Campania: al via il bando per la bonifica dell’amianto negli edifici pubblici

Campania: al via il bando per la bonifica dell’amianto negli edifici pubblici

Contributi per 3 milioni di euro nel biennio 2027-2028. Finanziati la predisposizione del Piano di lavoro, le attività di rimozione e smaltimento, le spese di allestimento del cantiere

Con decreto dirigenziale 50/2026 la Regione Campania ha approvato l’avviso pubblico rivolto agli enti locali per il finanziamento di interventi di bonifica di edifici pubblici contenenti amianto.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle politiche regionali di tutela ambientale e di riduzione del rischio sanitario connesso alla presenza di materiali pericolosi sul territorio. Per l’attuazione del programma è stato previsto uno stanziamento complessivo pari a 3 milioni di euro, articolato su due annualità:

1,5 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2027;
1,5 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2028.

Rischio Amianto: approfondimenti, giurisprudenza, norme regionali

Approfondimenti

Obbligo rimozione amianto per privati: quando vige?
Bonifica amianto, spetta al proprietario o al locatario?
Esempio di un piano di lavoro amianto

Valutazione del rischio amianto: misure di prevenzione e protezione
Piano di lavoro amianto
Bonifica amianto: procedura, metodi e rischi

Tetto in amianto: come riconoscerlo e cosa fare
Bonus amianto 2025, tutti gli incentivi per rimozione e smaltimento

Norme regionali

Legge Marche 17/2025 – Incentivi allo smaltimento dell’amianto

È stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 71 del 31 luglio 2025 la legge regionale 24 luglio 2025, n. 17 che aggiorna la disciplina regionale sugli incentivi per lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto consistenti in coperture, o più in generale manufatti.

Sono previste diverse modifiche alla legge regionale 14/2020 finalizzate a rendere più semplici le procedure di accesso ai contributi. La prima riguarda l’espunzione delle spese di “rimozione”.

Possono accedere al contributo previsto da questa legge i soggetti privati qualificati nel formu­lario di identificazione del rifiuto come produttori o detentori del rifiuto contenente amianto e che abbia­no provveduto al suo smaltimento, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in materia in tutte le fasi della gestione.

Il contributo massimo per ogni intervento passa da 2.000 a 3.000 euro e copre fino al 60% le spese sostenute per il trasporto e lo smaltimento del rifiuto, eseguiti da impresa autorizzata, prodotto nell’ambito di interventi di bonifica effettuati sia da privati che da attività economiche nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in mate­ria.

Non sono invece ammissibili al beneficio del contributo regionale le spese per gli interventi di ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e per la loro messa in opera, per l’acquisto di materiali sostitutivi e per la loro messa in opera, per la rimozione delle coperture e dei manu­fatti contenenti amianto e per le pratiche tecnico amministrative.

Per l’accesso ai contributi è richiesta la partecipazione ad un bando.

Piano regionale di tutela dall’amianto (PRTA) della Toscana (2025)

Piano regionale di tutela dall’amianto (PRTA) della Toscana (2025)

Giurisprudenza recente

Di seguito si propongono una serie di approfondimenti, anche con sentenze di riferimento, sulla bonifica amianto.

Consiglio di Stato 8068/2025 – Sostituzione tetto amianto: manutenzione o ristrutturazione?

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8068/2025) ha chiarito quali interventi rientrano nella manutenzione straordinaria, sottolineando che questa serve a rinnovare o sostituire parti importanti di un edificio senza modificarne il volume o la destinazione d’uso. Un tema attuale è la bonifica delle coperture in amianto, fondamentale per la sicurezza, che può prevedere rimozione, incapsulamento o confinamento, spesso con sostituzione del manto di copertura.

Tuttavia, se la sostituzione del tetto in amianto non avviene immediatamente dopo la rimozione, l’intervento può configurarsi come ristrutturazione edilizia, soggetta a un diverso regime autorizzativo. Nel caso esaminato, un proprietario aveva presentato un progetto comprendente la rimozione di una copertura in amianto effettuata anni prima, la posa di una nuova copertura con lucernari, l’installazione di un cappotto termico e altri lavori strutturali.

Il Comune ha richiesto il permesso di costruire, ritenendo che l’intervento superasse la manutenzione straordinaria e fosse una ristrutturazione. Il Consiglio di Stato ha confermato questa interpretazione, poiché tra rimozione e nuova posa erano passati circa sette anni, mancava un nesso causale diretto che giustificasse la semplice sostituzione. Inoltre, le modifiche sull’involucro e il consolidamento strutturale indicano un intervento complesso e sistemico, quindi qualificabile come ristrutturazione, non manutenzione. Di conseguenza, per questo tipo di lavori è necessario ottenere il permesso edilizio o una SCIA sostitutiva.

Leggi qui per una versione più approfondita della sentenza del CdS

Tar Lazio 8721/2023 – Sostituzione tetto amianto con fotovoltaico, le condizioni per la tariffa incentivante GSE

Il dm 5 maggio 2011 prevede un incentivo premiale per l’installazione di impianti fotovoltaici in sostituzione di coperture contenenti amianto, stabilendo criteri specifici per l’ottenimento delle tariffe incentivanti. Secondo tali regole, l’intervento deve comportare la rimozione o lo smaltimento della superficie di amianto esistente sulla porzione omogenea della copertura su cui verrà installato l’impianto fotovoltaico.

La sentenza n. 8721/2023 del Tar Lazio si focalizza sulla sostituzione tetto amianto con fotovoltaico e la tariffa incentivante GSE.

Nel caso in esame, una società agricola, al fine di installare un impianto fotovoltaico su uno degli edifici del proprio complesso immobiliare, rimuove il tetto in amianto interessato dalla posa dei pannelli. Il GSE riconosce inizialmente la tariffa incentivante prevista dal dm 5 maggio 2011. Tuttavia, successivamente, avvia un procedimento di verifica richiedendo alla società chiarimenti sulla rimozione dell’amianto.

Nonostante la società fornisca documentazione comprovante la rimozione, il Gestore ridetermina la tariffa, sostenendo che l’intervento non ha comportato la completa rimozione dell’amianto presente sull’intero complesso immobiliare. La società ricorre al Tar, sostenendo che l’impianto fotovoltaico era installato su un edificio distinto e separato dagli altri, quindi rientrante nelle “porzioni omogenee” di copertura. Il Tribunale accoglie il ricorso, stabilendo che l’area occupata dall’impianto costituiva una porzione omogenea, conforme alle prescrizioni normative.

Leggi Sostituzione tetto amianto con fotovoltaico: le condizioni per la tariffa incentivante GSE

Tar Lombardia 572/2017 – Bonifica amianto, spetta al proprietario o al locatario?

Leggi la sintesi

A chi è rivolto il bando

L’avviso è rivolto agli enti pubblici di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, proprietari o responsabili di immobili in cui sia accertata la presenza di amianto.

Quali interventi sono finanziati

L’avviso prevede il finanziamento degli interventi di decontaminazione esclusivamente nella forma del rimborso delle spese sostenute, sulla base del quadro economico del progetto esecutivo approvato, senza alcuna anticipazione o erogazione per stati di avanzamento lavori.

I contributi saranno erogati sotto forma di rimborso e copriranno esclusivamente le spese strettamente connesse alle operazioni di bonifica, tra cui:

la predisposizione e presentazione del Piano di Lavoro ai sensi dell’art. 256, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 presso l’ASL competente;
le attività di rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto eseguite da imprese autorizzate;
le spese per l’allestimento del cantiere, inclusi ponteggi e misure di sicurezza.

Non sono ammessi a contributo le spese per trasporto e smaltimento di rifiuti NON contenenti amianto, le spese tecniche di progettazione, di D.L., di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di collaudo/regolare esecuzione, le spese per lavori di ripristino e per la realizzazione o l’acquisto di manufatti sostitutivi e loro messa in opera, le spese per interventi realizzati prima della pubblicazione del presente bando o oggetto, comunque, di altre richieste/concessioni di finanziamenti regionali, nazionali, comunitari e ogni altra spesa diversa da quelle indicate sopra.

Come presentare la richiesta di contributo

Le istanze dovranno essere presentate tramite PEC, raccomandata A/R o consegna a mano presso il Settore competente, corredate da specifica documentazione tecnica e amministrativa, tra cui istanza, relazione illustrativa, schede asseverate, preventivi, quadro economico e dichiarazioni sostitutive di conformità normativa e di assenza di ulteriori finanziamenti.

Il Bando prevede 2 scadenze per la presentazione delle domande: entro il 31 luglio 2026 per l’accesso alle risorse relative all’annualità 2027 e entro il 31 marzo 2027 per l’accesso alle risorse relative all’annualità 2028.

La valutazione delle istanze sarà affidata a una commissione istituita presso il Settore “Ciclo Integrato dei Rifiuti e Bonifiche”, che opererà sulla base dei criteri stabiliti nell’Allegato A del bando.

Le graduatorie dovranno essere approvate entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande.

Rischio Amianto: approfondimenti, giurisprudenza, norme regionali

Approfondimenti

Obbligo rimozione amianto per privati: quando vige?
Bonifica amianto, spetta al proprietario o al locatario?
Esempio di un piano di lavoro amianto

Valutazione del rischio amianto: misure di prevenzione e protezione
Piano di lavoro amianto
Bonifica amianto: procedura, metodi e rischi

Tetto in amianto: come riconoscerlo e cosa fare
Bonus amianto 2025, tutti gli incentivi per rimozione e smaltimento

Norme regionali

Legge Marche 17/2025 – Incentivi allo smaltimento dell’amianto

È stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 71 del 31 luglio 2025 la legge regionale 24 luglio 2025, n. 17 che aggiorna la disciplina regionale sugli incentivi per lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto consistenti in coperture, o più in generale manufatti.

Sono previste diverse modifiche alla legge regionale 14/2020 finalizzate a rendere più semplici le procedure di accesso ai contributi. La prima riguarda l’espunzione delle spese di “rimozione”.

Possono accedere al contributo previsto da questa legge i soggetti privati qualificati nel formu­lario di identificazione del rifiuto come produttori o detentori del rifiuto contenente amianto e che abbia­no provveduto al suo smaltimento, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in materia in tutte le fasi della gestione.

Il contributo massimo per ogni intervento passa da 2.000 a 3.000 euro e copre fino al 60% le spese sostenute per il trasporto e lo smaltimento del rifiuto, eseguiti da impresa autorizzata, prodotto nell’ambito di interventi di bonifica effettuati sia da privati che da attività economiche nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in mate­ria.

Non sono invece ammissibili al beneficio del contributo regionale le spese per gli interventi di ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e per la loro messa in opera, per l’acquisto di materiali sostitutivi e per la loro messa in opera, per la rimozione delle coperture e dei manu­fatti contenenti amianto e per le pratiche tecnico amministrative.

Per l’accesso ai contributi è richiesta la partecipazione ad un bando.

Piano regionale di tutela dall’amianto (PRTA) della Toscana (2025)

Piano regionale di tutela dall’amianto (PRTA) della Toscana (2025)

Giurisprudenza recente

Di seguito si propongono una serie di approfondimenti, anche con sentenze di riferimento, sulla bonifica amianto.

Consiglio di Stato 8068/2025 – Sostituzione tetto amianto: manutenzione o ristrutturazione?

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8068/2025) ha chiarito quali interventi rientrano nella manutenzione straordinaria, sottolineando che questa serve a rinnovare o sostituire parti importanti di un edificio senza modificarne il volume o la destinazione d’uso. Un tema attuale è la bonifica delle coperture in amianto, fondamentale per la sicurezza, che può prevedere rimozione, incapsulamento o confinamento, spesso con sostituzione del manto di copertura.

Tuttavia, se la sostituzione del tetto in amianto non avviene immediatamente dopo la rimozione, l’intervento può configurarsi come ristrutturazione edilizia, soggetta a un diverso regime autorizzativo. Nel caso esaminato, un proprietario aveva presentato un progetto comprendente la rimozione di una copertura in amianto effettuata anni prima, la posa di una nuova copertura con lucernari, l’installazione di un cappotto termico e altri lavori strutturali.

Il Comune ha richiesto il permesso di costruire, ritenendo che l’intervento superasse la manutenzione straordinaria e fosse una ristrutturazione. Il Consiglio di Stato ha confermato questa interpretazione, poiché tra rimozione e nuova posa erano passati circa sette anni, mancava un nesso causale diretto che giustificasse la semplice sostituzione. Inoltre, le modifiche sull’involucro e il consolidamento strutturale indicano un intervento complesso e sistemico, quindi qualificabile come ristrutturazione, non manutenzione. Di conseguenza, per questo tipo di lavori è necessario ottenere il permesso edilizio o una SCIA sostitutiva.

Leggi qui per una versione più approfondita della sentenza del CdS

Tar Lazio 8721/2023 – Sostituzione tetto amianto con fotovoltaico, le condizioni per la tariffa incentivante GSE

Il dm 5 maggio 2011 prevede un incentivo premiale per l’installazione di impianti fotovoltaici in sostituzione di coperture contenenti amianto, stabilendo criteri specifici per l’ottenimento delle tariffe incentivanti. Secondo tali regole, l’intervento deve comportare la rimozione o lo smaltimento della superficie di amianto esistente sulla porzione omogenea della copertura su cui verrà installato l’impianto fotovoltaico.

La sentenza n. 8721/2023 del Tar Lazio si focalizza sulla sostituzione tetto amianto con fotovoltaico e la tariffa incentivante GSE.

Nel caso in esame, una società agricola, al fine di installare un impianto fotovoltaico su uno degli edifici del proprio complesso immobiliare, rimuove il tetto in amianto interessato dalla posa dei pannelli. Il GSE riconosce inizialmente la tariffa incentivante prevista dal dm 5 maggio 2011. Tuttavia, successivamente, avvia un procedimento di verifica richiedendo alla società chiarimenti sulla rimozione dell’amianto.

Nonostante la società fornisca documentazione comprovante la rimozione, il Gestore ridetermina la tariffa, sostenendo che l’intervento non ha comportato la completa rimozione dell’amianto presente sull’intero complesso immobiliare. La società ricorre al Tar, sostenendo che l’impianto fotovoltaico era installato su un edificio distinto e separato dagli altri, quindi rientrante nelle “porzioni omogenee” di copertura. Il Tribunale accoglie il ricorso, stabilendo che l’area occupata dall’impianto costituiva una porzione omogenea, conforme alle prescrizioni normative.

Leggi Sostituzione tetto amianto con fotovoltaico: le condizioni per la tariffa incentivante GSE

Tar Lombardia 572/2017 – Bonifica amianto, spetta al proprietario o al locatario?

Leggi la sintesi

Per supportare gli enti pubblici e i professionisti coinvolti nella gestione degli interventi di bonifica da amianto, è fondamentale disporre di strumenti operativi in grado di semplificare la redazione e l’organizzazione della documentazione tecnica, in particolare per quanto riguarda il Piano di Lavoro previsto dall’art. 256 del D.Lgs. 81/2008. In questo contesto, l’utilizzo di un software professionale consente di ottimizzare tempi, ridurre il rischio di errori e garantire la conformità normativa delle procedure, facilitando la gestione delle pratiche complesse legate alla bonifica.

 

Fonte: Read More