CCNL appalti: il superminimo non basta per dimostrare l’equivalenza delle tutele

CCNL appalti: il superminimo non basta per dimostrare l’equivalenza delle tutele

Il Consiglio di Stato chiarisce che il superminimo non può colmare il divario tra CCNL: l’equivalenza economica richiede componenti fisse

Nel nuovo Codice dei contratti pubblici il tema del CCNL applicabile negli appalti è uno dei passaggi più delicati per stazioni appaltanti, RUP e operatori economici.

L’art. 11 del d.lgs. 36/2023 consente all’impresa di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato negli atti di gara, ma solo se garantisce ai lavoratori le stesse tutele economiche e normative.

Con la sentenza n. 3209/2026, il Consiglio di Stato interviene su un punto molto concreto: un’impresa può colmare la differenza retributiva tra due CCNL tramite un superminimo? La risposta è netta: no, perché l’equivalenza economica va verificata sulle componenti fisse della retribuzione globale annua, non su voci eventuali o accessorie.

Il caso

La vicenda nasce da una procedura aperta per l’affidamento del servizio di un asilo nido presso per il triennio educativo 2025-2028.

La legge di gara indicava come CCNL applicabile quello delle cooperative sociali. Il RTI aggiudicatario, invece, aveva dichiarato di applicare il diverso CCNL Aninsei, presentando una dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell’art. 11 del Codice.

Il RUP aveva ritenuto soddisfacente la verifica di equivalenza, valorizzando anche l’impegno dell’operatore a riconoscere un superminimo ai lavoratori, così da colmare il differenziale economico tra i due contratti collettivi.

Il TAR Lazio aveva annullato l’aggiudicazione, ritenendo irragionevole la valutazione del RUP. Il Consiglio di Stato conferma questa impostazione.

I motivi del ricorso: il superminimo come strumento per colmare il delta retributivo

L’appellante sosteneva che il superminimo non fosse un mero impegno futuro, ma una voce concreta, già inserita nelle buste paga e recepita in un accordo sindacale in sede di cambio appalto.

Secondo il RTI, inoltre, occorreva distinguere tra:

superminimo individuale, frutto di accordo tra datore e lavoratore;
superminimo collettivo, previsto o comunque riconducibile alla disciplina del CCNL applicato.

Da questa prospettiva, il superminimo avrebbe dovuto essere considerato una componente della retribuzione mensile lorda e, quindi, utile ai fini della verifica di equivalenza economica tra CCNL.

La decisione del Consiglio di Stato: il superminimo resta fuori dalla verifica di equivalenza

Il Consiglio di Stato respinge l’appello principale e conferma la sentenza del TAR.

Il cuore della decisione è nell’interpretazione dell’art. 4 dell’Allegato I.01 al d.lgs. 36/2023: la verifica di equivalenza economica deve essere effettuata con riferimento alle componenti fisse della retribuzione globale annua.

Per i giudici, il superminimo non rientra in questa categoria. Anche quando è richiamato dal CCNL Aninsei, resta una voce “eventuale” e quindi non può essere, allo stesso tempo, una componente “fissa” della retribuzione. Ne consegue che non può essere usato per dimostrare l’equivalenza del trattamento economico rispetto al CCNL indicato dalla stazione appaltante.

Leggi l’approfondimento: La tutela dei lavoratori negli appalti pubblici

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