Lavori affidati ad un lavoratore autonomo: chi risponde in caso di infortunio?

Lavori affidati ad un lavoratore autonomo: chi risponde in caso di infortunio?

La qualifica di lavoratore autonomo è sufficiente ad escludere la responsabilità di chi gli commissiona i lavori, qualora quest’ultimo partecipi concretamente all’esecuzione dei lavori?

Una scala a libretto, un pavimento sconnesso, un lavoro di rifacimento dell’intonaco in un bagno e un lavoratore autonomo che cade dall’alto riportando lesioni gravi.

Da una dinamica apparentemente semplice nasce un principio di grande interesse per imprese, tecnici e professionisti della sicurezza nei cantieri: la qualifica di lavoratore autonomo non basta a escludere la responsabilità di chi affida i lavori, se quest’ultimo interviene concretamente nell’esecuzione mettendo a disposizione attrezzature non idonee.

Con la sentenza n. 16549/2026, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato, confermando la condanna per lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica. Il lavoratore era caduto da una scala a libretto alta circa due metri, fornita dal soggetto che gli aveva affidato l’intervento, durante lavori di rifacimento dell’intonaco in un locale bagno. Secondo i giudici, per quel tipo di attività e per lo stato del pavimento, la scala non era idonea: sarebbe stato necessario utilizzare un trabattello.

Lavoratore autonomo e posizione di garanzia

La posizione di garanzia può sorgere anche al di là della formale esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. La Corte richiama gli artt. 2 e 299 del D.Lgs. 81/2008.

L’art. 2 definisce il lavoratore in modo ampio, come persona che svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.

L’art. 299, invece, valorizza l’esercizio di fatto dei poteri direttivi, attribuendo gli obblighi prevenzionistici anche a chi, pur senza investitura formale, esercita concretamente i poteri propri del datore di lavoro.

Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto decisivo un elemento: il soggetto che aveva affidato i lavori non si era limitato a conferire un incarico, ma aveva messo a disposizione l’attrezzatura utilizzata per eseguire la lavorazione. Questo comportamento è stato considerato indice di ingerenza nell’esecuzione dei lavori.

L’attrezzatura fornita come indice di ingerenza

L’aspetto più rilevante è l’applicazione concreta del principio al caso del lavoratore autonomo in un piccolo cantiere di ristrutturazione interna.

La Corte afferma che la messa a disposizione di una scala inidonea non è un dettaglio neutro. Al contrario, rappresenta un comportamento organizzativo che può far emergere:

l’ingerenza del committente o affidatario nell’esecuzione dei lavori;
l’assunzione di un debito di sicurezza;
la possibile configurazione di una posizione di garanzia, anche in assenza di un rapporto subordinato formale.

Le motivazioni della Corte

La Corte di Cassazione fonda la propria decisione su due aspetti principali.

Il primo riguarda la posizione di garanzia. Secondo la difesa, il fatto che il lavoratore fosse autonomo avrebbe escluso qualsiasi obbligo di controllo da parte di chi aveva commissionato l’intervento. La Corte, però, chiarisce che non conta solo la forma del rapporto, ma soprattutto il ruolo effettivamente assunto nell’organizzazione del lavoro. Quando il committente interviene concretamente nell’esecuzione, ad esempio fornendo attrezzature non idonee, assume comunque una posizione di responsabilità.

Il secondo piano riguarda il nesso causale. La caduta da una scala utilizzata per lavorazioni in quota rappresenta esattamente la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mirava a evitare. In altri termini, la regola imponeva di mettere a disposizione un’attrezzatura idonea, come il trabattello; l’evento verificatosi è proprio quello che l’utilizzo dell’attrezzatura corretta avrebbe dovuto prevenire.

Condotta imprudente del lavoratore: quando è davvero abnorme?

La difesa aveva insistito sulla condotta del lavoratore, che al momento dell’infortunio si trovava a cavalcioni sulla scala. Secondo l’imputato, tale comportamento avrebbe interrotto il nesso causale, perché anomalo e imprevedibile. La Cassazione esclude questa lettura.

La condotta del lavoratore può interrompere il nesso causale solo quando genera un rischio eccentrico o esorbitante, cioè del tutto estraneo alla sfera di rischio governata dal garante. Non basta che il comportamento sia imprudente, negligente o scorretto. Occorre che sia radicalmente fuori dall’area di rischio che il soggetto garante era tenuto a governare.

Nel caso specifico, la caduta dalla scala durante una lavorazione in quota rientrava pienamente nel rischio che l’impiego di un’attrezzatura idonea avrebbe dovuto prevenire. Per questo, la condotta del lavoratore non è stata considerata abnorme.

Per approfondire, leggi anche:

Le responsabilità del committente: ruolo, vigilanza e adempimenti normativi
DVR: cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?

La gestione del rischio non può essere lasciata all’improvvisazione, nemmeno quando si opera con lavoratori autonomi. La scelta delle attrezzature, la valutazione dell’idoneità del contesto operativo e la corretta individuazione delle responsabilità organizzative sono elementi decisivi per prevenire infortuni e contestazioni penali. Per questo motivo, strumenti come il software per la sicurezza nei luoghi di lavoro diventano essenziali per redigere in modo strutturato e conforme il documento di valutazione dei rischi.

 

 

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