Elenco speciale professionisti ricostruzione: cos’è e quando si rischia la cancellazione
Elenco speciale professionisti ricostruzione: requisiti, nuove cause di cancellazione introdotte dal D.L. 144/2026 e criteri ancora da definire
L’elenco speciale professionisti ricostruzione raccoglie i tecnici abilitati a ricevere gli incarichi previsti dalla disciplina della ricostruzione post-sisma 2016.
Con il D.L. 144/2026 – recante “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile” – sono state introdotte nuove cause di cancellazione legate a significative o persistenti carenze nello svolgimento di progettazione, direzione lavori o altre prestazioni tecniche.
Non ogni carenza determina però automaticamente l’esclusione: i criteri applicativi dovranno essere precisati con ordinanza del Commissario straordinario.
Va tenuto conto, inoltre, che il D.L. 144/2026 – entrato in vigore l’8 agosto 2026 – è ancora interessato dall’iter parlamentare di conversione.
Nel corso dell’esame parlamentare il CNI ha inoltre chiesto che una misura così rilevante sia collegata a responsabilità individuali gravi e accertate, con contraddittorio e verifica del nesso tra condotta del professionista e ritardo contestato.
Ecco cosa è importante sapere.
Cos’è l’elenco speciale professionisti ricostruzione?
L’elenco speciale professionisti ricostruzione è lo strumento previsto dall’art. 34 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 per qualificare i professionisti che operano nell’ambito della ricostruzione post-sisma.
Esso è raggiungibile al seguente link:
https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/elenco-speciale-professionisti
La norma, che istituisce l’Elenco allo scopo di assicurare trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione lavori, prevede l’obbligo di iscrizione ai professionisti che intendono partecipare, “per qualsiasi attività e a qualunque titolo“, al processo di ricostruzione privata, prevedendo come conseguenza la inammissibilità del conferimento dell’incarico in assenza dell’iscrizione.
Pertanto, chi vuole operare professionalmente nella ricostruzione privata del Sisma 2016 deve verificare non soltanto di possedere i requisiti professionali ordinari, ma anche di essere correttamente iscritto nell’Elenco speciale e di rispettare le specifiche regole previste per incarichi, contratti e concentrazione delle prestazioni.
La disciplina nasce in relazione agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Per gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli immobili disciplinati dal decreto Sisma, i soggetti privati devono affidare gli incarichi a professionisti iscritti nell’elenco speciale.
Il sistema non riguarda soltanto l’accesso iniziale. L’iscrizione comporta anche il mantenimento nel tempo dei requisiti richiesti e il rispetto delle regole previste per l’attività professionale nella ricostruzione.
Il Testo Unico della ricostruzione privata dedica un intero capo ai professionisti e disciplina incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e altre prestazioni tecniche svolte nell’ambito delle pratiche di ricostruzione.
Chi deve essere iscritto all’elenco speciale della ricostruzione?
Per gli incarichi rientranti nell’art. 34 del D.L. 189/2016, l’iscrizione all’elenco speciale costituisce il presupposto per operare nelle attività di ricostruzione privata disciplinate dalla normativa speciale. Il comma 2 dell’articolo stabilisce infatti che i soggetti privati conferiscono gli incarichi esclusivamente a professionisti iscritti.
L’elenco comprende diverse tipologie di operatori professionali:
Professionista individuale, la persona fisica con partita IVA e abilitazione risultante dall’iscrizione al relativo albo o collegio professionale;
Professionisti per i quali non esiste un albo (l’obbligo di iscrizione riguarda anche categorie per le quali non è previsto un albo professionale, citando come esempi archeologi, restauratori di beni culturali, tecnici del suono);
Professionista associato / studio associato (non si iscrive lo studio come soggetto autonomo nella categoria omonima; si iscrivono invece i singoli professionisti come professionisti associati);
Società tra professionisti – STP (l’iscrizione avviene tramite il legale rappresentante, che presenta la domanda in nome e per conto della società; non è prevista l’iscrizione di soci, dipendenti o collaboratori in tale qualità);
Società di ingegneria;
Consorzi tra professionisti e GEIE.
Quali requisiti servono per restare nell’elenco speciale?
L’iscrizione all’Elenco speciale dei professionisti non dipende soltanto dall’appartenenza a una determinata categoria professionale. Il professionista deve possedere i requisiti minimi previsti dall’art. 116, comma 4, del Testo Unico della ricostruzione privata, approvato con Ordinanza commissariale n. 130/2022.
Il Vademecum ufficiale del Commissario sulla disciplina dei professionisti richiama i requisiti individuati dall’art. 116 nelle lettere da a) a k); il loro possesso deve essere attestato direttamente dall’operatore al momento della presentazione della domanda di iscrizione, attraverso una autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il professionista deve:
essere iscritto all’albo professionale tenuto dall’ordine di appartenenza;
non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell’avviso per la formazione dell’elenco;
non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta;
non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dal Codice Antimafia;
essere in regola con la contribuzione obbligatoria;
essere un operatore economico professionale riconducibile ad una delle categorie previste;
essere in possesso di requisiti di affidabilità e di professionalità;
i) esistenza di idonea polizza assicurativa;
essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’articolo 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
non essere nelle condizioni di incompatibilità e conflitto di interessi.
Requisiti e categoria soggettiva del professionista
Accanto ai requisiti generali richiamati dall’art. 116, il Vademecum individua alcune condizioni specifiche legate alla forma con cui il professionista opera.
Per il professionista individuale sono richiesti la partita IVA e, per le professioni regolamentate, l’abilitazione professionale risultante dall’iscrizione al relativo albo o collegio.
Nel caso di professioni per le quali non è previsto un albo professionale, come alcuni dei casi richiamati dal Vademecum – archeologi, restauratori di beni culturali o tecnici del suono – permane comunque l’obbligo di iscrizione all’Elenco speciale e di possesso della partita IVA. In piattaforma questi operatori devono utilizzare la categoria soggettiva prevista per le altre categorie professionali.
Per i professionisti associati, invece, l’iscrizione rimane personale: non è prevista una categoria autonoma “Studio associato”. Ciascun professionista deve iscriversi singolarmente, indicando la partita IVA dello studio del quale fa parte.
Le società tra professionisti (STP) effettuano l’iscrizione attraverso il proprio legale rappresentante, mentre le società di ingegneria operano attraverso il direttore tecnico. Per queste ultime il Vademecum richiama inoltre i requisiti previsti dalla normativa specifica applicabile alle società di ingegneria.
I requisiti devono essere mantenuti nel tempo
Il possesso dei requisiti non rileva soltanto nel momento iniziale dell’iscrizione. Deve permanere anche successivamente: qualora, anche a seguito dei controlli a campione effettuati dalla Struttura commissariale, venga accertata la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti, il professionista può essere cancellato dall’Elenco speciale, previo parere dell’Osservatorio tecnico per la ricostruzione post sisma 2016.
L’iscrizione all’Elenco speciale non può dunque essere considerata un adempimento definitivo. La permanenza nell’Elenco è subordinata al mantenimento dei requisiti richiesti dalla disciplina della ricostruzione.
La Struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai professionisti. La sopravvenuta perdita di un requisito può determinare la cancellazione dall’Elenco speciale.
Per il professionista è quindi necessario verificare non soltanto di possedere tutti i requisiti al momento della domanda, ma anche che tali condizioni continuino a sussistere durante l’intero periodo in cui opera nell’ambito della ricostruzione privata post sisma 2016.
In caso di accertamento della sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti — anche nell’ambito dei controlli a campione della Struttura commissariale — il professionista viene cancellato dall’Elenco, previo parere dell’Osservatorio tecnico per la ricostruzione post sisma 2016.
Cosa cambia con il D.L. 144/2026 per l’elenco speciale professionisti ricostruzione?
Il D.L. 7 agosto 2026, n. 144 amplia la disciplina della cancellazione. L’art. 18, comma 5, lettera b), inserisce nell’art. 34 del D.L. 189/2016 un nuovo comma 1-bis, riferito alle carenze riscontrate nello svolgimento di precedenti incarichi professionali.
Il professionista può essere interessato dalla nuova disciplina quando abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di progettazione, direzione lavori o altra prestazione tecnica relativa alle pratiche di ricostruzione, pubblica o privata.
Perdere un requisito di iscrizione e manifestare gravi o persistenti carenze nell’esecuzione di un incarico sono due presupposti differenti, anche se entrambi possono incidere sulla permanenza nell’elenco.
Quando un professionista rischia la cancellazione dall’elenco speciale?
Il nuovo comma 1-bis stabilisce che il Commissario straordinario provvede alla cancellazione del professionista che abbia manifestato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente incarico relativo alla ricostruzione.
La disposizione riguarda espressamente contratti di progettazione, direzione dei lavori e altre prestazioni tecniche svolte nell’ambito della ricostruzione, sia pubblica sia privata.
Le situazioni individuate dalla norma riguardano in particolare:
carenze professionali che abbiano determinato la risoluzione del contratto per inadempimento;
carenze che abbiano provocato la violazione dei termini di inizio o di fine lavori previsti dalle ordinanze commissariali;
inadempienze particolarmente gravi che abbiano comportato una condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
comportamenti o inadempienze la cui ripetizione sia indicativa di una persistente carenza professionale.
Fattispecie richiamata dal D.L. 144/2026
Rilevanza
Risoluzione del contratto
Deve derivare da inadempimento nell’esecuzione dell’incarico
Violazione dei termini
Riguarda i termini di inizio o fine lavori previsti dalle ordinanze commissariali
Condanna al risarcimento del danno
È una delle conseguenze espressamente considerate
Altre sanzioni comparabili
Devono essere collegate a inadempienze particolarmente gravi
Ripetizione delle inadempienze
Può rilevare quando indica una persistente carenza professionale
Basta un ritardo nei lavori per essere cancellati dall’elenco?
Dal nuovo art. 34, comma 1-bis, introdotto dal D.L. 144/2026, non deriva che qualsiasi ritardo comporti automaticamente la cancellazione del professionista.
La cancellazione per le nuove fattispecie deve essere ricondotta a carenze “significative o persistenti” e a fattispecie e conseguenze specifiche, tra cui la violazione dei termini di inizio o fine lavori stabiliti dalle ordinanze commissariali.
Il D.L. 144/2026 demanda espressamente al Commissario straordinario l’adozione di un’ordinanza per individuare i criteri in base ai quali determinare quali carenze e quali gravi inadempimenti comportino la cancellazione.
Allo stesso Commissario è demandato il compito di provvedere alla cancellazione dall’elenco speciale nei casi contemplati dal nuovo art. 34, comma 1-bis. Allo stesso Commissario è demandata la definizione, tramite propria ordinanza, dei criteri applicativi.
Cosa succede agli incarichi dopo la cancellazione?
Il nuovo comma 1-bis non disciplina da solo tutti gli effetti successivi della cancellazione né stabilisce in dettaglio durata, eventuale reinserimento e disciplina transitoria dei singoli incarichi.
Focus sul Vademecum Professionisti del Commissario Sisma 2016
Il Vademecum Professionisti del Commissario Sisma 2016, aggiornato al 16 gennaio 2023, resta il riferimento operativo ufficiale per comprendere iscrizione all’Elenco speciale, contratti professionali e disciplina della concentrazione degli incarichi.
Il Vademecum Professionisti fornisce una ricognizione organica della disciplina applicabile ai professionisti che operano nell’ambito della ricostruzione privata post sisma 2016, alla luce delle disposizioni introdotte dal Testo Unico della ricostruzione privata, approvato con Ordinanza commissariale n. 130/2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023.
Il documento affronta in particolare le regole relative all’iscrizione e alla cancellazione dall’Elenco speciale dei professionisti, alle diverse categorie di operatori ammessi, al conferimento e al deposito degli incarichi professionali, nonché alla disciplina sulla concentrazione degli incarichi, sui relativi limiti e sui criteri di calcolo della contemporaneità delle prestazioni.
Dall’Elenco speciale all’incarico: il contratto del professionista
Essere iscritti all’Elenco speciale è necessario, ma non sufficiente: anche il conferimento e la gestione dell’incarico devono rispettare le specifiche regole della ricostruzione.
Il conferimento deve avvenire rispettando la disciplina contrattuale prevista per la ricostruzione. I professionisti iscritti non possono accettare incarichi o svolgere prestazioni se non sulla base di contratti conformi allo schema di contratto tipo previsto per le prestazioni d’opera intellettuale relative alla ricostruzione privata.
Il contratto deve essere depositato presso gli Uffici speciali territorialmente competenti entro dieci giorni dalla sottoscrizione, utilizzando la piattaforma tecnologica del Commissario.
Chi può ricevere direttamente il contributo pubblico
Ll’art. 114, comma 2, individua tassativamente le figure alle quali può essere corrisposto direttamente il contributo pubblico per le prestazioni professionali.
Sono citati, tra gli altri:
progettista e asseveratore/coordinatore dell’intervento;
direttore dei lavori;
coordinatore della sicurezza in progettazione;
coordinatore della sicurezza in esecuzione, se diverso;
geologo;
collaudatore;
non più di due figure specialistiche espressamente indicate nel contratto.
Il contributo diretto non si estende genericamente alle altre figure che collaborano all’attività professionale.
Il professionista contrattualizzato può avvalersi di altre figure specialistiche. Tuttavia tali accordi producono effetti nei rapporti interni tra le parti e le relative pretese economiche devono essere gestite al di fuori della procedura di erogazione diretta del contributo prevista per le figure individuate dalla disciplina principale.
Concentrazione degli incarichi
L’obiettivo della disciplina è impedire una concentrazione di incarichi contemporanei non giustificata dall’organizzazione tecnico-professionale.
Il divieto riguarda gli incarichi acquisiti contemporaneamente. Occorre quindi capire quando una prestazione:
entra nel conteggio;
rimane attiva;
esce dal conteggio.
Per progettazione e prestazioni parziali collegate alla progettazione, l’inizio coincide con la sottoscrizione del contratto o alla scadenza del termine dei dieci giorni previsto per il deposito.
Per la direzione lavori e le prestazioni relative alla fase esecutiva, l’inizio viene fatto coincidere con l’inizio dei lavori.
L’incarico termina invece:
per la progettazione e prestazioni collegate con la concessione del contributo;
per la direzione lavori e prestazioni della fase esecutiva con lo stato finale dei lavori + deposito dell’istanza di saldo.
Il sistema opera contemporaneamente attraverso due parametri:
numero degli incarichi;
importo complessivo dei lavori.
Per le prestazioni principali il documento identifica come tali la progettazione architettonica e la direzione lavori e indica un massimo di 30 incarichi e 50 milioni di euro di lavori.
Limiti riportati dal Vademecum
Tipo di prestazione
Limite numerico riportato nel documento
Importo complessivo lavori
Prestazioni principali
30 incarichi
€50 milioni
Prestazioni parziali/specialistiche
150 incarichi
€50 milioni
Prestazioni miste
120 complessivi
da coordinare con il limite economico
Per prestazioni parziali, specialistiche e accessorie il tetto economico resta invariato, mentre il limite numerico indicato è di 150 incarichi.
Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni principali e specialistiche/parziali, il Vademecum indica 120 incarichi complessivi, di cui:
massimo 30 principali;
massimo 90 parziali/specialistici.
Il Vademecum precisa che gli incarichi relativi agli interventi su immobili con danni lievi sono sottratti al regime restrittivo descritto. La disciplina dell’art. 119 viene invece collegata agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle attività produttive e agli immobili abitativi con danni gravi.
Il Vademecum prevede, inoltre, incrementi dei limiti per alcune forme organizzative.
Per professionisti associati, STP, società di ingegneria e raggruppamenti temporanei monodisciplinari viene indicato un aumento del 25%.
La percentuale viene incrementata di un ulteriore 5% in presenza di almeno un giovane professionista tecnico iscritto all’albo da meno di cinque anni.
L’aumento indicato è del 30%, con ulteriore maggiorazione legata alla presenza di giovani professionisti.
Per le strutture multidisciplinari la percentuale può aumentare ulteriormente del 5% per ciascun giovane professionista, fino al limite massimo del 50%.
Il documento spiega la ratio della misura facendo riferimento alla maggiore capacità operativa e organizzativa normalmente riconosciuta alle strutture organizzate rispetto al professionista individuale.
Secondo il Vademecum, l’inosservanza dei limiti può comportare:
cancellazione dall’Elenco speciale;
mancato riconoscimento del contributo professionale;
revoca del contributo eventualmente già corrisposto;
restituzione delle somme percepite.
E’ prevista, comunque, la possibilità, per il professionista che abbia già espletato incarichi ammessi a contributo superiori al 70% dei limiti, di presentare una sola volta un’istanza di autorizzazione all’ampliamento.
L’ampliamento è legato alla dimostrazione di:
affidabilità;
professionalità;
adeguata capacità organizzativa;
capacità proporzionata al numero o al valore degli ulteriori incarichi richiesti.
È importante sottolineare che il Vademecum esclude qualunque automatismo: l’autorizzazione dipende da una valutazione istruttoria dell’amministrazione.
Fonte: Read More
