Accordo quadro di un’altra Regione: quando una PA può aderire senza fare una nuova gara?

Accordo quadro di un’altra Regione: quando una PA può aderire senza fare una nuova gara?

Accordo quadro: il Consiglio di Stato chiarisce quando un ente può aderire, i limiti della capienza residua e il ruolo del principio del risultato negli appalti

Un’amministrazione può aderire a un accordo quadro stipulato da altri enti se non era stata indicata tra i possibili beneficiari della procedura? La risposta del Consiglio di Stato, sentenza n. 7737/2026, è negativa quando dagli atti di gara non sia possibile individuare preventivamente l’amministrazione legittimata ad avvalersi dell’accordo.

Non è sufficiente, infatti, che vi siano quantità ancora disponibili o che l’ingresso del nuovo soggetto non comporti il superamento del valore massimo dell’accordo quadro. Occorre prima verificare un presupposto fondamentale: l’esistenza del titolo che consente a quella specifica amministrazione di utilizzare la convenzione.

Il principio tutela la trasparenza e la concorrenza e consente agli operatori economici di conoscere già al momento della gara la potenziale dimensione della domanda e i soggetti che potranno effettuare gli acquisti.

Il caso: l’accordo quadro per la fornitura di farmaci

La controversia nasce da una procedura aperta indetta da una Regione per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, relativo alla fornitura di farmaci biologici e biosimilari destinati alle aziende del Servizio sanitario regionale.

Per uno dei lotti, relativo a uno specifico principio attivo, la Regione aveva deciso di non procedere all’aggiudicazione. La scelta era stata motivata dalla maggiore convenienza economica che, secondo l’amministrazione, sarebbe derivata dall’approvvigionamento mediante adesione a un diverso appalto specifico già aggiudicato.

Il problema era però che la Regione Basilicata non risultava compresa tra le amministrazioni beneficiarie individuate negli atti di quest’ultima procedura. L’operatore economico interessato ha quindi impugnato la decisione.

Il TAR gli ha dato ragione, ritenendo illegittima l’adesione perché la Regione non era stata preventivamente individuata tra i soggetti abilitati a utilizzare l’accordo quadro.

La Regione ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato.

Accordo quadro: i beneficiari devono essere conoscibili ex ante

Il Consiglio di Stato conferma la decisione del TAR. Dalla documentazione della procedura risultava che l’appalto specifico utilizzato dalla Regione come alternativa alla propria gara era stato costruito considerando i fabbisogni di determinate amministrazioni.

La Regione , invece, non figurava tra questi soggetti e non risultava neppure individuabile sulla base di criteri stabiliti preventivamente.

Per Palazzo Spada, questo elemento è decisivo.

Occorre infatti distinguere tra:

la previsione generale di meccanismi che consentano eventualmente di ampliare la platea dei beneficiari;
l’individuazione preventiva dei soggetti concretamente legittimati a utilizzare il singolo affidamento.

È quest’ultimo aspetto che consente di stabilire se una determinata amministrazione possa effettivamente aderire.

Approfondimenti

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