Aggiornamento RSPP e CSE: chiarimenti sui requisiti dei docenti dei seminari

Aggiornamento RSPP e CSE: chiarimenti sui requisiti dei docenti dei seminari

Se partecipo a un “seminario” o a un “convegno” per ottenere i crediti di aggiornamento, è obbligatorio che tutti i relatori abbiano i requisiti di formatore previsti dal D.I. 6/03/ 2013? I chiarimenti del Ministero

Nel sistema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, uno dei nodi più discussi riguarda oggi la qualificazione dei relatori nei convegni e seminari validi per l’aggiornamento di RSPP e CSE: è davvero necessario il possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6/03/ 2013 oppure tali eventi seguono una disciplina autonoma?

A fare chiarezza è intervenuta la Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che con l’Interpello n. 1/2026 del 16 aprile 2026 ha fornito indicazioni puntuali, contribuendo a definire con maggiore precisione il perimetro applicativo della normativa vigente e i requisiti effettivamente richiesti ai fini della validità dell’aggiornamento professionale.

Il quesito: i relatori di un seminario devono avere i requisiti del D.I. 6/03/2013?

Il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) ha chiesto l’interpretazione autentica sulle norme che regolano l’aggiornamento obbligatorio per le figure del Responsabile della Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Coordinatore della Sicurezza in cantiere (CSE/CSP). Nello specifico, la domanda sollevata è molto pratica: se partecipo a un “seminario” o a un “convegno” per ottenere i crediti di aggiornamento, è obbligatorio che tutti i relatori abbiano i requisiti di formatore previsti dal D.I. 6/03/2013?

Il quadro normativo: l’Accordo Stato-Regioni 59/2025

Per rispondere alla domanda, la Commissione ha prima ricostruito la cornice normativa di riferimento, soffermandosi in particolare sul recente Accordo Stato-Regioni (ASR) n. 59/CSR del 17 aprile 2025 che ha riorganizzato la materia inglobando e modificando le intese precedenti. L’Accordo stabilisce infatti 2 punti fondamentali:

requisiti per i Corsi (Parte I, punto 2): i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento devono obbligatoriamente possedere i requisiti previsti dal D.I. 6/03/ 2013;
aggiornamento tramite Convegni/Seminari (Parte III): l’aggiornamento può avvenire anche tramite seminari o convegni, purché trattino materie pertinenti e coerenti con i contenuti previsti.

La risposta del ministero: nessun obbligo di qualifica per i relatori, ma attenzione al test finale!

Richiamando anche una precedente FAQ (la n. 47) pubblicata dallo stesso Ministero, la Commissione ha sciolto ogni dubbio confermando che i requisiti per i docenti formatori (D.I. 6/03/2013) non si applicano ai relatori di seminari o convegni.

L’obbligo dei requisiti è strettamente limitato ai docenti impiegati nei veri e propri “corsi di formazione” o “corsi di aggiornamento”. Per i convegni e i seminari, valgono esclusivamente le regole della Parte III dell’Accordo 59/2025, che non impongono patentini specifici in capo al singolo relatore.

C’è però un paletto fondamentale: affinché la partecipazione al convegno o al seminario sia considerata valida ai fini dell’aggiornamento (RSPP, CSE/CSP, ecc.), l’ASR 59/2025 impone che sia sempre obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento.

 

Approfondimenti

Per saperne di più, leggi anche:

Formazione sicurezza sul lavoro: obblighi e adempimenti
FAQ ministeriali Accordo Stato Regioni 59/2025

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