Accesso agli atti di gara, quando scattano i 10 giorni per il ricorso

Accesso agli atti di gara, quando scattano i 10 giorni per il ricorso

Il Consiglio di Stato chiarisce quando scattano i 10 giorni per il ricorso e quando si applica il rito ordinario ex art. 116

Quando decorrono davvero i 10 giorni per impugnare l’oscuramento di un’offerta di gara? E la semplice pubblicazione sulla piattaforma di un’offerta con parti coperte da omissis può valere come decisione della stazione appaltante sulla richiesta di riservatezza?

Con l’ordinanza n. 4327/2026, il Consiglio di Stato aveva ritenuto questi interrogativi di particolare rilevanza e aveva rimesso la questione all’Adunanza Plenaria, chiamata a chiarire l’esatta portata del rito super-accelerato previsto dall’art. 36, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

Ora la risposta definitiva è arrivata.

Con la sentenza 9 settembre 2026, n. 8, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato stabilisce quando può effettivamente operare il termine speciale di 10 giorni e chiarisce che la mera disponibilità di un’offerta oscurata sulla piattaforma non può sostituire una specifica ed espressa decisione della stazione appaltante.

La pronuncia completa così il quadro interpretativo degli artt. 35 e 36 del Codice appalti, fissando principi destinati a incidere direttamente sia sulla gestione dell’accesso da parte delle amministrazioni sia sulle modalità e sui termini di tutela degli operatori economici.

Accesso agli atti e rito super-accelerato: qual era il problema?

L’art. 36 del D.Lgs. 36/2023 ha costruito un sistema finalizzato a rendere più rapido l’accesso alla documentazione delle procedure di affidamento.

Contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, la stazione appaltante deve mettere a disposizione degli operatori interessati gli atti previsti dalla norma e comunicare anche le decisioni assunte sulle richieste di oscuramento formulate dai concorrenti per tutelare eventuali segreti tecnici o commerciali.

Proprio contro queste decisioni l’art. 36, comma 4, prevede uno speciale meccanismo processuale: il ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. deve essere notificato e depositato entro 10 giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione. Il problema nasce quando l’amministrazione non segue correttamente questa sequenza.

In particolare, ci si è chiesti se il termine abbreviato debba decorrere anche quando il concorrente visualizza sulla piattaforma un’offerta parzialmente oscurata, ma non riceve una specifica decisione della stazione appaltante sulle ragioni dell’oscuramento.

Il termine di 10 giorni non opera sempre

L’Adunanza Plenaria chiarisce innanzitutto che il rito previsto dall’art. 36, comma 4, ha carattere speciale ed eccezionale.

La significativa riduzione dei termini processuali trova infatti giustificazione nel particolare sistema di conoscibilità degli atti predisposto dal nuovo Codice: alla maggiore rapidità richiesta al concorrente deve corrispondere una altrettanto tempestiva e completa attività informativa da parte della stazione appaltante.

Di conseguenza, il termine di 10 giorni può trovare applicazione quando, contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, l’amministrazione ha adempiuto agli obblighi previsti dalla norma e ha comunicato la propria decisione sulle richieste di oscuramento.

Se invece questi obblighi informativi vengono sostanzialmente disattesi, non possono ricadere sull’operatore economico le conseguenze dell’inadempimento dell’amministrazione. In questo caso torna ad operare il regime ordinario dell’accesso previsto dall’art. 116 del Codice del processo amministrativo.

In sostanza, la particolare accelerazione processuale prevista dal Codice appalti non può tradursi in una compressione delle possibilità di difesa del concorrente quando quest’ultimo non è stato posto nelle condizioni di conoscere correttamente gli atti e le decisioni che dovrebbe impugnare.

L’offerta oscurata non equivale alla decisione della stazione appaltante

Il secondo chiarimento dell’Adunanza Plenaria riguarda un aspetto particolarmente rilevante nella gestione pratica delle gare digitali.

La mera pubblicazione di un’offerta con parti oscurate non costituisce, da sola, una decisione implicita sull’oscuramento. Non è quindi sufficiente che l’operatore economico acceda alla piattaforma e trovi determinati passaggi dell’offerta tecnica coperti da omissis.

Perché possa operare il meccanismo previsto dall’art. 36 è necessaria una decisione specifica ed espressa della stazione appaltante. La richiesta di riservatezza formulata dal concorrente e la decisione dell’amministrazione, infatti, non coincidono. È la stazione appaltante che deve valutare la richiesta e stabilire se sussistano effettivamente le condizioni per sottrarre determinate informazioni all’accesso. La presenza degli omissis nel documento non permette invece di comprendere se l’amministrazione abbia effettivamente effettuato questa valutazione e quali siano le ragioni poste alla base della scelta.

Niente “ricorso al buio” contro gli oscuramenti

La soluzione accolta dalla Plenaria tutela anche l’effettività del diritto di difesa.

Considerare la semplice pubblicazione dell’offerta oscurata come sufficiente a far decorrere il termine di 10 giorni significherebbe costringere il concorrente a contestare una decisione della quale, in realtà, non conosce né il contenuto né le motivazioni.

Il ricorrente dovrebbe quindi agire senza poter verificare pienamente perché determinate informazioni siano state considerate riservate e se la stazione appaltante abbia effettivamente valutato la richiesta avanzata dall’altro operatore. Il rito accelerato può invece funzionare correttamente solo se alla brevità del termine corrisponde una conoscenza effettiva della decisione amministrativa.

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