Basta un commissario non specialista per invalidare la gara?
Quando un commissario non è specialista del settore? Il TAR Piemonte chiarisce come valutare le competenze della commissione giudicatrice ex art. 93
La presenza di un componente privo di una specializzazione perfettamente coincidente con l’oggetto dell’appalto rende illegittima la commissione giudicatrice? Sul punto interviene il TAR Piemonte con la sentenza n. 2023/2026, relativa a una procedura aperta europea per l’affidamento della fornitura del vitto negli istituti penitenziari di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
La controversia riguarda il lotto relativo alla Casa Circondariale di Torino, con base d’asta superiore a 6,1 milioni di euro. La ricorrente, classificatasi quarta, contestava tra l’altro la composizione della commissione, sostenendo che uno dei commissari non disponesse delle necessarie competenze professionali nello specifico settore delle forniture alimentari.
L’articolo 93 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che la commissione, nominata nelle procedure aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sia composta da un numero dispari di componenti, fino a un massimo di cinque, «esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto».
La competenza non si valuta commissario per commissario
Il TAR respinge la censura e chiarisce un punto rilevante nell’applicazione dell’art. 93. Secondo i giudici, non è richiesta una corrispondenza rigida tra la competenza professionale di ciascun componente e ogni singola attività compresa nell’appalto.
Il cuore della sentenza stabilisce che i requisiti di esperienza e competenza della commissione non possono essere vagliati in modo atomistico e formale rispetto ai singoli componenti dell’organo tecnico, ma devono essere verificati attraverso un approccio sistematico, tenendo conto della natura e della tipologia della procedura.
Il TAR ricorda quindi che la composizione può considerarsi legittima quando si rileva una presenza prevalente, anche se non esclusiva, di esperti nel settore dell’appalto. Nel caso concreto, due dei tre commissari possedevano una specifica competenza settoriale, mentre il terzo disponeva comunque di una competenza tecnica generale nel campo delle gare pubbliche.
La competenza dei commissari deve essere valutata complessivamente: non occorre che tutti i componenti presentino il medesimo grado di specializzazione, purché l’organo collegiale, considerato nel suo insieme, risulti professionalmente adeguato rispetto all’oggetto della gara.
Non basta contestare il curriculum del commissario
C’è un secondo passaggio importante. Per ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione non è sufficiente individuare un presunto deficit professionale di un commissario.
L’operatore economico deve anche spiegare come quella carenza abbia inciso sulla valutazione della propria offerta.
Il TAR osserva infatti che l’eventuale incompetenza assume rilievo sull’aggiudicazione solo quando sia individuabile un collegamento tra la carenza denunciata e gli esiti delle valutazioni.
Nel caso esaminato questo collegamento non era stato dimostrato. Inoltre, dagli atti emergeva che il commissario contestato, laureato in ingegneria gestionale, aveva già partecipato a due commissioni relative a gare europee, una delle quali riguardava proprio la ristorazione collettiva.
Punteggi identici: non sono automaticamente illegittimi
La ricorrente contestava anche il fatto che nove dei primi dieci concorrenti avessero ottenuto il massimo punteggio tecnico.
Secondo il TAR, tuttavia, l’identità dei punteggi non dimostra da sola che la commissione abbia rinunciato a esercitare la propria autonomia valutativa.
La coincidenza dei giudizi può essere il risultato del confronto interno tra i commissari, soprattutto quando la lex specialis prevede criteri molto dettagliati o meccanismi di attribuzione del punteggio di tipo on/off.
Nel caso concreto, quasi tutti i criteri tecnici erano rigidamente predeterminati e anche quello maggiormente discrezionale era disciplinato attraverso parametri analitici.
Per questo il TAR ritiene compatibili con la struttura della gara sia l’utilizzo di motivazioni analoghe sia l’attribuzione di punteggi equivalenti.
La commissione può supportare il RUP nella verifica dell’anomalia
Respinta anche la contestazione relativa alla verifica dell’anomalia.
L’art. 93 consente infatti alla commissione, su richiesta del RUP, di svolgere attività di supporto nella verifica delle offerte anormalmente basse. Nel caso esaminato il RUP aveva richiesto le giustificazioni, partecipato alla fase conclusiva e fatto proprie le valutazioni della commissione.
Non si configura quindi un trasferimento illegittimo delle competenze: la commissione può svolgere l’istruttoria tecnica, mentre al RUP resta la responsabilità della valutazione conclusiva.
La decisione
Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti.
La sentenza consolida così una lettura sostanziale dell’art. 93 del Codice appalti: l’idoneità professionale della commissione deve essere verificata guardando al collegio nel suo complesso, alla natura dell’appalto e alle competenze concretamente possedute dai componenti, non attraverso una verifica meramente formale dei singoli curricula.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato a La commissione giudicatrice nel nuovo codice appalti (Art. 93). La gestione di una procedura di gara richiede anche un’organizzazione strutturata e tracciabile dei documenti, delle offerte e degli atti della procedura. Il software per la gestione informativa delle costruzioni è l’ambiente di condivisione dati dedicato alla pubblicazione e condivisione digitale dei dati e dei documenti dei bandi di gara secondo il nuovo Codice dei contratti pubblici.
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