Gruppo di lavoro nelle gare: il requisito si valuta nel complesso o sul singolo professionista?
Nelle gare per servizi tecnici, il gruppo di lavoro va valutato complessivamente: curricula e competenze incidono sul punteggio, non sull’esclusione
Nelle gare per servizi tecnici multidisciplinari, la corretta costruzione del gruppo di lavoro è spesso decisiva. Geotecnici, strutturisti, impiantisti, architetti, giuristi, tecnici contabili ed esperti PEF sono figure che concorrono alla qualità dell’offerta e alla capacità dell’operatore di eseguire correttamente la prestazione.
Ma cosa accade se il disciplinare richiede la presenza di determinate professionalità e uno dei concorrenti contesta che il professionista indicato per uno specifico ruolo non abbia competenze perfettamente aderenti a quella funzione? La stazione appaltante deve escludere l’operatore oppure può valutare il gruppo nel suo complesso?
Con la sentenza n. 3605/2026, il Consiglio di Stato chiarisce la distinzione tra requisito minimo di partecipazione e criterio qualitativo di valutazione dell’offerta tecnica. Il principio espresso è preciso: se la lex specialis richiede la presenza di un gruppo di lavoro composto da determinate professionalità, ma non impone requisiti individuali specifici per ciascun professionista, l’idoneità va verificata sul gruppo nel suo complesso. Le competenze desumibili dai curricula incidono, semmai, sul punteggio tecnico, non automaticamente sull’ammissione alla gara.
Il caso: collaudo tecnico-amministrativo, revisione contabile e attestazione energetica
La vicenda nasce da una procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento del servizio di collaudo tecnico-amministrativo, revisione tecnico-contabile e attestazione della prestazione energetica relativi ai lavori di realizzazione di una struttura polifunzionale comprensiva di un nuovo palazzetto dello sport e di opere accessorie. Alla gara partecipavano tre raggruppamenti. L’operatore ricorrente si classificava terzo e impugnava l’aggiudicazione e gli atti di gara, contestando che il raggruppamento secondo classificato avrebbe dovuto essere escluso perché il professionista indicato come tecnico contabile/esperto PEF non avrebbe avuto competenze specifiche nel settore economico-finanziario.
Il disciplinare: professionalità minime e valutazione dei curricula
Il disciplinare richiedeva, ai fini della capacità tecnico-professionale, la presenza di un gruppo di lavoro costituito da alcune figure specifiche come il geotecnico, lo strutturista, il giurista, ecc. Il disciplinare prevedeva, inoltre, che i professionisti fossero nominativamente indicati già in sede di offerta, con specificazione dei titoli di studio e professionali, dell’abilitazione, dell’iscrizione all’ordine o albo professionale e delle attività da svolgere all’interno del gruppo.
Sul piano della valutazione tecnica, era previsto un punteggio per il criterio relativo al gruppo di lavoro, fondato sulla descrizione della composizione del team e sulle competenze tecniche e professionali dei singoli partecipanti, desumibili dai curricula. È proprio su questa distinzione che si concentra la decisione: una cosa è richiedere la presenza minima di determinate figure professionali; altra cosa è attribuire punteggio alla qualità del gruppo sulla base dei curricula.
I motivi di ricorso: esperto PEF e presunta carenza del gruppo di lavoro
Secondo la tesi del ricorrente, non si trattava di una semplice irregolarità formale, ma dell’assenza sostanziale di una competenza obbligatoria. Di conseguenza, la carenza non sarebbe stata sanabile con il soccorso istruttorio. In appello, la società insisteva su due profili:
il TAR avrebbe erroneamente trasformato un requisito minimo di partecipazione in un criterio di valutazione dell’offerta tecnica;
il TAR avrebbe attribuito ai professionisti indicati competenze non dichiarate e non documentate.
La questione, quindi, non era meramente formale. Riguardava il modo in cui deve essere letto il disciplinare quando richiede un gruppo multidisciplinare: per singoli compartimenti stagni o come struttura professionale integrata?
La decisione del Consiglio di Stato: conta il gruppo nel suo complesso
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la sentenza di primo grado. Secondo Palazzo Spada, la lex specialis aveva individuato come requisito di partecipazione la disponibilità di un gruppo di lavoro nel quale fossero presenti determinate tipologie di professionisti. Tuttavia, non aveva imposto che ciascun professionista possedesse specifici requisiti individuali ulteriori, oltre a quelli espressamente richiesti.
Il passaggio più importante è la distinzione tra:
mancata presenza di una professionalità minima richiesta, che può determinare l’esclusione;
valutazione delle competenze del singolo professionista desumibili dal curriculum, che incide sul punteggio tecnico.
In altri termini, se manca del tutto una delle figure richieste dal disciplinare, il concorrente può essere escluso. Se invece la figura è indicata e la discussione riguarda la qualità o ampiezza delle competenze risultanti dal curriculum, il tema si sposta sulla valutazione dell’offerta tecnica. Il Consiglio di Stato evidenzia che la legge di gara parlava di gruppo di lavoro e che le professionalità richieste dovevano operare congiuntamente e in collaborazione. Da ciò deriva che il possesso del requisito va verificato sul gruppo complessivamente considerato.
Il ruolo del soccorso istruttorio: chiarire non significa integrare l’offerta
La sentenza affronta anche il tema del soccorso istruttorio. Il Consiglio di Stato condivide l’impostazione del TAR secondo cui, se la stazione appaltante avesse ritenuto necessario chiarire le attività svolte dai professionisti indicati, avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio.
Il punto è delicato: il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per introdurre un requisito mancante né per modificare l’offerta tecnica. Tuttavia, può essere ammesso quando serve solo a chiarire il contenuto dell’offerta e a superare eventuali ambiguità. Nel caso esaminato, non si trattava di sostituire un professionista o di aggiungere ex post una competenza inesistente, ma, al più, di chiarire attività e competenze già emergenti dalla documentazione presentata.
La sentenza in sintesi
Potremmo racchiudere la sentenza in 4 punti:
il gruppo di lavoro è un requisito collettivo: quando il disciplinare richiede la presenza di un team composto da diverse professionalità, senza imporre requisiti individuali puntuali, la verifica va svolta sul gruppo nel suo complesso;
il ruolo dei curricula: le competenze desumibili dai curricula servono a valutare la qualità dell’offerta tecnica e a graduare il punteggio, ma non si trasformano automaticamente in requisiti di ammissione se la lex specialis non lo prevede;
collegamento tra interpretazione sistematica della legge di gara, principio del risultato e favor partecipationis: il disciplinare non deve essere letto in modo formalistico o eccessivamente espulsivo quando il testo consente una lettura coerente con la partecipazione e con l’interesse pubblico all’affidamento;
il soccorso istruttorio chiarificatore: quando il dubbio riguarda l’esatta portata delle attività svolte dai professionisti già indicati, la stazione appaltante può chiedere chiarimenti, purché non consenta l’integrazione postuma di un requisito mancante o la modifica dell’offerta.
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Per gestire in modo ordinato la documentazione di gara, i bandi, gli allegati tecnici e gli atti collegati alla procedura, può essere utile adottare un ambiente digitale dedicato come il software gestione informativa digitale delle costruzioni, l’ACDat per pubblicare e condividere dati e documenti dei bandi di gara secondo il nuovo Codice dei contratti pubblici.
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