Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): cos’è, quando serve e come funziona
Guida alla PAS per gli impianti da fonti rinnovabili: cos’è, quando si applica, documentazione necessaria, tempi e normativa di riferimento. Scarica il modello PDF
La Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) è il regime amministrativo previsto dall’articolo 8 del D.Lgs. 190/2024 per gli interventi su impianti da fonti rinnovabili individuati nell’Allegato B. Può riguardare nuovi impianti, modifiche, potenziamenti e opere connesse, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa.
La corretta individuazione della PAS non dipende soltanto dalla potenza dell’impianto: bisogna verificare tecnologia, tipologia dell’intervento, localizzazione, disponibilità delle superfici, compatibilità urbanistica, eventuali vincoli, opere connesse e procedure ambientali.
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Cos’è la PAS (Procedura Abilitativa Semplificata)?
La Procedura Abilitativa Semplificata, o PAS, è uno dei regimi amministrativi utilizzati per realizzare, modificare o potenziare determinati impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Il D.Lgs. 190/2024 ha riordinato i regimi amministrativi applicabili agli impianti FER distinguendo, in linea generale, tra:
attività libera per gli interventi dell’Allegato A;
Procedura Abilitativa Semplificata per gli interventi dell’Allegato B;
Autorizzazione Unica per gli interventi dell’Allegato C e negli altri casi previsti dalla normativa.
La PAS rappresenta quindi un procedimento semplificato rispetto all’Autorizzazione Unica, ma non equivale a un’autorizzazione automatica per qualsiasi impianto da fonte rinnovabile.
Il progetto deve rientrare in una fattispecie prevista dall’Allegato B e devono essere rispettati tutti i requisiti urbanistici, edilizi, tecnici, ambientali e amministrativi applicabili.
PAS | Procedura Abilitativa Semplificata
Qual è la normativa di riferimento per la PAS?
La disciplina centrale della PAS è contenuta nell’articolo 8 e nell’Allegato B del D.Lgs. 190/2024, nel testo vigente.
Nel quadro normativo devono essere considerati, a seconda del progetto anche:
Legge 241/1990, per la disciplina generale del procedimento amministrativo e della conferenza di servizi;
D.P.R. 380/2001, per gli aspetti edilizi;
D.P.R. 327/2001, per le eventuali procedure espropriative relative alle opere connesse;
D.Lgs. 42/2004, in presenza di beni culturali o vincoli paesaggistici;
D.Lgs. 152/2006, per gli adempimenti ambientali applicabili;
D.M. MASE n. 441/2025, per i modelli unici nazionali PAS e AU.
Il D.Lgs. 28/2011, art. 6, conserva invece interesse soprattutto per ricostruire la precedente disciplina della PAS. Prima della presentazione di una pratica è necessario verificare il testo vigente delle disposizioni, perché il D.Lgs. 190/2024 è già stato oggetto di modifiche successive alla pubblicazione originaria.
Quando si può utilizzare la PAS per gli impianti da fonti rinnovabili?
La PAS può essere utilizzata quando l’intervento rientra nell’Allegato B e il proponente dispone delle superfici necessarie, oltre a rispettare le condizioni urbanistiche previste dall’articolo 8 del D.Lgs. 190/2024.
In particolare, il ricorso alla Procedura Abilitativa Semplificata è precluso quando manca la disponibilità delle superfici necessarie all’installazione oppure quando non sussiste la compatibilità con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti o l’intervento contrasta con gli strumenti urbanistici adottati. In tali circostanze trova applicazione, nei casi previsti, il procedimento di Autorizzazione Unica dell’articolo 9.
Una disciplina specifica riguarda gli interventi PAS localizzati in aree idonee o zone di accelerazione, per i quali il D.Lgs. 190/2024 prevede specifiche regole sulla compatibilità urbanistica. Restano inoltre applicabili le norme in materia di tutela idrogeologica, sismica e vulcanica e devono essere acquisiti gli eventuali atti di assenso richiesti dalle amministrazioni competenti.
Quali documenti occorre presentare al Comune per avviare la PAS?
Il soggetto proponente presenta al Comune il progetto utilizzando il modello unico previsto dall’articolo 5, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 190/2024, corredato dalla documentazione necessaria a dimostrare la regolarità dell’intervento.
In particolare, occorrono:
dichiarazioni sostitutive relative a stati, qualità personali e fatti pertinenti alla realizzazione dell’intervento, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
documentazione sulla disponibilità delle aree e delle risorse interessate, che attesti il legittimo titolo di disponibilità per tutta la vita utile dell’impianto, anche sulla base di contratti preliminari;
eventuali comunicazioni o segnalazioni edilizie, come CILA o SCIA, quando necessarie per realizzare gli interventi edilizi connessi;
asseverazioni dei tecnici abilitati, che attestino la compatibilità urbanistica del progetto, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, delle disposizioni di sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni dell’articolo 11-bis, comma 2;
elaborati tecnici per la connessione alla rete, predisposti o approvati dal gestore;
documentazione tecnica necessaria per acquisire gli atti di assenso, nei casi in cui siano presenti vincoli o siano richiesti titoli edilizi per le opere necessarie alla costruzione o all’esercizio dell’impianto;
cronoprogramma dei lavori, elaborato in funzione delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell’impianto;
relazione sui criteri progettuali, che illustri le misure adottate per minimizzare l’impatto territoriale e paesaggistico o per mitigare e integrare l’intervento nel contesto ambientale;
dichiarazione sulla superficie occupata, con indicazione della percentuale rispetto all’unità fondiaria disponibile avente la medesima destinazione urbanistica;
impegno al ripristino dei luoghi dopo la dismissione dell’impianto, accompagnato dal relativo piano. Prima dell’avvio dei lavori, deve essere presentata una polizza fideiussoria a copertura dei costi di ripristino;
impegno al ripristino delle infrastrutture pubbliche o private interessate dalla costruzione dell’impianto, dal passaggio dei cavidotti o dalle opere complementari.
Per gli interventi che comportano il raggiungimento di una potenza superiore a 1 MW, è inoltre necessario presentare la quietanza di pagamento degli eventuali oneri istruttori comunali e un programma di compensazioni territoriali a favore del Comune interessato. Le compensazioni devono essere comprese tra l’1% e il 3% del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell’impianto, al netto del valore dell’energia eventualmente autoconsumata.
Dove deve essere presentata la PAS?
La PAS è presentata al Comune competente per il territorio sul quale deve essere realizzato l’intervento, secondo le modalità telematiche previste dalla disciplina applicabile.
Quando l’impianto interessa più Comuni, l’articolo 8 individua un unico Comune procedente, che costituisce il punto di contatto, è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell’impianto da realizzare. Ai fini dell’individuazione del comune procedente, il soggetto proponente tiene conto della percentuale di area occupata rispetto all’unità fondiaria di cui dispone il soggetto medesimo.
Prima della trasmissione è quindi opportuno verificare il canale telematico effettivamente operativo per il territorio interessato e le modalità di utilizzo del sistema nazionale o delle piattaforme integrate.
Quanto tempo occorre per perfezionare la PAS?
Il termine ordinario della PAS è di 30 giorni, ma può diventare di 45 o 60 giorni in funzione degli atti di assenso necessari.
Caso
Termine indicativo previsto dall’art. 8
PAS senza ulteriori atti di assenso
30 giorni
Atti di assenso di competenza comunale
45 giorni
Atti di altre amministrazioni e conferenza di servizi
60 giorni
I termini dunque variano in base agli atti di assenso necessari:
30 giorni: se non sono richiesti atti di assenso ulteriori rispetto alla procedura ordinaria;
45 giorni: se occorrono atti di assenso di competenza comunale;
60 giorni: se sono necessari atti di assenso di altre amministrazioni e viene convocata una conferenza di servizi.
I termini possono essere sospesi una sola volta per richiedere integrazioni documentali o approfondimenti istruttori, con una proroga possibile nei casi previsti dalla legge. Il termine assegnato per le integrazioni può essere di massimo 30 giorni, prorogabile una sola volta per ulteriori 30 giorni su richiesta del proponente. La mancata presentazione entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione dell’intervento.
Nei casi che coinvolgono altre amministrazioni, il Comune deve convocare la conferenza di servizi entro 5 giorni dalla presentazione del progetto. Le amministrazioni coinvolte hanno 45 giorni dalla convocazione per esprimere le proprie determinazioni. Il perfezionamento del titolo entro 60 giorni è subordinato alle condizioni previste dalla norma, comprese quelle relative agli eventuali dissensi motivati delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili.
Quando la PAS diventa efficace?
Il perfezionamento della PAS e la sua efficacia verso i terzi non coincidono necessariamente.
Dopo il perfezionamento del titolo, il proponente deve richiedere la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso previsto dall’articolo 8, comma 9, del D.Lgs. 190/2024.
L’avviso indica almeno:
data di presentazione del progetto;
data di perfezionamento del titolo;
tipologia dell’intervento;
esatta localizzazione.
Dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale il titolo acquista efficacia, diventa opponibile ai terzi e iniziano a decorrere i termini per le eventuali impugnazioni.
Il Comune può esercitare i poteri di annullamento d’ufficio previsti dall’articolo 21-nonies della Legge 241/1990 entro sei mesi dal perfezionamento del titolo, fatti salvi i casi previsti dalla stessa disposizione.
Quanto dura il titolo PAS?
Il titolo PAS è soggetto a termini per l’avvio e il completamento dei lavori. In base all’articolo 8, i lavori devono essere avviati entro due anni dal perfezionamento della procedura e devono essere conclusi entro tre anni dall’inizio, salvo le ipotesi previste dalla normativa.
Per le opere rimaste incomplete può essere necessaria una nuova PAS. Il proponente deve inoltre comunicare al Comune l’ultimazione dei lavori secondo le modalità previste.
Quando si riducono i termini della PAS?
Per alcuni interventi specifici, il D.Lgs. 190/2024 prevede una riduzione di un terzo dei termini della PAS, con arrotondamento per difetto al numero intero, ove necessario.
La riduzione riguarda gli interventi indicati nell’Allegato B:
Sezione I, lettera q): pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;
Sezione II, lettera d): sostituzione di pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW.
Quando occorrono VINCA o titolo edilizio prima della PAS?
Se il progetto richiede interventi edilizi soggetti a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 380/2001, il proponente deve acquisire il relativo titolo edilizio prima di presentare la PAS al Comune. Se l’intervento è anche soggetto a valutazione di incidenza, quest’ultima deve essere acquisita prima del titolo edilizio.
In entrambi i casi, la PAS deve essere presentata entro il termine perentorio di 90 giorni dall’acquisizione della VINCA oppure del titolo edilizio, a seconda della procedura applicabile.
Quali interventi sono soggetti alla PAS?
Gli interventi che possono essere realizzati mediante PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) sono individuati dall’Allegato B del D.Lgs. 190/2024, che distingue le diverse tipologie di impianti in funzione della tecnologia utilizzata, della potenza, delle caratteristiche dell’intervento e della localizzazione. La disciplina comprende sia la costruzione di nuovi impianti sia la modifica, il potenziamento e la riconversione di impianti esistenti, nel rispetto delle condizioni previste per ciascuna fattispecie.
L’Allegato B del D.Lgs. 190/2024 distingue gli interventi sottoposti a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) in due grandi categorie:
interventi di nuova costruzione;
interventi su impianti esistenti.
Quali interventi di nuova costruzione sono soggetti a PAS?
Rientrano nel regime di PAS, al ricorrere delle specifiche condizioni e soglie previste dall’Allegato B:
impianti solari fotovoltaici, compresi impianti su edifici, a terra, flottanti e installazioni in sostituzione di coperture contenenti eternit o amianto;
impianti eolici di potenza superiore a 20 kW e inferiore a 60 kW, se collocati fuori da aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
torri anemometriche per la misurazione temporanea del vento oltre 36 mesi;
impianti idroelettrici, entro le soglie e condizioni previste dalla norma;
impianti alimentati da biomasse, gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione;
impianti a biogas entro le soglie previste;
sonde geotermiche a circuito chiuso;
impianti solari termici;
pompe di calore asservite a processi produttivi;
impianti a biomassa per la produzione di energia termica;
impianti di cogenerazione;
generatori di calore asserviti a processi produttivi;
impianti di produzione di biometano fino a 500 standard metri cubi/ora;
determinati impianti di accumulo elettrochimico o elettrico-termomeccanico;
determinati elettrolizzatori, compresi compressori e depositi;
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti ricompresi nelle precedenti categorie.
Le condizioni applicative cambiano in funzione della tecnologia, della potenza, della localizzazione e delle caratteristiche dell’intervento.
Quali modifiche agli impianti esistenti possono essere realizzate con PAS?
L’Allegato B comprende anche modifiche, potenziamenti, ripotenziamenti, rifacimenti, riattivazioni e ricostruzioni di impianti FER esistenti.
Per alcune categorie di impianti elettrici esistenti assume rilievo il limite relativo all’incremento dell’area occupata rispetto all’impianto originario.
L’Allegato B comprende inoltre specifiche sostituzioni o riconversioni riguardanti solare termico, pompe di calore, biomasse, cogenerazione, generatori di calore, biogas e biometano.
In particolare, rientrano nella procedura:
modifiche di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, comprese il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, purché l’incremento dell’area occupata non superi il 20% rispetto all’impianto esistente, salvo le specifiche esclusioni previste per il biometano;
sostituzione di impianti solari termici fino a 10 MW a servizio degli edifici;
sostituzione di impianti solari termici fino a 10 MW asserviti a processi produttivi;
sostituzione di pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;
sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi fino a 1 MW;
sostituzione di impianti a biomassa per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria negli edifici, con potenza utile nominale superiore a 2 MW e fino a 10 MW;
sostituzione di impianti di cogenerazione a servizio degli edifici, con potenza termica utile nominale superiore a 2 MW e inferiore a 10 MW;
sostituzione di impianti di cogenerazione asserviti a processi produttivi fino a 1 MW;
sostituzione di generatori di calore asserviti a processi produttivi fino a 1 MW;
riconversione parziale o completa di impianti a biogas in impianti di produzione di biometano, con capacità non superiore a 500 standard metri cubi/ora;
modifiche di impianti a biometano già in esercizio, a condizione che non aumenti l’area già autorizzata, non cambino le matrici autorizzate e siano rispettate le ulteriori condizioni previste dalla norma;
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili agli impianti modificati, sostituiti o riconvertiti.
Quando questi interventi determinano un aumento della potenza di impianti esistenti, la potenza complessiva risultante non può superare le soglie ambientali previste dal D.Lgs. 152/2006, salvo i casi in cui l’allegato B del D.Lgs. 190/2024 stabilisca soglie specifiche.
Quando serve la PAS per il fotovoltaico?
L’Allegato B individua diverse categorie di impianti fotovoltaici soggetti a PAS, distinguendo in base alla potenza, alla modalità di installazione e alla localizzazione.
Con specifico riferimento al fotovoltaico, tra gli interventi di nuova costruzione rientrano:
gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW installati su edifici, con superficie complessiva dei moduli non superiore a quella del tetto, purché non rientrino nelle fattispecie già realizzabili in attività libera, ossia:
impianti fino a 12 MW integrati sulle coperture di edifici o strutture esistenti, con stessa inclinazione e orientamento della falda, senza modifica della sagoma e con superficie non superiore a quella della copertura;
impianti fino a 12 MW a servizio di edifici situati fuori dalla zona A, installati su edifici, strutture, pertinenze o manufatti fuori terra;
gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 12 MW localizzati in aree idonee o nelle zone di accelerazione, purché non rientrino nelle fattispecie già assoggettate ad attività libera, tra cui:
impianti fino a 12 MW integrati sulle coperture degli edifici;
impianti a servizio di edifici fuori dalla zona A, fino a 12 MW se installati su edifici, strutture o pertinenze e fino a 1 MW se collocati a terra in adiacenza agli edifici;
impianti a terra inferiori a 5 MW in aree industriali, artigianali o commerciali, discariche ripristinate o cave non più sfruttabili;
impianti destinati a strutture turistiche o termali, fino a 10 MW se installati su edifici, strutture o pertinenze e fino a 1 MW se collocati a terra in adiacenza agli edifici;
gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW realizzati in sostituzione delle coperture degli edifici, a condizione che sia effettuata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
gli impianti fotovoltaici a terra di potenza compresa tra 5 MW e 15 MW ubicati in aree industriali, artigianali o commerciali, nonché in discariche chiuse e ripristinate o in cave non più suscettibili di sfruttamento;
gli impianti fotovoltaici flottanti di potenza inferiore a 10 MW installati su invasi, bacini idrici, anche artificiali, cave dismesse o in esercizio o a copertura dei canali di irrigazione, con esclusione:
degli impianti flottanti installati su invasi realizzati da dighe diverse da quelle disciplinate dal D.L. n. 507/1994, soggetti ad autorizzazione unica di competenza regionale;
degli impianti flottanti installati su invasi realizzati da dighe disciplinate dal D.L. n. 507/1994, soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale;
gli altri impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW che non rientrano né nelle fattispecie già realizzabili in attività libera previste dall’Allegato A, né nelle altre specifiche ipotesi già disciplinate dall’Allegato B.
Per gli impianti fotovoltaici esistenti, possono inoltre essere assoggettati a PAS gli interventi di modifica, potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione o ricostruzione, anche integrale, secondo le condizioni previste per gli impianti FER esistenti e, in particolare, nel rispetto del limite relativo all’incremento dell’area occupata.
PAS per fotovoltaico
Quando si applica la PAS alle altre fonti rinnovabili?
Di seguito è riportato un breve quadro dei principali interventi sottoposti a PAS.
Quando si applica la PAS agli impianti eolici?
La PAS si applica agli impianti eolici di potenza superiore a 20 kW e inferiore a 60 kW, purché siano localizzati al di fuori delle aree protette e dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000.
Rientrano inoltre in questo regime le torri anemometriche utilizzate per la misurazione temporanea del vento per periodi superiori a 36 mesi, realizzate con strutture mobili, semifisse o comunque amovibili. In quest’ultimo caso, al termine delle rilevazioni, è obbligatorio rimuovere le strutture e ripristinare lo stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione delle misurazioni.
Quando si applica la PAS agli impianti idroelettrici?
Per gli impianti idroelettrici, l’Allegato B prevede la PAS per diverse categorie, individuate in base alla potenza di concessione e alle caratteristiche delle opere.
Rientrano nella procedura gli impianti con potenza di concessione inferiore a 100 kW, quelli con potenza fino a 250 kW realizzati su canali o condotte esistenti senza incremento della portata derivata e specifiche installazioni destinate agli utilizzi previsti dall’articolo 166 del D.Lgs. 152/2006.
La PAS è contemplata anche per impianti con potenza di concessione compresa tra 500 kW e 1 MW realizzati su condotte esistenti senza incrementare la portata o il periodo di prelievo, nonché su edifici esistenti, purché non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d’uso, non riguardino parti strutturali dell’edificio, né comportino aumento delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici.
Quali impianti a biomassa e biogas rientrano in PAS?
La PAS é utilizzabile per specifiche categorie di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da biomasse, biogas, gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione.
Per gli impianti operanti in assetto cogenerativo, la procedura è prevista per potenze superiori a 50 kW e inferiori a 1 MW. Per gli impianti non cogenerativi, le soglie sono differenziate in funzione del combustibile: la capacità di generazione deve essere inferiore a 200 kW per gli impianti a biomassa e inferiore a 300 kW per quelli alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione.
Quando si usa la PAS per geotermia e solare termico?
L’Allegato B include le sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva superiore a 50 kW e inferiore a 500 kW. Sono previsti anche limiti relativi alla profondità di installazione: non oltre 3 metri dal piano di campagna per le sonde orizzontali e non oltre 250 metri per quelle verticali.
La PAS può essere utilizzata per determinati impianti solari termici con potenza termica nominale utile fino a 10 MW. La disciplina comprende gli impianti a servizio di edifici, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze, su manufatti fuori terra diversi dagli edifici oppure a terra in adiacenza, nei casi specificamente individuati dalla norma per la zona A.
Sono inoltre previsti impianti solari termici asserviti a processi produttivi, entro la medesima soglia di potenza termica.
Quali pompe di calore e sistemi di cogenerazione possono rientrare nella PAS?
L’Allegato B contempla anche alcune tecnologie destinate alla produzione di energia termica. Per le pompe di calore asservite a processi produttivi, la PAS è prevista per potenze termiche utili nominali fino a 50 MW.
Per gli impianti a biomassa destinati a processi produttivi, la soglia è fino a 1 MW; per quelli a servizio di edifici, destinati alla climatizzazione e alla produzione di acqua calda sanitaria, la procedura riguarda impianti con potenza nominale utile superiore a 200 kW e fino a 2 MW. Sono inclusi anche determinati impianti di cogenerazione a servizio di edifici, con potenza termica utile nominale superiore a 200 kW e inferiore a 2 MW, e impianti di cogenerazione asserviti a processi produttivi con potenza fino a 1 MW. Rientrano inoltre specifici generatori di calore destinati a processi produttivi, entro il limite di 1 MW.
Quando serve la PAS per il biometano?
La PAS è prevista per gli impianti di produzione di biometano con capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi all’ora.
Il regime comprende anche determinati interventi su impianti esistenti che non comportino un incremento dell’area già oggetto di abilitazione o autorizzazione né modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione, a condizione che:
la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;
l’eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento.
Quali sistemi di accumulo ed elettrolizzatori possono essere realizzati con PAS?
Tra gli interventi di nuova costruzione, l’Allegato B comprende determinati sistemi di accumulo elettrochimico o elettrico termomeccanico installati esclusivamente all’interno di perimetri industriali, impianti di produzione elettrica esistenti o autorizzati, cave e aree di produzione e trattamento di idrocarburi in dismissione.
La procedura è ammessa alle condizioni previste dalla norma, tra cui l’assenza di incremento degli ingombri in altezza e la mancata necessità di varianti agli strumenti urbanistici adottati.
La PAS è inoltre prevista per elettrolizzatori, comprensivi di compressori e depositi, con potenza superiore a 10 MW, quando sono collocati all’interno di aree industriali o di aree che ospitano impianti industriali, anche per la produzione di energia rinnovabile, e non comportano ampliamenti dell’area occupata, aumenti degli ingombri in altezza o varianti urbanistiche.
Le opere connesse rientrano nella PAS?
La PAS può comprendere anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti che rientrano nelle categorie previste dall’Allegato B.
Tra queste possono rientrare, in funzione del progetto:
cavidotti;
cabine di trasformazione;
altre opere necessarie al collegamento alla rete elettrica e al funzionamento dell’impianto.
La riconducibilità delle opere alla procedura semplificata deve essere valutata insieme all’intervento principale, verificando la disponibilità delle superfici, la compatibilità urbanistica e gli eventuali atti di assenso necessari
Quale modello bisogna utilizzare per la PAS?
Per la Procedura Abilitativa Semplificata deve essere utilizzato il modello unico nazionale previsto dalla normativa vigente. Il D.M. MASE n. 441/2025 ha adottato i modelli unici nazionali per PAS e Autorizzazione Unica in attuazione del D.Lgs. 190/2024, operativi dall’11 aprile 2026.
Il modello PAS contiene le informazioni necessarie a identificare il proponente, il progetto, la tecnologia, la localizzazione, le caratteristiche dell’impianto e la relativa documentazione.
Prima della trasmissione occorre verificare anche la piattaforma telematica effettivamente utilizzata e le istruzioni operative vigenti.
Procedura Abilitativa Semplificata modello PDF
Il seguente file .zip contiene i modelli unici PAS e AU per le procedure di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui al D.lgs. 190/2024.
Quando non è possibile utilizzare la PAS?
La PAS non può essere utilizzata quando vengono meno le condizioni espressamente richieste dall’articolo 8. In particolare, il ricorso alla procedura è precluso quando:
il proponente non dispone delle superfici necessarie all’installazione;
manca la compatibilità con gli strumenti urbanistici approvati o con i regolamenti edilizi vigenti;
l’intervento contrasta con gli strumenti urbanistici adottati, salvo le specifiche regole previste per le fattispecie disciplinate dalla legge.
In questi casi deve essere verificata l’applicabilità dell’Autorizzazione Unica. La presenza di un vincolo, invece, non determina automaticamente il passaggio dalla PAS all’AU: può rendere necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso e modificare l’iter procedurale.
Una disciplina specifica riguarda invece gli interventi sottoposti a PAS localizzati in aree idonee o zone di accelerazione ai sensi dell’art. 12 del testo unico delle rinnovabili: la norma li considera non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati e compatibili con quelli approvati e con i regolamenti edilizi vigenti.
Per le opere connesse, quando necessario, il proponente può inoltre attivare le procedure previste dal D.P.R. 327/2001 in materia di espropriazione per pubblica utilità. Restano comunque applicabili le norme relative alla tutela idrogeologica, sismica e vulcanica e permane l’obbligo di acquisire gli eventuali atti di assenso delle amministrazioni competenti.
Quali verifiche fare prima di presentare una PAS?
Prima di presentare la PAS, è opportuno effettuare una verifica preliminare di tutti gli aspetti amministrativi, urbanistici e tecnici dell’intervento.
Occorre innanzitutto accertare che il progetto rientri effettivamente tra quelli disciplinati dall’Allegato B del D.Lgs. 190/2024 e verificare la disponibilità delle superfici interessate dall’impianto e dalle relative opere, accertando che il proponente disponga di un titolo idoneo al loro utilizzo.
È inoltre necessario controllare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati e adottati e ai regolamenti edilizi applicabili, nonché verificare la localizzazione dell’impianto rispetto alle eventuali discipline territoriali specifiche, comprese quelle relative alle aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili. Un’attenzione particolare deve essere riservata alla presenza di eventuali vincoli paesaggistici, culturali, ambientali, idrogeologici o di altra natura, che potrebbero incidere sull’iter autorizzativo e richiedere specifici atti di assenso.
La valutazione deve comprendere anche tutte le opere connesse e indispensabili alla realizzazione e al funzionamento dell’impianto, come i collegamenti alla rete, le cabine elettriche e le altre infrastrutture necessarie.
Sul piano documentale, è fondamentale verificare la completezza e la coerenza delle relazioni tecniche, degli elaborati grafici, delle dichiarazioni e dei dati riportati nella modulistica. A tal fine, occorre utilizzare il modello unico nazionale previsto dal D.M. MASE 441/2025, verificando che non siano intervenuti aggiornamenti, e individuare la piattaforma telematica o il sistema effettivamente competente e operativo nel territorio interessato.
Infine, è opportuno pianificare correttamente le tempistiche del procedimento, tenendo conto dei termini previsti, dell’eventuale necessità di acquisire ulteriori atti di assenso, delle possibili richieste di integrazione documentale e del coinvolgimento di altre amministrazioni.
Un controllo sistematico di questi elementi consente di ridurre il rischio di errori formali, ritardi procedurali e criticità che potrebbero compromettere il corretto svolgimento della PAS.
Checklist operativa PAS
Quali sono gli altri regimi oltre alla PAS?
Il D.Lgs. 190/2024 articola il sistema autorizzativo degli impianti FER principalmente in tre regimi:
Attività libera — Allegato A.
Riguarda gli interventi per i quali non è richiesto il titolo PAS o l’Autorizzazione Unica, ferme restando le condizioni e le discipline settoriali applicabili.
Procedura Abilitativa Semplificata — Allegato B.
Riguarda le fattispecie specificamente individuate dalla normativa e richiede il rispetto delle condizioni dell’articolo 8.
Autorizzazione Unica — Allegato C.
Si applica alle categorie indicate nell’Allegato C e negli altri casi previsti dalla legge.
Di seguito puoi scaricare il PDF con le tavole sinottiche contenenti l’elenco completo e semplificato degli interventi rientranti nei 3 regimi amministrativi (edilizia libera, PAS, AU) ai sensi degli allegati A, B, C del D.Lgs. 190/2024 – Testo Unico Rinnovabili.
Qual è la differenza tra PAS e AU?
PAS e Autorizzazione Unica sono due regimi distinti del D.Lgs. 190/2024 e si applicano a categorie di intervento differenti.
Criterio
PAS
AU
Norma principale
art. 8 D.Lgs. 190/2024
Art. 9 D.Lgs. 190/2024
Allegato
allegato B
Allegato C
Procedura
semplificata
Procedimento autorizzatorio unico
Termine base
30 giorni
procedimento articolato in più fasi
Amministrazione
comune competente
Regione/ente delegato o MASE secondo la fattispecie
Valutazioni ambientali
devono essere coordinate secondo le disposizioni applicabili
coordinate con il procedimento nei casi previsti
La scelta tra Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e Autorizzazione Unica (AU) dipende dalla tipologia di intervento, dalla potenza dell’impianto, dalla localizzazione, dalle caratteristiche dell’area interessata e dalle condizioni previste dal D.Lgs. 190/2024.
Come detto, la PAS, disciplinata dall’articolo 8, si applica agli interventi ricompresi nell’Allegato B, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla norma. La presenza di vincoli paesaggistici, culturali, idrogeologici, sismici, vulcanici, sanitari o ambientali non determina automaticamente il passaggio all’Autorizzazione Unica. Può invece rendere necessaria l’acquisizione di specifici atti di assenso: se tali atti sono di competenza comunale, il termine del procedimento PAS è di 45 giorni; se sono coinvolte amministrazioni diverse dal Comune procedente, viene convocata una conferenza di servizi e il termine può arrivare a 60 giorni. Nei casi ordinari, invece, in assenza di un espresso provvedimento di diniego, il titolo PAS si perfeziona entro 30 giorni dalla presentazione del progetto. Eventuali richieste di integrazione possono sospendere i termini secondo le modalità previste dall’articolo 8.
L’Autorizzazione Unica, disciplinata dall’articolo 9, si applica invece agli interventi individuati nell’Allegato C e negli ulteriori casi espressamente previsti dalla normativa. La competenza varia in funzione della tipologia di intervento: per quelli ricompresi nell’Allegato C, sezione I, l’istanza è presentata alla Regione territorialmente competente o all’ente da essa delegato; per gli interventi dell’Allegato C, sezione II, la competenza è statale. La domanda è presentata tramite la piattaforma prevista dalla normativa, nell’ambito del sistema SUER.
Procedura Abilitativa Semplificata: sentenze
PAS fotovoltaico: la disponibilità dell’area deve esserci anche quando si avviano i lavori
Consiglio di Stato 6636/2026
In materia di titoli abilitativi per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, la disponibilità giuridica dell’area, quale presupposto della legittimazione del proponente ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, non costituisce un mero requisito formale da verificare esclusivamente nella fase genetica della procedura, ma deve permanere anche nel momento in cui il soggetto intenda concretamente avvalersi del titolo per dare corso all’intervento
Qualora, nell’ambito di un procedimento di riesame richiesto dallo stesso interessato, emerga la mancata dimostrazione della persistente disponibilità dell’area, l’Amministrazione è tenuta a tenerne conto quale autonoma circostanza ostativa; la relativa determinazione, nella parte in cui accerta l’attuale carenza delle condizioni legittimanti, non si risolve in una mera autotutela tardiva sui vizi originari della pratica.
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Procedura PAS: quando e come si applicano le regole del Testo Unico Rinnovabili?
Tar Lombardia 975/2026
Nel procedimento di PAS disciplinato dall’art. 8 del d.lgs. 190/2024, le richieste di chiarimenti e integrazioni possono sospendere il termine solo se formulate entro i termini e secondo le modalità previste dalla norma, e comunque per la durata massima consentita. Decorso il termine finale, tenuto conto delle sole sospensioni legittime, il titolo abilitativo si perfeziona senza prescrizioni se non è stata comunicata la determinazione negativa della conferenza di servizi e non è intervenuto un dissenso congruamente motivato da parte di un’amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili
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PAS per impianti FER: senza certificato di collaudo il titolo perde validità?
Consiglio di Stato 3325/2026
La mancata trasmissione del certificato di collaudo finale di un impianto assentito con P.A.S. non equivale, da sola, ad assenza di titolo e non legittima il ripristino dello stato dei luoghi in mancanza di difformità accertate.
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Impianti FER: quando serve la PAS e quando l’autorizzazione unica?
Tar Marche 528/2026
La Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) non è utilizzabile per impianti fotovoltaici incompatibili con gli strumenti urbanistici vigenti; in tal caso si applica l’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 190/2024
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FAQ Procedura Abilitativa Semplificata
Di seguito sono riportate una serie di domande frequenti in riferimento alla PAS.
PAS cos’è?
La PAS è la Procedura Abilitativa Semplificata, cioè uno dei regimi amministrativi previsti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento di determinati impianti alimentati da fonti rinnovabili. È disciplinata dall’articolo 8 del D.Lgs. 190/2024 e si applica agli interventi individuati nell’Allegato B del decreto.
Quando si applica la PAS per il fotovoltaico?
La PAS per il fotovoltaico si applica quando l’intervento rientra tra le fattispecie previste dall’Allegato B del D.Lgs. 190/2024 e sono rispettati i requisiti stabiliti dall’articolo 8. Per stabilire se un impianto può essere realizzato con PAS occorre verificare tipologia dell’intervento, potenza, localizzazione, disponibilità delle superfici, compatibilità urbanistica ed eventuali vincoli.
Quali impianti fotovoltaici rientrano nella Procedura Abilitativa Semplificata?
La Procedura Abilitativa Semplificata fotovoltaico riguarda diverse categorie di impianti, tra cui specifici impianti su edifici, installazioni in aree idonee e zone di accelerazione, impianti realizzati in sostituzione di coperture contenenti eternit o amianto, impianti a terra in determinate aree produttive, impianti flottanti e altri impianti entro le soglie previste dall’Allegato B. Anche determinati interventi di modifica, potenziamento, ripotenziamento, rifacimento o ricostruzione di impianti esistenti possono essere soggetti a PAS.
Qual è la differenza tra PAS Procedura Abilitativa Semplificata e Autorizzazione Unica?
La PAS Procedura Abilitativa Semplificata si applica agli interventi dell’Allegato B, mentre l’Autorizzazione Unica riguarda gli interventi individuati dall’Allegato C e gli ulteriori casi previsti dalla normativa. La PAS ha un procedimento più snello e termini generalmente più brevi; l’AU prevede invece un iter più articolato, con il coinvolgimento delle amministrazioni competenti e, quando necessario, delle valutazioni ambientali e della conferenza di servizi.
Quale autorizzazione serve per un impianto fotovoltaico?
L’autorizzazione impianto fotovoltaico dipende dalle caratteristiche del progetto. Il D.Lgs. 190/2024 distingue tra attività libera, PAS e Autorizzazione Unica attraverso gli Allegati A, B e C. Non è quindi possibile individuare il titolo corretto considerando soltanto la potenza: occorre valutare anche tecnologia, localizzazione, caratteristiche dell’intervento, disponibilità dell’area, vincoli e opere necessarie alla connessione.
Quando non si può utilizzare la PAS per il fotovoltaico?
Il ricorso alla PAS non è consentito quando il proponente non dispone delle superfici necessarie all’intervento, quando manca la compatibilità con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti o quando il progetto risulta contrario agli strumenti urbanistici adottati, salvo le disposizioni specifiche previste per aree idonee e zone di accelerazione. In questi casi può trovare applicazione l’Autorizzazione Unica prevista dall’articolo 9.
Dove si presenta la PAS Procedura Abilitativa Semplificata?
La PAS Procedura Abilitativa Semplificata fotovoltaico deve essere presentata al Comune competente per il territorio in cui viene realizzato l’intervento. Se il progetto interessa più Comuni, la procedura è gestita da un unico Comune procedente, che acquisisce le osservazioni degli altri Comuni coinvolti.
Quanto dura la Procedura Abilitativa Semplificata PAS?
La Procedura Abilitativa Semplificata PAS prevede normalmente un termine di 30 giorni quando non sono necessari ulteriori atti di assenso. Il termine è di 45 giorni se occorrono atti di competenza comunale e può arrivare a 60 giorni quando sono coinvolte altre amministrazioni e viene convocata una conferenza di servizi. Eventuali richieste di integrazione possono sospendere i termini nei casi previsti dalla normativa.
Quali documenti servono per la Procedura Abilitativa Semplificata?
La domanda deve comprendere il progetto e la documentazione prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. 190/2024. Tra i principali documenti rientrano dichiarazioni sostitutive, documentazione sulla disponibilità delle aree, eventuali titoli o segnalazioni edilizie, asseverazioni dei tecnici, elaborati per la connessione alla rete, documentazione relativa ai vincoli, cronoprogramma, relazione sull’inserimento territoriale e paesaggistico e piano per il ripristino dei luoghi. Per determinati interventi sopra 1 MW sono previsti ulteriori adempimenti.
Esiste un modello per la Procedura Abilitativa Semplificata?
Per la Procedura Abilitativa Semplificata modello e modulistica devono essere utilizzati i documenti previsti dal D.M. MASE n. 441/2025 che è operativo dall’11 aprile 2026. Prima dell’invio è comunque opportuno verificare il portale del Comune o della Regione competente e le modalità telematiche effettivamente utilizzate.
La Procedura Abilitativa Semplificata PAS rinnovabili riguarda solo il fotovoltaico?
La Procedura Abilitativa Semplificata PAS rinnovabili riguarda numerose tecnologie, non soltanto il fotovoltaico. L’Allegato B comprende, entro specifiche soglie e condizioni, anche impianti eolici, idroelettrici, a biomassa e biogas, geotermici, solari termici, sistemi di accumulo, elettrolizzatori, impianti di cogenerazione e determinati interventi su impianti esistenti.
La presenza di vincoli impedisce sempre di utilizzare la PAS fotovoltaico?
La presenza di vincoli paesaggistici, culturali, ambientali, idrogeologici o di altra natura non comporta automaticamente l’esclusione della PAS fotovoltaico. Può però rendere necessario acquisire ulteriori atti di assenso o coinvolgere altre amministrazioni nel procedimento. In presenza di VIncA, la relativa determinazione deve essere acquisita prima della presentazione della PAS.
Quando diventa efficace il titolo ottenuto con la PAS?
Dopo il perfezionamento del titolo, il proponente deve richiedere la pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione interessata. È dalla data di pubblicazione che il titolo acquista efficacia, diventa opponibile ai terzi e iniziano a decorrere i termini per eventuali impugnazioni.
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