I crediti fiscali possono ridurre il costo effettivo della manodopera?

I crediti fiscali possono ridurre il costo effettivo della manodopera?

Offerta anomala e crediti fiscali: il TRGA Trento chiarisce quando non possono giustificare maggiori costi della manodopera in una gara pubblica

I crediti fiscali maturati dall’impresa possono rendere sostenibile un’offerta? Nella verifica di anomalia, le giustificazioni devono riferirsi alla specifica commessa e non alla generale solidità economica dell’operatore. La disponibilità di crediti fiscali può essere utilizzata per giustificare un costo della manodopera che, nella specifica offerta, risulta superiore a quello dichiarato?

La questione è stata affrontata dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento con la sentenza n. 141/2026, relativa all’esclusione di un operatore economico a seguito della verifica di congruità dell’offerta. Il punto centrale riguarda il rapporto tra i costi effettivi della commessa e le risorse economiche esterne all’appalto, quali crediti fiscali già maturati dall’impresa.

Il caso

La controversia nasce da una procedura aperta per l’affidamento di un servizio della durata di tre anni, con opzione per ulteriori due anni.

L’operatore ricorrente aveva indicato un ribasso del 2,5% e un costo della manodopera pari a 1.786.239,84 euro, corrispondente alla stima effettuata dalla stazione appaltante. Tuttavia, nell’offerta tecnica aveva previsto un numero di ore di lavoro superiore: 39 ore settimanali aggiuntive per gli educatori e 0,5 ore per il personale ausiliario.

Per giustificare i maggiori costi, l’impresa aveva fatto riferimento alla disponibilità di crediti fiscali per 299.036,10 euro, che sarebbero stati utilizzati per compensare parte dei contributi previdenziali dovuti nel quinquennio.

Il RUP, dopo ulteriori richieste di chiarimenti e l’acquisizione del parere di un consulente, aveva però ritenuto l’offerta non congrua e disposto l’esclusione.

Le contestazioni dell’impresa

Secondo la ricorrente, la stazione appaltante non avrebbe correttamente valutato le giustificazioni fornite. I maggiori costi derivanti dall’incremento delle ore lavorative sarebbero stati sostenibili proprio grazie ai crediti fiscali già acquisiti, utilizzabili in compensazione con i contributi previdenziali.

La società sosteneva, quindi, che tali disponibilità avrebbero prodotto economie finanziarie sufficienti a rendere sostenibile l’offerta.

La verifica di anomalia resta una valutazione tecnico-discrezionale

Il TRGA ricorda innanzitutto che il giudizio di congruità dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica della stazione appaltante.

Il sindacato del giudice amministrativo è quindi limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o inadeguatezza dell’istruttoria. Il giudice non può sostituire la propria valutazione economica a quella effettuata dall’amministrazione.

Nel caso concreto, il costo indicato dall’impresa coincideva con quello stimato dalla stazione appaltante, ma faceva riferimento a un monte ore significativamente più elevato.

Il problema non riguardava, quindi, soltanto le modalità di pagamento degli oneri previdenziali, ma la copertura economica complessiva delle prestazioni aggiuntive offerte.

Crediti fiscali e costo del lavoro: la distinzione decisiva

Secondo il TRGA, i crediti fiscali richiamati dall’operatore non rappresentavano un’economia prodotta dall’organizzazione dello specifico servizio, né consentivano di ridurre il costo unitario della manodopera. Si trattava, invece, di una disponibilità economica già maturata dall’impresa al di fuori della gara.

Il Collegio chiarisce un passaggio fondamentale:

il credito fiscale non incide sul costo della prestazione lavorativa, ma esclusivamente sull’esborso finanziario che l’impresa sostiene per farvi fronte.

L’obbligo di corrispondere le retribuzioni e sostenere gli oneri previdenziali deriva infatti dall’esecuzione della specifica commessa e deve essere rappresentato nella sua effettiva consistenza economica. Non basta dimostrare che l’impresa disponga di risorse fiscali o patrimoniali esterne utilizzabili per ridurre l’esborso finanziario complessivo.

Consentire una diversa impostazione significherebbe ammettere che la sostenibilità di una singola offerta possa dipendere dalla generale forza economica dell’operatore.

Le economie devono essere riferibili alla specifica offerta

Il Tribunale richiama anche l’art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, che consente all’operatore di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Tale efficienza, però, deve essere concretamente riferibile alla specifica commessa. Le economie ammesse sono quelle che incidono sul modo in cui il servizio viene organizzato ed eseguito e che permettono effettivamente di sostenere costi inferiori. Le compensazioni devono quindi essere generate “all’interno dell’offerta” e non possono fondarsi sull’utile generale dell’impresa o sulla sua complessiva situazione economico-patrimoniale.

Perché il ricorso è stato respinto

Nel caso esaminato, l’impresa non aveva dimostrato in modo puntuale la correlazione tra i maggiori costi del personale e i crediti fiscali che avrebbe voluto utilizzare in compensazione. Il TRGA rileva inoltre che le giustificazioni fornite erano rimaste generiche anche rispetto ad altre componenti dell’offerta, compresi i costi relativi alla fornitura dei pasti.

La valutazione di non congruità è stata quindi ritenuta adeguatamente istruita e motivata. Il ricorso è stato respinto, confermando l’esclusione dalla procedura.

 

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