Prevenzione incendi trasformatori elettrici: normativa e requisiti
Prevenzione incendi trasformatori elettrici: attività 48 D.P.R. 151/2011, D.M. 15 luglio 2014, distanze, contenimento e chiarimento VVF 2026
I trasformatori elettrici sono componenti essenziali degli impianti di distribuzione e trasformazione dell’energia, ma in determinate configurazioni possono costituire anche un rilevante centro di pericolo ai fini antincendio. La presenza di liquidi isolanti combustibili, le caratteristiche dell’installazione, l’ubicazione della macchina e le modalità di esercizio incidono infatti sulle misure di prevenzione e protezione da adottare.
La prevenzione incendi dei trasformatori elettrici richiede quindi una corretta lettura congiunta della disciplina procedurale del D.P.R. 151/2011 e delle prescrizioni tecniche contenute nel D.M. 15 luglio 2014, distinguendo tra nuove installazioni, impianti esistenti e configurazioni particolari.
In questa guida analizziamo quando un trasformatore rientra tra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, come deve essere correttamente inquadrato nell’attività 48, quali requisiti devono essere rispettati in tema di distanze, contenimento, compartimentazione, protezione attiva, esercizio e manutenzione e quali chiarimenti recenti sono stati forniti dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Per il tecnico è fondamentale individuare correttamente l’attività soggetta, la normativa applicabile e le misure antincendio da prevedere nel progetto. Con un software per la prevenzione incendi è possibile gestire la progettazione delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco e predisporre relazioni, elaborati grafici e modulistica della pratica antincendio.
Quando un trasformatore elettrico è soggetto alla prevenzione incendi?
Un trasformatore rientra nell’attività 48 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 quando costituisce una macchina elettrica fissa con presenza di liquido isolante combustibile in quantità superiore a 1 m³. Il limite è quindi strettamente maggiore di 1 m³, non pari a 1 m³.
La formulazione dell’attività è:
“Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³”.
Il D.M. 15 luglio 2014 utilizza una definizione coerente: per “macchina elettrica” considera le macchine elettriche fisse, i trasformatori di potenza e i reattori con presenza di liquido isolante combustibile superiore a 1 m³.
Il punto di infiammabilità dell’olio cambia l’assoggettabilità?
I Vigili del Fuoco hanno chiarito che, ai fini dell’attività 48, l’assoggettabilità sussiste a prescindere dal punto di infiammabilità del liquido isolante combustibile.
Il chiarimento prot. 5832 del 20 aprile 2012 e il successivo prot. 7473 del 30 maggio 2012 precisano che le macchine con oltre 1 m³ di liquido isolante restano soggette anche quando l’olio dielettrico presenta un punto di infiammabilità elevato.
Si tratta di un punto importante perché gli oli minerali isolanti utilizzati nei trasformatori possono avere caratteristiche differenti dai tradizionali liquidi combustibili classificati in altre disposizioni: ciò non determina, di per sé, l’esclusione dall’attività 48.
Se ci sono più trasformatori, i quantitativi di olio si sommano?
Possono sommarsi. Il criterio non deve essere applicato automaticamente considerando ogni trasformatore come un’entità isolata.
Il chiarimento VVF prot. 7473/2012 ha stabilito che più macchine inserite all’interno di un’unica cabina di trasformazione possono costituire un unico centro di pericolo: anche se ciascuna macchina contiene meno di 1 m³, i quantitativi possono quindi concorrere complessivamente all’assoggettabilità.
Il D.M. 15 luglio 2014 fornisce inoltre un criterio tecnico per distinguere installazioni fisse differenti. Sono considerate distinte quando:
le macchine sono poste a distanza non inferiore a 3 m; oppure
tra le macchine è interposto un setto divisorio con resistenza al fuoco almeno EI 60, avente le dimensioni indicate dalla regola tecnica.
Per le macchine comprese nella stessa area elettrica chiusa o cabina che non risultino separate secondo tali criteri, i quantitativi di liquido combustibile vengono sommati ai fini della classificazione tecnica.
Un ulteriore chiarimento VVF del 22 aprile 2021 ha invitato a valutare, anche ai fini amministrativi, la concreta indipendenza delle diverse installazioni presenti nel sito, utilizzando la metodologia del D.M. 15 luglio 2014.
Qual è il corretto inquadramento dell’attività 48 nel D.P.R. 151/2011?
Le macchine elettriche dell’attività 48 sono sempre in categoria B; la categoria C riguarda le centrali termoelettriche. Non è prevista una categoria A per questa attività.
D.P.R. 151/2011 – attività 48
Categoria
Macchine elettriche fisse con liquido isolante combustibile > 1 m³
B
Centrali termoelettriche
C
Categoria A
non prevista
Questo inquadramento è riportato espressamente nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011 e nel testo coordinato pubblicato dai Vigili del Fuoco.
La distinzione è essenziale perché A0, A1, B0, B1, C0, C1, D0 e D1, che compaiono nel D.M. 15 luglio 2014, non sono categorie procedurali del D.P.R. 151/2011. Sono invece classi tecniche utilizzate dalla regola antincendio per determinare specifiche misure di sicurezza.
Un trasformatore classificato tecnicamente, ad esempio, A0 dal D.M. resta quindi amministrativamente un’attività 48/B del D.P.R. 151/2011.
Come sono inquadrati i trasformatori nelle torri eoliche?
I trasformatori ad olio collocati nella navicella degli aerogeneratori sono assoggettabili all’attività 48 del D.P.R. 151/2011 quando ricorrono i quantitativi previsti, ma il D.M. 15 luglio 2014 non viene considerato automaticamente cogente per questa particolare configurazione.
La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, con nota prot. 20677 del 28 settembre 2026, è intervenuta espressamente sull’inquadramento dei trasformatori ad olio collocati in quota all’interno della navicella delle torri eoliche.
Il VVF conferma anzitutto che tali trasformatori sono assoggettabili alle procedure del D.P.R. 151/2011 perché inquadrabili nel punto 48 dell’Allegato I, relativo alle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili superiori a 1 m³.
Sotto il profilo tecnico, tuttavia, la particolarità della collocazione nella navicella porta il Corpo nazionale a richiamare i criteri generali di prevenzione incendi dell’art. 15, comma 3, del D.Lgs. 139/2006. In tale contesto, il D.M. 15 luglio 2014, secondo la formulazione del chiarimento, “pur non cogente, può costituire un utile riferimento per le parti applicabili”.
La precisazione va letta con attenzione: non significa che il D.M. 15 luglio 2014 sia facoltativo per tutte le macchine elettriche dell’attività 48. La non cogenza viene affermata dal VVF con specifico riferimento alla particolare tipologia e alle modalità di installazione dei trasformatori posti nella navicella degli aerogeneratori.
Per i trasformatori ordinari rientranti nel campo di applicazione della regola tecnica continua quindi a essere necessario individuare correttamente il regime applicabile del D.M. 15 luglio 2014.
Il chiarimento del 2026 si pone in continuità con le indicazioni VVF precedenti: già nel 2012 era stato precisato che i trasformatori ad olio con quantitativi superiori a 1 m³ installati nelle sottostazioni elettriche dei parchi eolici rientravano nell’attività 48/B. La nuova nota affronta invece espressamente il caso più particolare del trasformatore collocato all’interno della navicella dell’aerogeneratore.
Quali pratiche antincendio servono per un trasformatore soggetto all’attività 48?
Poiché le macchine elettriche dell’attività 48 sono in categoria B, per una nuova attività è necessario seguire il procedimento previsto dal D.P.R. 151/2011 per tale categoria.
In termini essenziali:
valutazione del progetto da parte del Comando dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011;
realizzazione degli interventi conformemente al progetto valutato;
SCIA antincendio prima dell’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 4;
mantenimento delle condizioni di sicurezza e rinnovo periodico di conformità antincendio, normalmente ogni cinque anni per l’attività 48.
Per le attività B, alla SCIA viene allegata l’asseverazione della conformità alle prescrizioni antincendio e al progetto precedentemente valutato dal Comando, oltre alle certificazioni e dichiarazioni richieste.
La presenza del D.M. 15 luglio 2014 non trasforma dunque l’attività 48 in categoria A: la valutazione preventiva del progetto resta richiesta perché l’Allegato I del D.P.R. 151 colloca espressamente le macchine elettriche in B.
Cosa disciplina il D.M. 15 luglio 2014?
Il D.M. 15 luglio 2014 approva la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l’installazione e l’esercizio delle macchine elettriche fisse con più di 1 m³ di liquido isolante combustibile. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2014.
Gli obiettivi della regola tecnica comprendono la prevenzione e mitigazione delle conseguenze di guasti interni che possano provocare incendio o esplosione, la limitazione della propagazione, la protezione delle persone e dei beni, la sicurezza dell’esodo e la possibilità di intervento delle squadre di soccorso.
La disciplina distingue soprattutto tra:
Situazione
Parte della regola tecnica
Nuove installazioni
Titolo I + Titolo II
Modifiche/ampliamenti di installazioni esistenti
Titolo I + Titolo II, per le parti interessate
Installazioni già esistenti all’entrata in vigore
Titolo I + Titolo III, nei casi previsti
Macchine non collegate alla rete
Titolo IV
Installazioni temporanee
Titolo V
L’art. 4 del decreto contiene inoltre specifiche disposizioni transitorie ed eccezioni per installazioni già autorizzate, lavori basati su progetti VVF già approvati e macchine esistenti nelle centrali termoelettriche.
Come sono classificate le nuove installazioni di trasformatori?
Per le installazioni nuove, il Titolo II del D.M. 15 luglio 2014 combina quantità di liquido isolante e ubicazione in area urbanizzata o non urbanizzata.
Tipo
Volume di liquido
Ubicazione
A0
> 1.000 e ≤ 2.000 l
area non urbanizzata
A1
> 1.000 e ≤ 2.000 l
area urbanizzata
B0
> 2.000 e ≤ 20.000 l
area non urbanizzata
B1
> 2.000 e ≤ 20.000 l
area urbanizzata
C0
> 20.000 e ≤ 45.000 l
area non urbanizzata
C1
> 20.000 e ≤ 45.000 l
area urbanizzata
D0
> 45.000 l
area non urbanizzata
D1
> 45.000 l
area urbanizzata
Il suffisso 0 identifica quindi l’area non urbanizzata e il suffisso 1 quella urbanizzata.
Questa classificazione determina l’intensità di numerose prescrizioni tecniche, ma non modifica l’inquadramento procedurale dell’attività 48/B previsto dal D.P.R. 151/2011.
Quali requisiti comuni devono rispettare i trasformatori?
Le disposizioni comuni del Titolo I intervengono sull’intero ciclo di vita dell’installazione.
Le installazioni e i relativi dispositivi di protezione devono essere realizzati a regola d’arte, facendo riferimento alle norme CEI vigenti al momento della realizzazione o, in loro assenza, alle norme CENELEC e IEC.
La regola disciplina inoltre:
protezioni contro sovraccarico e cortocircuito;
ubicazione protetta da urti e manomissioni;
sistemi di contenimento del liquido;
esercizio e manutenzione;
sezionamento in emergenza;
segnaletica;
accessibilità dei soccorsi;
organizzazione della sicurezza antincendio;
piano di emergenza interno.
Le operazioni di controllo e manutenzione devono essere eseguite da personale specializzato e documentate. Il gestore deve inoltre rendere reperibile personale tecnico in grado di effettuare il sezionamento della porzione di rete interessata in caso d’incendio. Per le installazioni soggette alla regola tecnica non è previsto, di norma, un obbligo generalizzato di pulsante di sgancio: l’eventuale necessità viene valutata dal progettista in funzione dell’installazione.
Una sostituzione di macchina con incremento del quantitativo complessivo di liquido isolante non superiore al 10% rispetto alla condizione assunta a progetto è inoltre qualificata dalla regola tecnica come modifica che non varia le preesistenti condizioni di sicurezza antincendio ai fini dei procedimenti.
Come deve essere realizzato il sistema di contenimento dell’olio?
Ogni macchina nuova deve disporre di un sistema capace di limitare la propagazione dell’incendio provocata dallo spandimento del liquido isolante combustibile.
Per le macchine installate all’interno, il D.M. consente bacini realizzati intorno alle apparecchiature oppure il convogliamento del liquido verso un’area di raccolta. Il sistema deve essere dimensionato considerando sia il liquido isolante sia, quando presente, il contributo del sistema antincendio.
Per gli impianti all’aperto il dimensionamento deve invece essere effettuato secondo le specifiche norme tecniche applicabili.
Per le installazioni esistenti il criterio è più flessibile: il sistema di contenimento può essere comune a più macchine purché abbia capacità almeno pari alla quantità di liquido contenuta nella macchina maggiore. Se il contenimento convenzionale non è realizzabile, il Titolo III ammette, alle condizioni indicate, sistemi di assorbimento atti a impedire lo spandimento.
Quali distanze di sicurezza devono rispettare i trasformatori all’aperto?
Per le nuove installazioni all’aperto il D.M. definisce distanze interne, esterne e, per determinate taglie, distanze di protezione.
Distanza di sicurezza interna
Volume della singola macchina
Distanza minima
> 1.000 e ≤ 2.000 l
3 m
> 2.000 e ≤ 20.000 l
5 m
> 20.000 e ≤ 45.000 l
10 m
> 45.000 l
15 m
Distanza di sicurezza esterna
Volume della singola macchina
Distanza minima
> 1.000 e ≤ 2.000 l
7,5 m
> 2.000 e ≤ 20.000 l
10 m
> 20.000 e ≤ 45.000 l
20 m
> 45.000 l
30 m
Le distanze esterne devono essere aumentate del 50% quando i fabbricati interessati sono edifici a particolare rischio di incendio.
Distanze di protezione
Per volumi superiori a 2.000 e fino a 20.000 litri la distanza minima di protezione è 3 m; oltre 20.000 litri diventa 5 m.
Quando non è possibile rispettare le distanze previste, la regola tecnica consente, nei casi disciplinati, l’impiego di pareti divisorie con resistenza al fuoco almeno EI 60 e dimensioni tali da ostacolare la propagazione dell’incendio.
La presenza di dispositivi automatici di estinzione può inoltre consentire la riduzione delle distanze secondo le condizioni della regola tecnica.
Cosa cambia per i trasformatori installati in locali?
Le prescrizioni dipendono dal rapporto tra il locale del trasformatore e il fabbricato.
Per i locali esterni di nuova installazione sono generalmente richieste strutture con resistenza al fuoco almeno R/EI/REI 90, riducibile a R/EI/REI 60 in presenza di impianto di spegnimento automatico nei casi previsti. Deve inoltre essere mantenuto almeno 1 m tra la sommità del cassone o del serbatoio di espansione e l’intradosso del solaio.
Per i locali inseriti nella volumetria di un edificio destinato anche ad altro uso, la regola introduce ulteriori limitazioni. Non sono ammesse installazioni di tipo C nei piani interrati né installazioni di tipo D. Le strutture devono normalmente possedere resistenza al fuoco almeno R/EI/REI 90.
L’accesso dall’interno del fabbricato avviene, come regola generale, attraverso filtro a prova di fumo; per le installazioni di tipo A sono previste specifiche possibilità di accesso mediante porta resistente al fuoco. Non sono ammesse comunicazioni dirette con locali destinati ad altro uso.
Negli edifici a particolare rischio di incendio le condizioni diventano ancora più restrittive, soprattutto per installazioni di tipo B, C e D, con specifiche limitazioni di ubicazione, accesso e compartimentazione.
Quali sistemi di protezione attiva sono richiesti?
La protezione attiva viene dimensionata in funzione della classificazione e delle condizioni dell’installazione.
Per le nuove installazioni:
estintori portatili e/o carrellati devono essere individuati sulla base della valutazione del rischio;
per installazioni al chiuso di tipo C con oltre 25.000 l di liquido isolante e per le installazioni di tipo D sono richiesti idonei sistemi automatici di spegnimento;
per le corrispondenti installazioni all’aperto possono essere adottati, nei casi previsti, sistemi manuali in alternativa;
nelle installazioni C e D non permanentemente presidiate devono essere installati sistemi automatici di rivelazione e allarme;
locali interrati inseriti nella volumetria di edifici e installazioni in edifici a particolare rischio richiedono specifica rivelazione;
le installazioni devono essere dotate di un sistema per il controllo dei fumi e del calore finalizzato a garantire uno strato libero da fumo di almeno 2 m.
Gli impianti di protezione attiva devono essere progettati, installati, collaudati e gestiti a regola d’arte.
Come vengono trattati i trasformatori esistenti?
Per le macchine già in esercizio all’entrata in vigore della regola tecnica, il Titolo III utilizza una classificazione basata sulla potenza nominale della singola macchina, oltre che sull’ubicazione urbanizzata/non urbanizzata.
Classe
Potenza nominale
EE0 / EE1
≤ 1 MVA
AE0 / AE1
> 1 e ≤ 100 MVA
BE0 / BE1
> 100 e ≤ 200 MVA
CE0 / CE1
> 200 MVA
Anche in questo caso il suffisso 0 identifica l’area non urbanizzata e 1 l’area urbanizzata.
Le installazioni esistenti devono, quando non diversamente specificato, risultare conformi alle normative e alle prassi applicabili alla data della prima messa in servizio.
Per le macchine esistenti installate all’aperto, le distanze di sicurezza interne ed esterne sono determinate dalla potenza nominale:
Potenza nominale
Distanza
> 1 e ≤ 10 MVA
3 m
> 10 e ≤ 40 MVA
5 m
> 40 e ≤ 200 MVA
10 m
> 200 MVA
15 m
In presenza di impianti automatici di estinzione tali distanze possono essere ridotte; quando non possono essere rispettate sono previste soluzioni mediante pareti EI 60.
Per le installazioni esistenti di maggiore potenza, il Titolo III prevede inoltre specifici requisiti per riserve idriche, sistemi di spegnimento e rivelazione. Ad esempio, nei locali CE1 sono richiesti sistemi automatici di spegnimento, mentre per BE1 e CE1 sono previsti sistemi automatici di rivelazione e segnalazione d’incendio.
Quali regole valgono per trasformatori non collegati alla rete e installazioni temporanee?
Il D.M. dedica disposizioni specifiche anche alle configurazioni non ordinarie.
Le macchine elettriche non collegate alla rete devono essere poste ad almeno 3 m da materiali combustibili o infiammabili e da altre installazioni, oppure protette mediante strutture incombustibili con resistenza al fuoco almeno EI 60.
Le installazioni temporanee devono essere realizzate a regola d’arte, disporre di un sistema di contenimento o assorbimento del liquido isolante e rispettare le distanze di sicurezza previste per le installazioni esistenti dalla Tabella A.
Quali controlli e attività di manutenzione sono obbligatori?
La prevenzione incendi di un trasformatore non termina con la realizzazione delle opere.
Il D.M. richiede che esercizio e manutenzione siano effettuati secondo la normativa tecnica applicabile, le istruzioni del costruttore, il piano dei controlli e manutenzione e le procedure aziendali.
Gli interventi devono essere effettuati da personale specializzato e documentati in modo da poter essere messi a disposizione del Comando VVF.
Il gestore deve inoltre predisporre, per le installazioni comprese nella regola tecnica, un piano di emergenza interno con planimetrie che individuino centri di pericolo, esodo, mezzi antincendio e spazi per i soccorsi.
Particolare attenzione deve essere riservata al sezionamento elettrico in emergenza: deve essere disponibile personale tecnico in grado di isolare la porzione di rete interessata senza compromettere le utenze di emergenza e gli impianti di protezione attiva.
FAQ
I trasformatori elettrici sono categoria B o C nel D.P.R. 151/2011?
Le macchine elettriche fisse con più di 1 m³ di liquido isolante combustibile rientrano nell’attività 48, categoria B. La categoria C dell’attività 48 è riservata alle centrali termoelettriche.
Un trasformatore con esattamente 1 m³ di olio è soggetto all’attività 48?
Il D.P.R. 151/2011 usa la formulazione “quantitativi superiori a 1 m³”; il requisito quantitativo è quindi >1 m³.
Più trasformatori con meno di 1 m³ ciascuno possono diventare attività soggetta?
Sì. Il VVF ha chiarito che più macchine all’interno della stessa cabina possono formare un unico centro di pericolo, con somma dei quantitativi ai fini dell’assoggettabilità.
Il punto di infiammabilità dell’olio esclude l’attività 48?
No. I chiarimenti VVF specificano che l’assoggettabilità prescinde dal punto di infiammabilità del liquido isolante combustibile.
Per l’attività 48/B serve la valutazione del progetto?
Sì. Le attività in categoria B e C sono soggette alla valutazione preventiva del progetto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011, seguita dalla SCIA prima dell’esercizio.
Il D.M. 15 luglio 2014 si applica ai trasformatori nelle navicelle eoliche?
La nota VVF 20677/2026 conferma l’attività 48 ma, per la specifica installazione in navicella, considera il D.M. 15 luglio 2014 non cogente e utilizzabile come riferimento per le parti applicabili.
Fonte: Read More
