Affidamento diretto: la PA deve rispettare le regole della lettera di invito

Affidamento diretto: la PA deve rispettare le regole della lettera di invito

Anche nell’affidamento diretto procedimentalizzato la stazione appaltante conserva discrezionalità, ma non può disapplicare le regole che ha fissato nella lex specialis: requisiti minimi, comparazione e verbalizzazione devono essere coerenti e documentati

Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 3349/2026, si è pronunciato sull’affidamento tramite piattaforma Sintel di una fornitura informatica per la gestione di una cartella clinica.

La stazione appaltante aveva avviato una manifestazione di interesse e, successivamente, una richiesta di offerta rivolta agli operatori che avevano manifestato interesse. La lettera di invito prevedeva l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, e stabiliva che l’offerta tecnica dovesse rispettare le specifiche tecniche minime, a pena di esclusione.

L’aggiudicazione veniva disposta in favore di un operatore la cui offerta era stata ritenuta conforme alla “maggioranza” dei requisiti minimi richiesti. La società ricorrente contestava la scelta, sostenendo che il mancato rispetto integrale dei requisiti minimi avrebbe dovuto comportare l’esclusione dell’offerta.

I motivi del ricorso

La ricorrente ha denunciato, tra gli altri profili, la violazione della lex specialis e del principio di par condicio, la violazione dell’art. 76 del Codice dei contratti pubblici, il travisamento dei fatti e la carenza della valutazione comparativa.

È stata inoltre contestata la formazione del verbale di gara: secondo quanto emerso dagli atti, il verbale della seduta del 20 ottobre 2025 risultava creato nei metadati il 30 dicembre 2025 e firmato digitalmente il 13 gennaio 2026, quindi dopo la determinazione di aggiudicazione del 18 dicembre 2025.

La decisione del TAR

Il TAR accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati. Il punto più importante della sentenza è il rapporto tra affidamento diretto e autovincolo della stazione appaltante. Il giudice conferma che l’affidamento diretto non diventa automaticamente una gara solo perché l’amministrazione interpella più operatori o acquisisce più preventivi. Questo principio è coerente con la disciplina del D.Lgs. 36/2023, secondo cui l’affidamento diretto resta caratterizzato dalla scelta discrezionale della stazione appaltante, anche in caso di previo interpello di più operatori.

Tuttavia, la discrezionalità non consente alla PA di ignorare le regole che essa stessa ha fissato. Se la lettera di invito stabilisce che i requisiti tecnici minimi devono essere rispettati a pena di esclusione, l’offerta non può essere considerata valida solo perché conforme alla “maggioranza” di tali requisiti.

Per il TAR, i requisiti minimi non sono elementi migliorativi da graduare, ma condizioni tecniche di ammissibilità. La loro mancata verifica integrale, in assenza di una motivata valutazione di equivalenza, rende illegittima l’aggiudicazione.

Il giudice rileva anche l’assenza di una vera comparazione tra le offerte, nonostante la lettera di invito imponesse un confronto basato su qualità, prezzo, caratteristiche tecniche e congruità dell’offerta. Inoltre, non risultava documentata la valutazione di congruità richiamata nella determina di aggiudicazione.

Verbale tardivo: quando il vizio diventa sostanziale

Un altro passaggio rilevante riguarda la verbalizzazione. Il TAR precisa che il verbale non deve necessariamente essere redatto contestualmente alla seduta. È però illegittimo che venga formato e sottoscritto dopo l’atto finale che ne recepisce le conclusioni.

In questo caso, il verbale non era un semplice adempimento formale successivo, ma un presupposto dell’aggiudicazione. Se viene creato dopo la determina finale, l’atto conclusivo resta privo di un elemento strutturale certo e il percorso valutativo può essere ricostruito solo ex post.

 

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