Codice appalti 2023: nuova determina a contrarre
Determina a contrarre nel D.Lgs. 36/2023: cos’è, contenuti, affidamento diretto, RUP, soglie, CIG e regole aggiornate dopo il Correttivo
La determina a contrarre, definita dal D.Lgs. 36/2023 decisione di contrarre, è l’atto con cui la stazione appaltante stabilisce di procedere all’affidamento di un contratto pubblico e ne definisce gli elementi essenziali. L’articolo 17 disciplina sia le procedure di gara sia l’affidamento diretto, per il quale la decisione può già individuare il contraente. Nel 2026 la disciplina va letta insieme alle modifiche del D.Lgs. 209/2024 (Correttivo appalti), alle regole sul RUP e alla digitalizzazione del ciclo dei contratti.
Procedere all’appalto di un’opera, di un servizio o di una fornitura comporta oggi anche la gestione degli obblighi di digitalizzazione previsti dal Codice. Per le pubbliche amministrazioni diventa quindi essenziale coordinare correttamente decisione di contrarre, attività del RUP, piattaforme digitali, CIG, verifiche dei requisiti e stipulazione del contratto.
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Che cos’è la determina a contrarre nel nuovo Codice appalti?
La determina a contrarre è l’atto che precede l’avvio della procedura di affidamento e attraverso il quale la stazione appaltante formalizza la volontà di concludere un contratto. Il D.Lgs. 36/2023 utilizza espressamente la denominazione “decisione di contrarre” all’art. 17.
La norma stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure, stazioni appaltanti ed enti concedenti adottino un apposito atto contenente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Il principio è sintetizzato dallo stesso art. 17: “prima dell’avvio delle procedure […] adottano la decisione di contrarre”.
La decisione di contrarre rappresenta quindi il passaggio con cui l’amministrazione definisce che cosa vuole acquistare o realizzare, per quale importo, mediante quale procedura e secondo quali condizioni essenziali.
La denominazione è cambiata, ma l’istituto non nasce con il D.Lgs. 36/2023. L’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 prevedeva già il decreto o la determina a contrarre. Il precedente immediato del nuovo art. 17 è però soprattutto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che imponeva alle stazioni appaltanti di determinare o decretare di contrarre prima dell’avvio della procedura.
Cosa è cambiato rispetto al vecchio Codice appalti?
Il D.Lgs. 36/2023 mantiene la funzione sostanziale della determina a contrarre, ma utilizza la definizione “decisione di contrarre” e disciplina direttamente al comma 2 il contenuto dell’atto negli affidamenti diretti. Il nuovo sistema è inoltre inserito in un ciclo dell’appalto integralmente digitalizzato.
Aspetto
D.Lgs. 50/2016
D.Lgs. 36/2023
Denominazione normativa
determina/decreto a contrarre
decisione di contrarre
Norma principale
art. 32, comma 2
art. 17
Procedure ordinarie
elementi essenziali + criteri di selezione
elementi essenziali + criteri di selezione
Affidamento diretto
determina semplificata prevista dal vecchio Codice
disciplina specifica nell’art. 17, comma 2
Digitalizzazione
sistema precedente
ciclo digitale tramite PAD e BDNCP
Il passaggio dal D.Lgs. 50/2016 al D.Lgs. 36/2023 non ha quindi eliminato l’atto preliminare: ne ha riorganizzato la disciplina e ha reso particolarmente chiaro il modello applicabile all’affidamento diretto. Dal 1° gennaio 2024, inoltre, la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici passa attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate interoperabili con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. Anche l’acquisizione del CIG avviene tramite tali piattaforme.
Quali elementi deve contenere una determina a contrarre?
Per una procedura di affidamento ordinaria, l’art. 17, comma 1, richiede almeno l’individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Negli enti locali questi elementi vanno coordinati con l’art. 192 del TUEL.
Una decisione di contrarre completa dovrebbe pertanto consentire di ricostruire almeno:
finalità perseguita dall’amministrazione;
oggetto e prestazioni del contratto;
importo o valore stimato;
forma contrattuale;
clausole essenziali;
procedura di scelta del contraente;
criteri di selezione degli operatori;
criterio di aggiudicazione, quando applicabile;
riferimenti alla copertura finanziaria e agli atti di programmazione, quando necessari;
RUP e altri soggetti coinvolti secondo l’organizzazione della stazione appaltante.
Per gli enti locali l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 continua infatti a stabilire che la stipulazione deve essere preceduta da una determinazione che indichi fine del contratto, oggetto, forma, clausole essenziali, modalità di scelta del contraente e relative ragioni.
Cosa deve contenere la determina a contrarre per un affidamento diretto?
Nell’affidamento diretto la decisione di contrarre può contenere contestualmente anche l’individuazione dell’affidatario. L’art. 17, comma 2, indica espressamente sei elementi fondamentali: oggetto, importo, contraente, ragioni della scelta e requisiti dell’operatore.
Lo schema minimo è:
oggetto dell’affidamento;
importo;
contraente individuato;
ragioni della scelta del contraente;
requisiti di carattere generale;
eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, quando necessari.
È questo uno degli aspetti più significativi della disciplina: nel caso dell’affidamento diretto, decisione di contrarre e provvedimento di affidamento possono essere sostanzialmente concentrati in un unico atto.
La prassi amministrativa del 2026 conferma ampiamente l’utilizzo della “decisione di contrarre ex art. 17, comma 2” per gli affidamenti diretti.
Quali sono le soglie per l’affidamento diretto nel 2026?
Il D.Lgs. 36/2023 consente l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro.
Tipologia
Affidamento diretto
Lavori
Importo inferiore a 150.000 euro
Servizi
Importo inferiore a 140.000 euro
Forniture
Importo inferiore a 140.000 euro
Servizi di ingegneria e architettura
Importo inferiore a 140.000 euro
Attività di progettazione
Importo inferiore a 140.000 euro
L’art. 50 precisa che l’affidamento diretto può essere utilizzato anche senza consultazione di più operatori economici, purché l’operatore prescelto abbia documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni. Il peso pratico della disciplina è rilevante. Nella Relazione annuale presentata nell’aprile 2026, ANAC ha evidenziato che gli affidamenti diretti per servizi e forniture sono arrivati al 95% delle acquisizioni, rilevando anche una forte concentrazione di affidamenti nella fascia immediatamente precedente ai 140.000 euro.
L’affidamento diretto richiede sempre più preventivi?
No. L’art. 50 consente l’affidamento diretto anche senza consultare più operatori economici. La stazione appaltante può comunque acquisire più preventivi per effettuare una valutazione istruttoria, senza che ciò trasformi automaticamente l’affidamento diretto in una procedura di gara.
La scelta dell’operatore deve però essere motivata nella decisione di contrarre, soprattutto con riferimento alla sua idoneità a eseguire la prestazione e, quando rilevante, alla congruità delle condizioni economiche.
L’acquisizione volontaria di più preventivi non determina quindi automaticamente la formazione di una graduatoria né trasforma la procedura in una gara ordinaria. Anche la giurisprudenza ha confermato questo principio.
Come incide il principio di rotazione sulla decisione di contrarre?
Negli affidamenti sotto soglia la scelta dell’operatore deve rispettare il principio di rotazione disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. 36/2023. Se viene riaffidato il contratto al contraente uscente nei casi in cui opera la rotazione, la stazione appaltante deve verificare attentamente la presenza delle condizioni che consentono la deroga.
ANAC ha chiarito che la rotazione riguarda in particolare il contraente uscente e che le deroghe devono rispettare i presupposti dell’art. 49. La decisione di contrarre diventa quindi anche la sede naturale nella quale motivare una scelta che presenti profili particolari sotto questo aspetto.
Il controllo sul principio di rotazione è particolarmente importante proprio negli affidamenti diretti, perché la semplificazione procedurale non elimina i principi di trasparenza, concorrenza e risultato posti alla base del Codice.
Come vengono verificati i requisiti negli affidamenti sotto 40.000 euro?
Per gli affidamenti diretti inferiori a 40.000 euro, l’art. 52 del D.Lgs. 36/2023 consente all’operatore economico di attestare con dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti; la stazione appaltante effettua poi controlli anche a campione secondo modalità predeterminate.
La disposizione rappresenta una semplificazione specifica per gli affidamenti di minore importo e deve essere tenuta distinta dal regime ordinario di verifica previsto per le altre procedure.
La determina/decisione di contrarre dovrebbe quindi essere coerente con la procedura di verifica effettivamente applicabile all’importo e alla tipologia dell’affidamento.
Determina a contrarre e RUP: quando deve essere nominato?
Il RUP deve essere nominato nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico, che può precedere la vera e propria decisione di contrarre. L’art. 15 e il parere MIT n. 2077/2023 distinguono infatti l’avvio dell’intervento pubblico dall’avvio della procedura di affidamento disciplinata dall’art. 17.
Il nuovo Codice parla di Responsabile unico del progetto, non più semplicemente di responsabile unico del procedimento. Il RUP segue le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell’intervento.
Secondo il Supporto giuridico del MIT, il primo atto con cui viene avviato l’intervento pubblico non deve necessariamente coincidere con la successiva decisione di contrarre. Per questo motivo la nomina del RUP può avvenire con un atto diverso e precedente.
Il nominativo del RUP deve comunque risultare nel bando o nell’avviso di indizione della gara oppure, in mancanza, nell’invito o nel provvedimento di affidamento diretto.
Il RUP può firmare la decisione di contrarre?
Il semplice incarico di RUP non attribuisce automaticamente il potere di impegnare la stazione appaltante. La sottoscrizione della decisione di contrarre deve essere ricondotta alle competenze previste dall’ordinamento interno dell’amministrazione e al soggetto titolare del relativo potere decisionale e di spesa.
Il parere MIT n. 2077/2023 chiarisce soprattutto che nomina del RUP e decisione di contrarre sono due momenti concettualmente distinti. Il RUP esercita i compiti attribuiti dall’art. 15 e dall’Allegato I.2, mentre la decisione di contrarre esprime formalmente la volontà della stazione appaltante di procedere secondo determinate modalità.
Di conseguenza, non è corretto affermare in termini generali che la decisione debba essere sempre firmata dal RUP o, al contrario, che il RUP non possa mai sottoscriverla: occorre verificare assetto organizzativo, competenze dirigenziali e titolarità del potere di spesa della specifica amministrazione.
Perché la decisione di contrarre è così importante?
La decisione di contrarre non è una formalità burocratica, ma l’atto che rende trasparente e verificabile la scelta della pubblica amministrazione. Definisce il bisogno, il contratto da stipulare e il percorso scelto per arrivare all’affidamento.
Una decisione adeguatamente motivata consente inoltre di ricostruire l’applicazione dei principi del Codice e riduce il rischio di incoerenze tra fase istruttoria, affidamento, impegno della spesa e successiva stipulazione.
Nel nuovo sistema digitale degli appalti la qualità dell’atto va infine coordinata con la corretta gestione dei dati sulle piattaforme certificate e nella BDNCP.
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