della somma di cui all’art. 21, comma 2. In presenza di entrambe, il pubblico ministero chiede l’archiviazione. La sola regolarizzazione della situazione contestata non basta quindi a produrre l’effetto estintivo.

Perché l’INL esclude le rate

Il pagamento avviene “in sede amministrativa”, ma la somma dell’art. 21 è inserita in uno specifico meccanismo di estinzione della contravvenzione penale. Secondo l’INL, non è applicabile l’art. 26 della legge 689/1981, che disciplina il pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie nel proprio ambito. L’organo di vigilanza, pertanto, non ha il potere di predisporre un piano di rate né di spostare la scadenza dei 30 giorni.

L’Ispettorato richiama la Cassazione penale, sez. III, n. 17202/2016: ai fini dell’estinzione occorre il pagamento tempestivo dell’intera somma e il termine di 30 giorni è perentorio. In concreto, versare soltanto una prima rata entro la scadenza e completare il pagamento successivamente non soddisfa la condizione indicata dall’art. 24.

Pagamento tardivo: niente estinzione né compensazione

La nota INL n. 8119 del 17 settembre 2019, richiamata dal nuovo chiarimento, aveva già affrontato le conseguenze di un versamento effettuato dopo la scadenza: il pagamento tardivo non estingue la contravvenzione. Se interviene una successiva condanna, la somma versata fuori termine non può essere compensata con l’ammenda applicata dal giudice; l’INL indica la via del rimborso dell’importo tardivamente pagato.

È una distinzione pratica decisiva: la somma richiesta nella procedura dell’art. 21 e l’eventuale ammenda irrogata in sede penale rispondono a discipline diverse e non sono fungibili. La regolarizzazione prescritta resta un adempimento rilevante, ma il mancato pagamento tempestivo impedisce l’estinzione secondo gli artt. 21 e 24 del decreto.

Quando è possibile rateizzare l’ammenda

La nota delimita anche l’ipotesi in cui le rate sono ammesse: se l’ammenda è irrogata in sede penale con sentenza o decreto penale di condanna, il giudice può disporne il pagamento rateale ai sensi dell’art. 133-ter del codice penale. Si tratta della pena pecuniaria conseguente alla condanna, distinta dalla somma da versare all’organo di vigilanza per ottenere l’estinzione della contravvenzione. La facoltà del giudice non attribuisce quindi all’ispettore un analogo potere sulla somma dell’art. 21.

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