La violazione delle norme antinfortunistiche esclude sempre la particolare tenuità del fatto?
La violazione delle norme antinfortunistiche non esclude automaticamente la particolare tenuità del fatto, da valutare in base alla condotta, alle conseguenze e al comportamento successivo dell’imputato
Un’affettatrice con lo spingi-pezzo rotto, un lavoratore che utilizza comunque la macchina e si ferisce a una mano, una preposta che conosce il difetto ma non dispone il fermo dell’attrezzatura. Il caso esaminato dalla Cassazione con la sentenza n. 37311/2026 offre un nuovo spunto sul rapporto tra responsabilità per infortunio sul lavoro e particolare tenuità del fatto.
La Suprema Corte conferma un principio fondamentale: se una macchina è priva di un elemento essenziale per il suo utilizzo in sicurezza, il semplice ricorso a un dispositivo di protezione individuale non è sufficiente. L’attrezzatura deve essere resa inutilizzabile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Ma il passaggio più interessante della decisione riguarda un altro aspetto: la violazione di una norma antinfortunistica, anche se rilevante, non esclude automaticamente l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. sulla particolare tenuità del fatto.
Secondo la Cassazione, il giudice deve valutare concretamente tutte le circostanze del caso, compresa l’entità delle lesioni e il comportamento tenuto dall’imputato dopo l’infortunio.
Il caso
Il caso trae origine da un infortunio avvenuto all’interno di un’attività di ristorazione. Un lavoratore, con mansioni di commis di cucina, stava utilizzando un’affettatrice per tagliare del formaggio. Lo spingi-pezzo della macchina risultava danneggiato o mancante.
Durante l’operazione il dipendente poggiava direttamente la mano destra sul prodotto per mantenerlo fermo e veniva a contatto con la lama dell’affettatrice, riportando una ferita al primo dito della mano destra, giudicata guaribile in sette giorni.
Alla preposta veniva contestato di essere a conoscenza del difetto dell’attrezzatura e di non averlo segnalato al datore di lavoro o al dirigente, in violazione dell’art. 19, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 81/2008.
Al legale rappresentante della società venivano invece contestate carenze nella manutenzione dell’affettatrice e nell’addestramento del lavoratore.
Il Tribunale aveva ritenuto responsabile la preposta e la Corte d’Appello aveva confermato la condanna.
La questione arrivava così davanti alla Cassazione.
Gli obblighi del preposto in caso di attrezzature difettose
Il punto di partenza è l’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, che individua gli obblighi del preposto.
Tra questi rientra il dovere di segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente:
le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro;
le carenze dei dispositivi di protezione individuale;
ogni altra condizione di pericolo rilevata durante il lavoro.
Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva accertato che la preposta fosse consapevole del malfunzionamento dell’affettatrice. Nonostante ciò, non aveva disposto l’immediata sospensione dell’uso della macchina, continuando così a esporre i lavoratori al rischio derivante dal contatto con la lama.
La Cassazione non mette in discussione questo passaggio. Anzi, conferma che l’omessa segnalazione di un difetto noto dell’attrezzatura integra una condotta rilevante ai fini della responsabilità del preposto, quando il rischio rientra nell’area che quest’ultimo è chiamato a governare.
Il DPI non può sostituire un dispositivo di sicurezza della macchina
Uno degli argomenti difensivi riguardava la presenza di un guanto protettivo.
Secondo la difesa, il lavoratore avrebbe potuto evitare l’infortunio utilizzando il DPI disponibile.
La Cassazione, tuttavia, conferma il ragionamento dei giudici di merito: il guanto non poteva sostituire lo spingi-pezzo mancante.
Il principio è particolarmente importante sotto il profilo tecnico.
Un dispositivo di protezione individuale costituisce normalmente una misura integrativa di protezione. Non può essere utilizzato per compensare l’assenza di un componente necessario affinché la macchina possa funzionare in condizioni di sicurezza.
Nel caso concreto, lo spingi-pezzo consentiva infatti di lavorare mantenendo la mano dell’operatore lontana dalla lama.
La sua mancanza modificava quindi direttamente le condizioni di utilizzo sicuro dell’attrezzatura.
Per la Corte, l’affettatrice, essendo priva di un elemento essenziale per l’uso in sicurezza, avrebbe dovuto essere sigillata e resa inutilizzabile fino al ripristino del dispositivo.
Ne deriva un’indicazione operativa molto netta: quando una macchina perde un presidio indispensabile alla protezione dell’operatore, non è sufficiente introdurre una cautela alternativa meno efficace. Occorre sospenderne l’utilizzo.
Il comportamento imprudente del lavoratore esclude la responsabilità?
La difesa sosteneva anche che il lavoratore non fosse autorizzato a utilizzare l’affettatrice e che avesse comunque agito imprudentemente. La condotta negligente o imprudente del lavoratore non interrompe automaticamente il nesso causale tra la violazione delle regole di sicurezza e l’infortunio.
Per escludere la responsabilità del garante occorre che il comportamento del lavoratore sia effettivamente eccentrico rispetto al rischio che il datore di lavoro, il dirigente o il preposto erano chiamati a governare. Deve trattarsi di una condotta del tutto estranea alle mansioni affidate oppure radicalmente lontana dalle imprudenze che possono essere ragionevolmente previste durante il lavoro.
Nel caso in esame il lavoratore stava utilizzando l’affettatrice per tagliare il formaggio, attività comunque inserita nel normale ciclo lavorativo. L’uso dell’attrezzatura difettosa non rappresentava quindi un rischio estraneo all’organizzazione del lavoro, ma proprio uno dei rischi che le misure di prevenzione avrebbero dovuto governare.
Sicurezza sul lavoro e particolare tenuità del fatto
Il profilo più interessante della pronuncia emerge invece dal secondo motivo di ricorso.
La Corte d’Appello aveva escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. ritenendo sostanzialmente che la violazione degli obblighi di sicurezza previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2008 fosse di per sé incompatibile con la particolare tenuità del fatto. La Cassazione considera questa impostazione errata in diritto.
La violazione di una norma antinfortunistica, anche quando riguarda un obbligo essenziale, non determina automaticamente l’impossibilità di riconoscere la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.
Occorre, invece, effettuare una valutazione concreta e complessiva della fattispecie.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare almeno due elementi:
le conseguenze lesive erano state modeste, essendo stata riconosciuta una prognosi di soli sette giorni;
al momento dell’ispezione la preposta aveva già provveduto al corretto ripristino dei presidi di sicurezza.
Per questi motivi la Cassazione annulla la sentenza limitatamente alla decisione sull’art. 131-bis c.p. e rinvia alla Corte d’Appello di Roma affinché proceda a una nuova valutazione.
La responsabilità relativa all’infortunio, invece, non viene rimessa in discussione.
Quando può applicarsi l’art. 131-bis nei reati legati alla sicurezza sul lavoro
La Cassazione richiama la precedente sentenza n. 9457/2023, secondo cui la particolare tenuità può essere astrattamente riconosciuta anche in relazione a lesioni colpose connesse alla violazione delle norme antinfortunistiche.
Non è quindi sufficiente richiamare:
la natura della norma violata;
la presenza di una circostanza aggravante;
il fatto che la condotta riguardi la sicurezza sul lavoro.
Il giudice deve invece esaminare congiuntamente le caratteristiche concrete dell’episodio.
La valutazione deve essere effettuata considerando i parametri dell’art. 133 c.p. e, dopo la modifica dell’art. 131-bis introdotta dal D.Lgs. 150/2022, anche la condotta successiva al reato può assumere rilievo. Questo non significa che il successivo adeguamento delle misure di sicurezza renda automaticamente tenue un fatto inizialmente grave. Significa, però, che il comportamento successivo dell’imputato entra tra gli elementi che il giudice deve considerare nella valutazione complessiva.
La violazione antinfortunistica non impedisce automaticamente la particolare tenuità
L’elemento di maggiore interesse consiste nell’applicazione dell’art. 131-bis c.p. agli infortuni sul lavoro.
La Cassazione chiarisce che la violazione di una norma antinfortunistica non esclude automaticamente il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, dovendo tale valutazione fondarsi su un esame complessivo delle circostanze concrete.
La gravità della violazione resta certamente un elemento da valutare, ma deve essere inserita in un giudizio più ampio che consideri l’intero fatto concreto. Ciò assume particolare rilievo nei casi caratterizzati da lesioni contenute, condotte non abituali e successivo ripristino delle condizioni di sicurezza.
Naturalmente, la sentenza non afferma che in queste ipotesi l’art. 131-bis debba necessariamente essere applicato. Stabilisce, invece, che tali circostanze devono essere effettivamente valutate dal giudice e che non possono essere superate attraverso un’esclusione automatica fondata soltanto sulla natura antinfortunistica della violazione.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso per quanto riguarda la responsabilità della preposta.
Conferma quindi il principio secondo cui la macchina difettosa non avrebbe dovuto essere utilizzata e che l’eventuale imprudenza del lavoratore non era sufficiente a interrompere il nesso causale. Accoglie invece il motivo relativo all’art. 131-bis c.p.
La sentenza viene, pertanto, annullata limitatamente alla statuizione sulla particolare tenuità del fatto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma per un nuovo giudizio sul punto.
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