Avvalimento SOA e valutazione dell’offerta tecnica: il TAR Lazio fissa i limiti del principio “Once Only”
Il principio “once only” non opera nella fase valutativa dell’offerta tecnica. La commissione non può integrare d’ufficio la documentazione mancante
La sentenza del TAR Lazio 7057/2026 affronta due temi di grande rilevanza pratica:
la validità del contratto di avvalimento SOA che prevede la messa a disposizione dell’intera struttura aziendale dell’ausiliaria;
il limite del principio “once only” nella fase di valutazione delle offerte tecniche, con il conseguente divieto per la commissione giudicatrice di sopperire con attività officiose alle carenze documentali dei concorrenti.
Il caso: accordo quadro per impianti tecnologici
La procedura riguardava l’affidamento di un accordo quadro quadriennale per lavori di manutenzione degli impianti tecnologici (categoria OG10, Classifica VIII) sulla rete stradale nazionale, suddiviso in 13 lotti. Un lotto è stato aggiudicato ad un Consorzio Stabile che si era avvalso di un’impresa ausiliaria per il requisito SOA OG10 VIII.
La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR Lazio, contestando:
la nullità del contratto di avvalimento, ritenuto generico e inadeguato a trasferire il requisito SOA;
l’illegittimità della valutazione dell’offerta tecnica, con specifico riferimento al sub-criterio B.2.1 (esperienza specifica) e B.2.2 (struttura tecnico-operativa).
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso, annullando l’aggiudicazione esclusivamente per il vizio relativo alla valutazione dell’esperienza specifica (sub-criterio B.2.1), e ha ordinato alla stazione appaltante di rideterminarsi sul punteggio.
Primo motivo: l’avvalimento SOA con messa a disposizione dell’intera struttura aziendale è valido (respinto)
La ricorrente contestava la nullità/inadeguatezza del contratto di avvalimento stipulato dall’aggiudicataria per il prestito del requisito SOA OG10 Classifica VIII, sostenendo che:
le risorse elencate (1 furgone, 1 piattaforma aerea, 1 caposquadra, 2 operai) fossero manifestamente insufficienti a trasferire il requisito;
mancasse l’indicazione nominativa del Direttore tecnico.
Il TAR ha respinto il motivo richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 8879/2024 — reso proprio su un contratto di avvalimento di identico tenore della stessa impresa aggiudicataria — secondo cui il contratto è valido quando prevede:
l’elencazione di specifiche risorse operative (mezzi e personale);
la messa a disposizione di “tutta la struttura aziendale sottesa” al requisito SOA, in modo pieno e incondizionato per tutta la durata dell’appalto.
La clausola sulla struttura aziendale è idonea a ricomprendere tutte le componenti che concorrono alla qualificazione, incluso il Direttore tecnico, quale elemento intrinseco della certificazione SOA. Non è quindi necessaria la sua indicazione nominativa.
Secondo motivo – Il principio “Once Only” non opera nella fase valutativa (accolto)
Il Consorzio aggiudicatario aveva dichiarato tre interventi per il sub-criterio B.2.1. Per il terzo intervento, il CRE prodotto in gara era riferito a lavorazioni completamente diverse da quelle dichiarate. Nonostante ciò, la Commissione aveva comunque attribuito punteggio, sul presupposto che i lavori fossero “conosciuti” dalla stazione appaltante, invocando il principio “once only“.
Il TAR ha accolto la censura: il principio “once only” (art. 18, c. 2, L. 241/1990 e art. 99 D.Lgs. 36/2023) opera solo nella fase di verifica dei requisiti di partecipazione, non nella valutazione delle offerte tecniche. La commissione non può integrare officiose le carenze documentali del concorrente. Il CRE prodotto ex post (dopo l’ordinanza istruttoria) è stato dichiarato irrilevante. Risultato: aggiudicazione annullata, con ordine di rideterminare il punteggio escludendo il terzo intervento.
Terzo motivo – struttura tecnico-operativa B.2.2 (respinto)
La ricorrente contestava:
la mancata dichiarazione di disponibilità del Direttore di cantiere;
il punteggio attribuito al Consorzio nonostante avesse indicato soli 3 tecnici manutentori.
Il TAR ha respinto entrambi i profili:
la dichiarazione di disponibilità era richiesta solo per consulenti esterni, non per figure stabilmente integrate nell’organizzazione (il Direttore di cantiere era procuratore speciale dal 2019 e DT SOA dal 2020);
la valutazione del sub-criterio B.2.2 ha carattere globale e sintetico sull’intera organizzazione, non atomistico sul numero di tecnici. Il punteggio (5,5 vs 6,67) rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione.
Download GratuitoSentenza TAR Lazio 7057/2026 – Avvalimento SOA e principio once only
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