Niente sospensione per mancato POS se l’impresa è estranea al cantiere
L’obbligo di redigere il POS e la conseguente sospensione dell’attività riguardano esclusivamente le imprese che operano effettivamente in cantiere come affidatarie o esecutrici
La mancata redazione del POS può determinare la sospensione dell’attività imprenditoriale, ma solo se il soggetto destinatario dell’ordine è realmente un’impresa affidataria o esecutrice del cantiere.
Non basta, quindi, che durante un’ispezione siano trovati sul posto lavoratori apparentemente riconducibili a una determinata società per attribuire automaticamente a quest’ultima tutti gli obblighi prevenzionistici previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
È questo il principio che emerge dalla sentenza n. 6012/2026 del TAR Campania, che ha annullato un provvedimento di sospensione disposto dall’Ispettorato del lavoro per mancata elaborazione del POS.
Prima di contestare l’assenza del POS occorre accertare chi sia realmente l’impresa affidataria o esecutrice e se il destinatario della prescrizione abbia effettivamente poteri e responsabilità sul cantiere.
Il caso
La vicenda nasce da un sopralluogo effettuato dall’Ispettorato del lavoro il 31 luglio 2025 presso un cantiere stradale interessato da lavori di manutenzione straordinaria.
Nel corso dell’accesso gli ispettori trovavano due operai impegnati nella posa di cubetti di porfido.
I lavoratori dichiaravano di essere dipendenti di una determinata società. Anche le banche dati consultate dagli ispettori evidenziavano precedenti rapporti di lavoro tra gli operai e quella stessa impresa.
Sulla base di questi elementi, l’Ispettorato riteneva che la società operasse nel cantiere come impresa esecutrice.
Non risultando disponibile il relativo POS, venivano quindi adottati:
il verbale di primo accesso ispettivo;
il verbale di ispezione e prescrizione per violazione dell’art. 96, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 81/2008;
la prescrizione di redigere il POS entro dieci giorni;
il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008.
Successivamente, constatata la mancata predisposizione del POS, veniva inoltre comunicata alla Procura della Repubblica la notizia di reato per mancata ottemperanza alla prescrizione.
La società contestava però radicalmente il presupposto dell’intera procedura: non aveva alcun ruolo nel cantiere ispezionato.
Perché l’impresa contestava l’obbligo di redigere il POS
La società sosteneva di non essere né impresa affidataria né impresa esecutrice.
Dalla documentazione risultava infatti che l’appalto era stato aggiudicato a un’altra impresa, che aveva poi sub-affidato le opere di posa della pavimentazione a una diversa società.
La ricorrente non aveva invece stipulato contratti di appalto, subappalto, sub-affidamento o fornitura relativi a quel cantiere.
Quanto ai due lavoratori trovati durante l’ispezione, la società documentava di averli licenziati alcuni giorni prima dell’accesso ispettivo e sosteneva che, al momento del sopralluogo, gli stessi fossero stati assunti dall’effettiva impresa esecutrice.
La questione posta al TAR diventava quindi molto precisa: può essere ordinata la redazione del POS e sospesa l’attività di un’impresa quando non risulta dimostrato che quella stessa impresa sia affidataria o esecutrice del cantiere?
Per il TAR Campania la risposta è negativa.
POS e D.Lgs. 81/2008: chi è obbligato a redigerlo
Il punto di partenza è l’art. 96, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 81/2008.
La disposizione prevede l’obbligo di redigere il POS a carico dei datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici.
A questo si collega l’art. 89, che distingue:
impresa affidataria, ossia l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente;
impresa esecutrice, ossia l’impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.
Il POS, inoltre, non è un documento generico riferito all’organizzazione aziendale nel suo complesso.
È un documento riferito allo specifico cantiere e costituisce il piano complementare e di dettaglio del PSC.
Proprio questa natura concreta e cantieristica del POS assume un ruolo decisivo nella sentenza.
Il POS non è un DVR aziendale generico
Il TAR evidenzia una differenza sostanziale tra POS e DVR.
Il DVR riguarda l’organizzazione aziendale e la valutazione generale dei rischi dell’impresa.
Il POS, invece, deve essere predisposto con riferimento a uno specifico cantiere, alle lavorazioni effettivamente svolte, all’organizzazione prevista e alle condizioni di sicurezza che caratterizzano quell’attività.
La sua elaborazione presuppone quindi che l’impresa sia effettivamente inserita nel cantiere.
Chi redige il POS deve poter conoscere, tra l’altro:
le lavorazioni da eseguire;
l’organizzazione dell’area di cantiere;
i rischi specifici;
le interferenze con le altre imprese;
le misure di prevenzione e protezione;
le previsioni contenute nel PSC.
Un’impresa completamente estranea all’appalto, sottolinea il TAR, non dispone normalmente neppure degli elementi necessari per predisporre correttamente questo documento.
Non ha titolo per acquisire il PSC, non conosce l’organizzazione del cantiere, non dispone necessariamente dell’accesso ai luoghi e non è inserita nella catena contrattuale prevista dal Titolo IV.
Pretendere comunque la redazione del POS significherebbe quindi imporre un adempimento privo dei suoi stessi presupposti.
Sospensione dell’attività ex art. 14 D.Lgs. 81/2008
La questione non riguarda soltanto la redazione del POS.
L’assenza del Piano Operativo di Sicurezza rientra infatti tra le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate dall’Allegato I al D.Lgs. 81/2008, per le quali può essere adottato il provvedimento di sospensione previsto dall’art. 14.
Si tratta di una misura particolarmente incisiva.
La sospensione produce infatti effetti diretti sull’attività imprenditoriale e, ai sensi del comma 2 dell’art. 14, comporta anche il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e con le stazioni appaltanti durante il periodo di sospensione.
Proprio per la gravità di questi effetti, secondo il TAR occorre verificare rigorosamente la presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma.
Non è sufficiente individuare in cantiere una situazione apparentemente irregolare: occorre accertare a quale soggetto l’obbligo violato sia effettivamente imputabile.
Il verbale ispettivo fa piena prova anche del ruolo dell’impresa?
Un altro passaggio importante della sentenza riguarda il valore probatorio del verbale ispettivo.
Il TAR richiama il principio secondo cui il verbale redatto dagli ispettori fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza e delle dichiarazioni rese davanti a lui.
Questo significa, ad esempio, che il verbale può attestare che:
due lavoratori erano presenti in cantiere;
stavano eseguendo determinate lavorazioni;
hanno reso specifiche dichiarazioni agli ispettori.
Diverso è però il problema della qualificazione giuridica di quei fatti.
La fede privilegiata del verbale non si estende automaticamente:
alla titolarità dei rapporti contrattuali;
all’individuazione dell’impresa affidataria;
alla qualificazione di un soggetto come impresa esecutrice;
all’imputazione degli obblighi prevenzionistici.
Queste sono valutazioni che possono essere contestate e superate attraverso elementi documentali contrari.
È quindi possibile che i fatti descritti nel verbale siano corretti, ma che la conclusione giuridica tratta dagli stessi non lo sia.
La decisione del TAR Campania
Nel caso esaminato la documentazione depositata dimostrava, secondo il TAR, che la società destinataria della sospensione era completamente estranea al cantiere.
I lavori erano stati affidati a un’altra impresa.
Quest’ultima aveva a sua volta sub-affidato le opere di posa della pavimentazione a un soggetto diverso dalla ricorrente.
La società sanzionata non aveva stipulato rapporti contrattuali relativi all’appalto e non risultava avere organizzato, diretto o eseguito lavori nel cantiere mediante propri mezzi e propria organizzazione.
Da qui la conclusione: mancava il presupposto per applicare alla società l’obbligo di redigere il POS.
Se non esiste l’obbligo di redigere il piano, viene meno anche il presupposto della sospensione fondata sulla sua mancata elaborazione.
Prima del POS va individuato il soggetto obbligato
La verifica sulla presenza del POS non può essere sganciata dalla verifica del soggetto obbligato.
Prima ancora di chiedere “dov’è il POS?”, occorre quindi rispondere a un’altra domanda: questa impresa è davvero affidataria o esecutrice del cantiere?
La presenza sul posto di lavoratori che risultano o dichiarano di essere collegati a una determinata società costituisce certamente un elemento istruttorio importante, ma non basta da sola a trasformare quella società nell’impresa esecutrice.
Occorre ricostruire l’effettiva organizzazione del cantiere, la catena contrattuale, l’impiego delle risorse umane e materiali e i poteri concretamente esercitati.
Gli obblighi prevenzionistici devono essere attribuiti sulla base delle funzioni realmente esercitate e del ruolo effettivamente assunto nell’organizzazione dei lavori.
L’archiviazione del procedimento penale e gli effetti sulla sospensione
Nel caso esaminato era intervenuto anche il procedimento penale avviato a seguito degli accertamenti ispettivi.
Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto l’archiviazione, sulla base dell’accertamento secondo cui la società non aveva svolto attività nel cantiere.
Il TAR attribuisce rilievo anche a questo elemento e richiama l’art. 14, comma 16, del D.Lgs. 81/2008.
La norma conferma il legame tra il provvedimento amministrativo di sospensione e l’effettiva sussistenza del fatto contravvenzionale posto alla sua base.
Nel caso concreto, l’archiviazione rafforzava quindi la conclusione circa l’insussistenza dell’obbligo prevenzionistico contestato alla società.
Una prescrizione deve essere concretamente esigibile
La sentenza richiama anche un principio generale estremamente semplice ma decisivo: ad impossibilia nemo tenetur, nessuno può essere obbligato a ciò che è impossibile.
Ordinare a un’impresa estranea al cantiere di predisporre il POS significa imporle di redigere un documento riferito:
a lavorazioni che non esegue;
a un’organizzazione che non gestisce;
a rischi che non governa;
a un PSC che potrebbe non avere titolo a ricevere;
a un cantiere al quale potrebbe non avere accesso.
Per il TAR una simile prescrizione risulta giuridicamente e materialmente inesigibile.
E subordinare la revoca della sospensione proprio all’adempimento di questa prescrizione determina l’illegittimità dell’azione amministrativa per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza istruttoria e illogicità.
Approfondimenti
Per approfondire, leggi anche:
Piano Operativo di Sicurezza (POS): come redigerlo correttamente
Sicurezza cantieri: formazione e figure coinvolte
Impresa affidataria e impresa esecutrice: compiti e differenze
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