Aree idonee in Emilia-Romagna: cambiano le soglie agricole e il ruolo dei Comuni
La L.R. 15/2026 modifica la disciplina regionale delle rinnovabili: superate le soglie agricole, vengono meno le semplificazioni e diventa vincolante il parere comunale. Novità anche per PAS, CER, fideiussioni e fotovoltaico flottante
Cambiano le regole per l’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili in Emilia-Romagna. La legge regionale 27 ottobre 2026, n. 15, pubblicata sul BURERT n. 281 del 27 ottobre, modifica la L.R. 5/2026 intervenendo sulle superfici agricole, sulle competenze dei Comuni e su alcune condizioni per la realizzazione degli impianti.
La novità principale riguarda gli effetti del raggiungimento delle soglie agricole: viene sostituita la disposizione che prevedeva l’improcedibilità delle nuove istanze. Il nuovo meccanismo comporta la perdita dello status di area idonea e delle relative semplificazioni, mentre acquista carattere vincolante il parere del Comune interessato.
In attesa della disponibilità del testo coordinato, analizziamo le modifiche attraverso il confronto tra la nuova legge e il testo originario. Per l’inquadramento della disciplina regionale, il riferimento è l’approfondimento sulle aree idonee agli impianti FER in Emilia-Romagna.
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Superfici agricole: cambia il significato della soglia regionale
La L.R. 15/2026 riscrive il comma 1 dell’articolo 4. Il testo originario consentiva l’installazione degli impianti entro il limite massimo complessivo dell’1,5% della superficie agricola utilizzata regionale.
La nuova disposizione stabilisce invece che le aree agricole qualificate come idonee non possono essere inferiori allo 0,8% né superiori all’1,5% della SAU regionale, determinata con riferimento al 2020.
La modifica riguarda quindi la formulazione e l’oggetto della previsione: il nuovo intervallo percentuale è riferito alle aree agricole qualificate come idonee.
Resta invariato il comma 2, che fissa al 2,5% della SAU comunale il limite della superficie interessata dagli impianti nel singolo Comune, con possibilità di deroga in aumento mediante apposita deliberazione comunale e comunicazione alla Regione.
Raggiungimento delle soglie: niente improcedibilità automatica, ma procedure ordinarie
Il nuovo comma 5 dell’articolo 4 sostituisce il precedente meccanismo di improcedibilità.
Decorsi 60 giorni dalla pubblicazione sul sito regionale del raggiungimento delle soglie, ai progetti situati nelle aree agricole idonee non si applicano più le semplificazioni amministrative dell’articolo 11-quater del D.Lgs. 190/2024. Le stesse aree agricole perdono lo status di aree idonee.
Il calcolo delle soglie deve tenere conto anche delle eventuali decadenze e rinunce dei titoli autorizzativi e abilitativi.
La norma stabilisce inoltre che, al raggiungimento delle soglie, anche per gli impianti agrivoltaici:
i procedimenti si svolgono in via ordinaria;
le amministrazioni competenti devono considerare prioritariamente la tutela del pregio e del valore delle aree agricole regionali;
il parere del Comune territorialmente interessato assume natura vincolante.
Resta espressamente fermo il rispetto dell’articolo 11-bis, comma 2, del D.Lgs. 190/2024.
Per i proponenti, il raggiungimento delle soglie non si traduce dunque nell’improcedibilità prevista dal testo precedente: cambia il percorso di valutazione del progetto e il peso attribuito alla posizione del Comune.
Fascia di rispetto fino a 30 metri: richiesta nell’autorizzazione unica
La legge modifica anche il potere comunale relativo alle fasce di rispetto dagli ambiti urbani residenziali.
Il testo originario consentiva ai Comuni di stabilire una fascia non superiore a 30 metri. La nuova formulazione colloca questa facoltà nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione unica previsti dall’articolo 9 del D.Lgs. 190/2024: il Comune può richiedere l’istituzione della fascia quando gli interessi di benessere della collettività, fiducia e buona fede necessitino di una tutela ulteriore.
Rimane l’esclusione per gli impianti installati su edifici e parcheggi, anche mediante strutture di sostegno senza limiti dimensionali e senza rispetto delle distanze dai confini.
La modifica riguarda anche il modo in cui la fascia viene introdotta: non è configurata come un vincolo generalizzato di 30 metri, ma come una richiesta comunale nel procedimento individuato dalla legge.
Fotovoltaico a terra: limite all’aumento della soglia PAS e nuove condizioni per le CER
L’articolo 10 della L.R. 5/2026 prevedeva già, per determinati impianti fotovoltaici a terra e alle condizioni di destinazione dell’energia indicate dalla norma, un incremento del 30% della soglia di potenza per l’accesso alla PAS.
Il nuovo comma 1-bis precisa che l’innalzamento non si applica agli interventi soggetti a VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
Cambia inoltre il comma 7, relativo al fotovoltaico a terra nelle restanti aree agricole, fuori dalle aree idonee richiamate dalla disposizione.
Per la fattispecie delle comunità energetiche rinnovabili, vengono eliminati il riferimento agli impianti di potenza non superiore a 1 MW e quello alla cessione integrale dell’energia prodotta alla comunità. Il nuovo testo richiede che gli impianti:
siano intestati a una CER; oppure
risultino nella disponibilità e sotto il controllo di una CER.
La modifica riguarda questa specifica previsione regionale e va letta insieme alle altre condizioni richiamate dall’articolo 10, comma 7.
Fideiussioni: ammesse più garanzie, purché senza interruzioni
La garanzia per la rimozione dell’impianto e il ripristino dei luoghi viene ricondotta espressamente al rispetto del D.Lgs. 190/2024, sostituendo il precedente riferimento alla presentazione a corredo dell’istanza e per ciascuna tipologia di impianto.
Restano la copertura per l’intera durata dell’impianto e per almeno tre anni dopo la dismissione, nonché l’aggiornamento quinquennale a carico del proponente.
La novità è la possibilità di ricorrere a più fideiussioni successive, senza soluzione di continuità della garanzia. L’interruzione della copertura comporta la revoca del titolo autorizzatorio e abilitativo.
Fotovoltaico flottante: ampliata l’eccezione per i bacini artificiali privi di vincoli
Per gli impianti flottanti, il requisito della profondità superiore a 3 metri viene inserito direttamente nel comma 1 dell’articolo 12. Restano, nella disciplina generale, il limite dell’80% della superficie libera dello specchio d’acqua e la fascia libera di almeno 10 metri dalla sponda e dalle strutture idrauliche.
La modifica più rilevante riguarda i bacini e gli invasi artificiali privi di vincoli: per questi impianti non si applicano i criteri di installazione del comma 1. Il testo precedente escludeva espressamente, al comma 2, soltanto la percentuale massima di occupazione.
Viene contestualmente abrogato il comma 5, che disciplinava il divieto nelle zone con profondità uguale o inferiore a 3 metri e prevedeva già un’eccezione per gli impianti del comma 2.
Non si tratta quindi dell’introduzione ex novo del requisito di profondità. Restano inoltre le disposizioni sulla valutazione di incidenza e sulle misure di conservazione quando gli interventi interessano la Rete Natura 2000 o producono effetti significativi su di essa.
Le altre modifiche: localizzazione e cumulo degli impianti
Nelle restanti superfici e aree del territorio regionale, l’articolo 3, comma 2, non subordina più l’installazione alla formulazione «è ammessa qualora risulti compatibile con» le previsioni localizzative elencate dalla norma. Il nuovo testo stabilisce che l’installazione deve tenere conto di tali previsioni, mantenendo le altre condizioni e salvaguardie del comma.
Sul cumulo, l’articolo 7 precisa che il frazionamento artificioso riguarda più interventi relativi alla stessa tipologia di fonte rinnovabile, riconducibili a un progetto unitario, a un unico soggetto o a soggetti collegati, nel medesimo Comune o in Comuni contermini.
Viene infine riformulata la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo l’attuazione con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri regionali.
Entrata in vigore e procedure interessate
La L.R. 15/2026 entra in vigore il 28 ottobre 2026, giorno successivo alla pubblicazione sul BURERT.
L’articolo 9 stabilisce che le nuove previsioni si applicano alle procedure la cui istanza è presentata successivamente alla data di entrata in vigore della legge.
Per individuare il regime applicabile occorre quindi considerare la data di presentazione dell’istanza: la legge di modifica non estende indistintamente le nuove disposizioni a tutti i procedimenti pendenti.
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