Fotovoltaico: gli incentivi GSE spettano al proprietario dell’impianto anche se diverso dal responsabile
La Cassazione chiarisce che Tariffa Incentivante e Ritiro Dedicato costituiscono frutti civili dell’impianto fotovoltaico: il Soggetto Responsabile non proprietario deve restituirli anche anche se incassati dal fallimento
La Tariffa Incentivante e il corrispettivo del Ritiro Dedicato spettano al proprietario dell’impianto fotovoltaico, anche quando siano stati materialmente incassati da un soggetto diverso, titolare della convenzione con il GSE.
È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. I civile, con l’ordinanza n. 11085/2026, pubblicata il 25 aprile 2026, che affronta il delicato rapporto tra proprietà dell’impianto, convenzioni con il Gestore dei Servizi Energetici e procedure concorsuali.
Il caso: impianti fotovoltaici, leasing risolto e somme incassate dal fallimento
La vicenda nasce dalla domanda di ammissione al passivo, in prededuzione, proposta da una società creditrice per l’importo di 296.809,69 euro.
La società sosteneva di essere proprietaria di due impianti fotovoltaici, collocati su immobili già oggetto di contratti di leasing risolti, e chiedeva la restituzione delle somme percepite dal fallimento a titolo di tariffe incentivanti, ritiro dedicato, indennità per utilizzo e sfruttamento economico degli impianti e retrocessione dei frutti civili.
Il fallimento, infatti, era subentrato nelle convenzioni stipulate con il GSE, ai sensi dell’art. 72 legge fallimentare, assumendo il ruolo di Soggetto Responsabile degli impianti. In tale qualità aveva continuato a percepire gli importi erogati dal Gestore.
Il Tribunale di Ancona aveva respinto la domanda, ritenendo che tali somme fossero di pertinenza del fallimento, proprio perché il curatore era subentrato nelle convenzioni GSE.
La Cassazione, invece, ribalta l’impostazione del giudice di merito.
La questione giuridica: a chi spettano gli incentivi se proprietario e Soggetto Responsabile non coincidono?
Secondo la Cassazione, la titolarità della convenzione consente al Soggetto Responsabile di ricevere le somme dal GSE, ma non attribuisce automaticamente il diritto sostanziale a conservarle, se esse derivano dallo sfruttamento economico di un impianto appartenente ad altri.
La Corte richiama la disciplina applicabile ratione temporis, trattandosi di convenzioni stipulate tra il 2011 e il 2011. Il riferimento principale è il d.lgs. n. 387/2003, attuativo della direttiva 2001/77/CE, poi sostituito dal d.lgs. n. 28/2011. In particolare, l’art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 387/2003 qualifica le tariffe incentivanti come strumento volto ad assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio dell’impianto fotovoltaico.
La Cassazione evidenzia che la Tariffa Incentivante non è un corrispettivo per una prestazione resa al GSE, ma un contributo collegato all’investimento e all’esercizio dell’impianto. Diverso, ma ugualmente rilevante, è il Ritiro Dedicato, che consiste nella cessione indiretta al GSE dell’energia prodotta dall’impianto, a prezzo amministrato.
Ne deriva che:
la Tariffa Incentivante remunera l’investimento e l’esercizio dell’impianto;
il Ritiro Dedicato costituisce il corrispettivo della vendita dell’energia prodotta;
entrambe le utilità economiche derivano dallo sfruttamento dell’impianto fotovoltaico.
A questo punto entra in gioco la disciplina civilistica dei frutti civili. Ai sensi dell’art. 820 c.c., sono frutti civili quelli che si traggono da una cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. L’art. 1148 c.c., invece, stabilisce che il possessore è tenuto a restituire i frutti al proprietario rivendicante dal giorno della domanda.
La Corte afferma che gli importi erogati dal GSE a titolo di Tariffa Incentivante e Ritiro Dedicato devono essere qualificati come frutti civili dell’impianto fotovoltaico.
Pertanto, qualora il Soggetto Responsabile titolare della convenzione GSE sia diverso dal proprietario dell’impianto, egli è tenuto a riversare tali somme al proprietario ai sensi dell’art. 1148 c.c., dal giorno della domanda di rivendica. Se maturati dopo l’apertura del fallimento, tali crediti hanno natura prededucibile.
In definitiva, il Soggetto Responsabile viene considerato possessore dei frutti civili e, come tale, è obbligato alla loro restituzione nei confronti del proprietario che li rivendichi.
La Corte accoglie quindi il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara assorbiti gli altri e cassa il decreto impugnato, rinviando al Tribunale di Ancona in diversa composizione.
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