Gare pubbliche e regolarità fiscale: cosa succede se i certificati dell’Agenzia delle Entrate sono discordanti?

Gare pubbliche e regolarità fiscale: cosa succede se i certificati dell’Agenzia delle Entrate sono discordanti?

Regolarità fiscale e appalti: il Consiglio di Stato chiarisce quale certificato prevale se le attestazioni dell’Agenzia delle Entrate sono discordanti

Una gara pubblica può essere rimessa in discussione se, in fase di verifica dei requisiti, emergono dubbi sulla regolarità fiscale dell’aggiudicatario. Ma cosa accade se l’Agenzia delle Entrate rilascia due certificazioni tra loro contrastanti?

È il tema affrontato dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 5 maggio 2026, n. 3508, relativa ad una procedura aperta per la manutenzione ordinaria e correttiva di apparati antincendio e porte tagliafuoco in ambito aeroportuale. La seconda classificata sosteneva che l’aggiudicataria dovesse essere esclusa per gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate. La stazione appaltante, invece, aveva disposto l’aggiudicazione, valorizzando una certificazione fiscale più recente e favorevole all’operatore.

Il caso: due gravi violazioni fiscali non accertate

La procedura riguardava l’appalto per la manutenzione programmata e correttiva degli impianti antincendio e delle porte tagliafuoco nel sedime aeroportuale. La stazione appaltante aveva utilizzato l’inversione procedimentale, valutando prima le offerte tecniche ed economiche e poi procedendo alla verifica dei requisiti. La ricorrente, seconda classificata, contestava l’aggiudicazione sostenendo che l’aggiudicataria non fosse in regola con il pagamento di imposte e tasse, a causa di due gravi violazioni non definitivamente accertate.

Secondo la ricorrente, tali violazioni non sarebbero state dichiarate nel DGUE e avrebbero dovuto determinare l’esclusione dell’aggiudicataria.

Il quadro normativo

La norma prevede che la stazione appaltante escluda l’operatore economico quando ritenga che lo stesso abbia commesso gravi violazioni non definitivamente accertate relative al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali.

Non si tratta, però, di un automatismo. Il Codice parla di valutazione della stazione appaltante e l’Allegato II.10 individua quando una violazione fiscale non definitivamente accertata possa assumere rilievo ai fini dell’esclusione. In particolare, occorre che siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e che l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

In pratica, per il RUP e per la commissione, la verifica fiscale richiede attenzione, ma non autorizza automatismi espulsivi: occorre valutare la documentazione ufficiale disponibile e motivare l’eventuale.

La questione decisiva: due certificati fiscali discordanti

Nel caso esaminato, l’elemento decisivo era rappresentato dalla presenza di due certificazioni dell’Agenzia delle Entrate tra loro difformi:

una certificazione della sede di Roma, dalla quale sembravano emergere violazioni gravi non definitivamente accertate;
una certificazione della sede di Bari, prodotta dall’aggiudicataria in sede di partecipazione, attestante l’assenza di irregolarità fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, con validità temporale idonea a coprire la procedura.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato afferma che, in presenza di certificati provenienti dalla stessa Amministrazione, ma da articolazioni territoriali diverse, l’antinomia deve essere risolta valorizzando la certificazione più attuale.

La sentenza esclude che la stazione appaltante dovesse compiere ulteriori approfondimenti o motivare in modo più esteso l’aggiudicazione. L’attestazione fiscale favorevole era dirimente e copriva l’arco temporale della procedura di gara.

 

 

Leggi l’approfondimento: Cause di esclusione: cosa prevede il nuovo codice appalti

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