CCNL diverso in gara: si può correggere l’offerta dopo la scadenza?
CCNL equivalente negli appalti: il Consiglio di Stato chiarisce che non è possibile cambiare contratto o usare superminimi per correggere l’offerta
Un operatore economico può applicare un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, ma deve dimostrare che il contratto alternativo garantisce tutele economiche e normative equivalenti.
Il principio è il cuore della sentenza del Consiglio di Stato n. 6819/2026, che affronta anche un altro aspetto decisivo: fino a che punto il concorrente può intervenire successivamente sull’offerta per superare le criticità emerse durante la verifica di equivalenza?
Per i giudici, il limite è netto. Se il CCNL indicato in gara non risulta equivalente, il concorrente non può rimediare successivamente cambiando contratto, promettendo trattamenti economici “ad personam” o modificando la composizione della compagine esecutiva.
Il caso: CCNL Edilizia e CCNL Metalmeccanica
La gara prevedeva, quale contratto coerente con le prestazioni da affidare, il CCNL Edilizia – Aziende Industriali (F012), ammettendo comunque l’applicazione di un altro contratto capace di assicurare le stesse tutele.
Una consorziata esecutrice aveva invece dichiarato di applicare il CCNL Metalmeccanica (C011). La stazione appaltante avviava quindi la verifica di equivalenza.
Dall’istruttoria emergevano differenze in diversi istituti: lavoro supplementare, lavoro straordinario, bilateralità, part-time, obblighi verso gli enti ed equivalenza economica complessiva. In particolare, venivano rilevate differenze nelle maggiorazioni retributive e nella retribuzione globale annua.
Per superare i rilievi, l’operatore prospettava più soluzioni: riconoscere elementi economici individuali per compensare le minori tutele, applicare successivamente il CCNL Edilizia e qualificare la consorziata non più come esecutrice ma come mero fornitore.
La stazione appaltante disponeva l’esclusione, ritenendo che tali interventi modificassero sostanzialmente l’offerta.
Il CCNL è un elemento essenziale dell’offerta
Il Consiglio di Stato conferma l’impostazione del TAR.
Il punto principale è che il CCNL concretamente applicato incide sulla determinazione dei costi della manodopera e, per questa ragione, costituisce un elemento essenziale dell’offerta.
La sentenza ribadisce infatti che l’applicazione di un contratto collettivo invece di un altro produce effetti diretti sul costo del lavoro indicato dal concorrente. Ne deriva che la scelta del CCNL non può essere liberamente modificata dopo la scadenza del termine per presentare le offerte.
Il soccorso istruttorio può servire a regolarizzare errori o imprecisioni formali, ma non può consentire una vera e propria rimodulazione dell’offerta economica.
Niente cambio di CCNL durante i chiarimenti
Secondo il Consiglio di Stato, l’impegno assunto successivamente dalla società ad applicare il CCNL Edilizia non rappresentava una semplice precisazione. Si trattava invece di una modifica sostanziale dell’offerta, perché il passaggio da un contratto collettivo a un altro avrebbe inciso sui costi della manodopera.
Il Collegio precisa quindi che:
non è permesso consentire, in sede di verifica dell’equivalenza, una diversa indicazione del contratto collettivo da applicare.
La stessa logica impedisce di utilizzare la modifica della compagine esecutiva per superare il problema: anche il subentro di un soggetto che applichi un CCNL diverso può alterare i termini economici della proposta originaria.
Equivalenza dei CCNL: i trattamenti ad personam non bastano
Altro punto importante riguarda i correttivi individuali.
L’operatore aveva prospettato il riconoscimento di trattamenti economici “ad personam” per compensare le minori tutele del CCNL Metalmeccanica.
La soluzione viene respinta. Per il Consiglio di Stato l’equivalenza delle tutele non può essere fondata su trattamenti individuali.
Il Collegio richiama inoltre il principio secondo cui non possono essere utilizzate, per compensare le differenze tra contratti collettivi, voci economiche che non appartengono alla struttura del CCNL ma derivano da accordi individuali.
In altri termini, il confronto deve avvenire tra contratti collettivi, non tra un CCNL e un insieme di condizioni migliorative introdotte successivamente dall’impresa.
Come va verificata l’equivalenza
La sentenza fornisce anche un’indicazione importante sul metodo di comparazione. Il giudizio di equivalenza non consiste in un bilanciamento libero e indifferenziato tra singole disposizioni più o meno favorevoli dei due contratti. La valutazione deve invece poggiare su parametri oggettivi e verificabili, riferiti alle tutele economiche e normative garantite dal contratto nel suo complesso.
Non basta quindi individuare alcune clausole favorevoli del CCNL alternativo per compensare liberamente quelle meno favorevoli.
La decisione
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma l’esclusione.
La modifica del CCNL dichiarato, i trattamenti individuali compensativi e la successiva ridefinizione del ruolo della consorziata rappresentavano tentativi di rimodulare elementi sostanziali dell’offerta.
La sentenza conclude richiamando il principio secondo cui la modifica dell’offerta è di per sé sufficiente a determinare l’esclusione del concorrente.
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato ai costi della manodopera negli appalti pubblici. Per la corretta elaborazione dei costi di lavori e manodopera può essere utile il software per computo metrico, stima e gestione economica dei lavori, utile per strutturare e controllare in modo più ordinato le componenti di costo dell’offerta.
Fonte: Read More
