DVR e interferenze mansione‑attrezzatura: la conformità al manuale esime il datore?

DVR e interferenze mansione‑attrezzatura: la conformità al manuale esime il datore?

La conformità dell’attrezzatura alle istruzioni del costruttore non esime il datore di lavoro dall’obbligo di valutare e procedimentalizzare i rischi derivanti dall’interazione tra mansioni e uso dell’attrezzatura

La redazione del documento di valutazione dei rischi non può ridursi a un adempimento formale o ad un elenco generico di pericoli standardizzati. È questo il principio centrale espresso dalla Cassazione n. 16217/2026.

La vicenda trae origine da un grave infortunio avvenuto all’interno di uno stabilimento siderurgico durante le operazioni di movimentazione e marcatura di lamiere metalliche. Un lavoratore riportava lo schiacciamento della mano con amputazione di più dita a seguito del distacco improvviso di una lamiera movimentata tramite elettromagnete installato su carroponte.

Secondo la Suprema Corte, il punto decisivo non era tanto la semplice violazione del divieto di sostare sotto carichi sospesi, quanto l’omessa valutazione di un rischio operativo specifico: l’interferenza continua tra l’attività di marcatura delle lamiere e il ciclo di movimentazione del carroponte.

Il contesto normativo

La sentenza ruota intorno a due obblighi fondamentali del datore di lavoro.

Il primo è quello previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008: la valutazione dei rischi deve essere specifica, concreta e riferita alle modalità effettive di svolgimento del lavoro. La Cassazione ribadisce che il DVR non è un documento formale, né una raccolta di rischi per categoria; deve descrivere le condizioni reali in cui il lavoratore opera, comprese variabilità, interferenze e prassi operative.

Il secondo è quello dell’art. 71, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, relativo all’uso sicuro delle attrezzature. Nel caso esaminato, non bastava disporre di un’elettrocalamita accompagnata da un manuale d’uso: occorreva tradurre le indicazioni del fabbricante in procedure aziendali cogenti, comprensibili, formate e controllate.

Le motivazioni della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità del datore di lavoro. Secondo la Suprema Corte, il DVR deve contenere una valutazione concreta e dettagliata dei rischi effettivamente presenti nell’organizzazione aziendale, con riferimento alle modalità operative reali e non astratte.

Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che l’attività di marcatura non era separata dalla movimentazione dei carichi, ma costituiva una fase integrata del processo produttivo, caratterizzata da una costante interferenza tra operatore e carroponte in funzione. Tale interferenza rendeva necessario un livello di analisi del rischio più approfondito, non limitato alla generica presenza di carichi sospesi.

La Cassazione ha inoltre ritenuto che:

le procedure aziendali non fossero idonee, in quanto prive di cogenza effettiva;
il divieto tecnico di sollevamento multiplo non fosse stato correttamente implementato nel sistema organizzativo;
la formazione dei lavoratori fosse insufficiente rispetto al rischio specifico.

Sul nesso causale la Corte ha escluso che il comportamento del lavoratore potesse interrompere il nesso causale, in quanto non connotato da abnormità o eccentricità rispetto al ciclo lavorativo assegnato. L’azione del dipendente è stata ritenuta rientrante nel normale svolgimento delle mansioni e quindi prevedibile nell’ambito del rischio governato dal datore di lavoro.

L’aspetto innovativo della sentenza: il rischio da interferenza operativa interna

L’elemento più interessante della sentenza non è l’affermazione astratta dell’obbligo di valutare tutti i rischi, già consolidata, ma la sua applicazione a una interferenza operativa interna.

La Corte non si limita a dire che il datore avrebbe dovuto prevedere il rischio di caduta del carico. Afferma qualcosa di più preciso: il rischio specifico nasceva dalla combinazione tra il sollevamento di più lamiere, la necessità del marcatore di leggere il codice e la presenza della lamiera sospesa vicino alle mani dell’operatore. Anche se il produttore avesse consentito, in certe condizioni, la movimentazione appaiata, ciò non avrebbe risolto il problema, perché il manuale disciplina il magnete in sé, non la sua interferenza con la mansione di marcatura.

La conformità o utilizzabilità dell’attrezzatura non esaurisce la valutazione del rischio. Se l’attrezzatura viene inserita in un ciclo in cui altri lavoratori devono avvicinarsi, controllare, leggere, segnare o manipolare elementi nella sua zona di azione, nasce un rischio da valutare autonomamente.

Un altro passaggio centrale riguarda il linguaggio delle procedure aziendali. L’impresa aveva previsto di cercare di movimentare un foglio di lamiera per volta. Per la Cassazione, questa formulazione era troppo debole: non stabiliva un divieto assoluto, non era realmente cogente e non produceva un effetto deterrente nella pratica quotidiana dello stabilimento. Quando una misura è essenziale per impedire l’infortunio, non può essere formulata come semplice raccomandazione ma deve diventare una regola operativa vincolante.

Per approfondire, leggi anche:

Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza
DVR: cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?
Rischi interferenziali: cosa sono e come gestirli

Per evitare che il DVR si trasformi in un documento meramente formale, è fondamentale adottare strumenti capaci di analizzare i rischi reali, le interferenze operative e le procedure concrete di lavoro. Con il software specializzato in sicurezza sul lavoro puoi redigere un DVR completo e conforme al D.Lgs. 81/2008, gestendo in modo strutturato rischi specifici, procedure operative, attrezzature di lavoro e interferenze tra mansioni.

 

 

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